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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1161/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MAURIZIO MONCHER Parte_1
e
PISONI MAURO, con l'Avv. MAURIZIO MONCHER
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario (“…i ricorrenti contraevano matrimonio religioso con effetti civili…” ), a Malé (TN) in data
05.05.2001, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di
Malè, al n. 2 parte II S.A anno 2001.
Dall' unione coniugale è nato in data [...] il figlio , maggiorenne, Per_1 studente e pertanto economicamente non ancora indipendente. Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale dd. 04.05.2015, depositata il 07.05.2015 presso il Tribunale di Trento, procedimento iscritto al n. RG n. 1644/15, che omologava la separazione con decreto dd. 28.07.2015, depositato in data
30.07.2015.
Orbene, le parti, avendo dichiarato di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti, hanno stabilito le seguenti condizioni ai fini della cessazione degli effettivi civili del matrimonio:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. RO IS presso il Comune di Malé (TN) in data 05.05.2001, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) stabilire un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2 ma non ancora autosufficiente poiché studente, pari ad € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT;
3) stabilire che la corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà da parte dell'ex coniuge a favore dell'altro in proporzione al tempo trascorso dal figlio nel mese di riferimento con lo stesso genitore, Persona_2 tendenzialmente presso il padre durante il periodo scolastico e presso la madre durante i periodi di ferie, con i fine settimana alternati;
4) stabilire che la liquidazione del dovuto avverrà su base periodica trimestrale;
5) stabilire che, per le spese straordinarie di mantenimento del figlio Per_2
i ricorrenti procederanno di volta in volta dietro comune accordo
[...] preventivo, salvi casi di necessità e urgenza, e che la ripartizione dell'importo concordato avverrà in proporzione ai rispettivi redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione;
6) stabilire che, conclusa la scuola secondaria superiore, per gli eventuali periodi di ulteriore permanenza del figlio presso uno dei genitori, il suo mantenimento continuerà ad essere disciplinato come previsto nei precedenti punti e che, una volta conclusa la convivenza con i genitori, volendo gli stessi garantire al figlio una capacità di spesa fino al raggiungimento della sua autonomia economica, essi provvederanno ad alimentare periodicamente un conto corrente - di cui il figlio avrà la completa disponibilità - mediante una contribuzione di importo condiviso e ripartito in proporzione ai rispettivi redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. La definizione della necessità e dell'importo della contribuzione avverrà su base trimestrale;
Pag. 2 di 4 7) stabilire che ogni altra pattuizione relativa al mantenimento del figlio Per_2 precedentemente prevista in sede di separazione deve intendersi superata
[...] dalle presenti condizioni;
8) stabilire che, rispettate le condizioni previste nei precedenti punti, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni motivo e causa derivante dal matrimonio;
9) spese interamente compensate tra i ricorrenti.”
Con decreto presidenziale del 18.03.2025 veniva assegnato termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, così come richiesto dalle parti nel ricorso introduttivo del presente procedimento ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022.
Con note scritte del 02.05.2025, depositate in pari data in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti insistevano nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso, che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (“…i ricorrenti contraevano matrimonio religioso con effetti civili…”), si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 28.07.2015, depositato in data 30.07.2015.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato 12.03.2025, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 12.03.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malé (TN) in data 05.05.2001, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di Malè, al n. 2 parte anno 2001, contratto da Pt_2 [...]
e RO IS, alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1161/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MAURIZIO MONCHER Parte_1
e
PISONI MAURO, con l'Avv. MAURIZIO MONCHER
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario (“…i ricorrenti contraevano matrimonio religioso con effetti civili…” ), a Malé (TN) in data
05.05.2001, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di
Malè, al n. 2 parte II S.A anno 2001.
Dall' unione coniugale è nato in data [...] il figlio , maggiorenne, Per_1 studente e pertanto economicamente non ancora indipendente. Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale dd. 04.05.2015, depositata il 07.05.2015 presso il Tribunale di Trento, procedimento iscritto al n. RG n. 1644/15, che omologava la separazione con decreto dd. 28.07.2015, depositato in data
30.07.2015.
Orbene, le parti, avendo dichiarato di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti, hanno stabilito le seguenti condizioni ai fini della cessazione degli effettivi civili del matrimonio:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. RO IS presso il Comune di Malé (TN) in data 05.05.2001, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) stabilire un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2 ma non ancora autosufficiente poiché studente, pari ad € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT;
3) stabilire che la corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà da parte dell'ex coniuge a favore dell'altro in proporzione al tempo trascorso dal figlio nel mese di riferimento con lo stesso genitore, Persona_2 tendenzialmente presso il padre durante il periodo scolastico e presso la madre durante i periodi di ferie, con i fine settimana alternati;
4) stabilire che la liquidazione del dovuto avverrà su base periodica trimestrale;
5) stabilire che, per le spese straordinarie di mantenimento del figlio Per_2
i ricorrenti procederanno di volta in volta dietro comune accordo
[...] preventivo, salvi casi di necessità e urgenza, e che la ripartizione dell'importo concordato avverrà in proporzione ai rispettivi redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione;
6) stabilire che, conclusa la scuola secondaria superiore, per gli eventuali periodi di ulteriore permanenza del figlio presso uno dei genitori, il suo mantenimento continuerà ad essere disciplinato come previsto nei precedenti punti e che, una volta conclusa la convivenza con i genitori, volendo gli stessi garantire al figlio una capacità di spesa fino al raggiungimento della sua autonomia economica, essi provvederanno ad alimentare periodicamente un conto corrente - di cui il figlio avrà la completa disponibilità - mediante una contribuzione di importo condiviso e ripartito in proporzione ai rispettivi redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. La definizione della necessità e dell'importo della contribuzione avverrà su base trimestrale;
Pag. 2 di 4 7) stabilire che ogni altra pattuizione relativa al mantenimento del figlio Per_2 precedentemente prevista in sede di separazione deve intendersi superata
[...] dalle presenti condizioni;
8) stabilire che, rispettate le condizioni previste nei precedenti punti, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni motivo e causa derivante dal matrimonio;
9) spese interamente compensate tra i ricorrenti.”
Con decreto presidenziale del 18.03.2025 veniva assegnato termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, così come richiesto dalle parti nel ricorso introduttivo del presente procedimento ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022.
Con note scritte del 02.05.2025, depositate in pari data in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti insistevano nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso, che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (“…i ricorrenti contraevano matrimonio religioso con effetti civili…”), si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 28.07.2015, depositato in data 30.07.2015.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato 12.03.2025, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 12.03.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malé (TN) in data 05.05.2001, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di Malè, al n. 2 parte anno 2001, contratto da Pt_2 [...]
e RO IS, alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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