Articolo 3 della Legge 21 marzo 1958, n. 288
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 1958
Art. 3.
All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 27 aprile 1958