Art. 2.
All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni, seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni, seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.