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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.SS Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.SS Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Dario Visconti, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente neceSSrio
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
4/3/2025 per l'udienza dell'11/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/1/2024, le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 3/9/1992 a Palermo e che dalla tale unione erano nati i figli Per_1
e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni dalle stesse Per_2
1 concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Quindi, scaduto il termine del 18/6/2024, fiSSto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata rimeSS al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 412/2024 del 2-16/7/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo neceSSrio alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/4/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 412/2024, emeSS da questo Tribunale in data 2-16/7/2024, paSSta in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/8/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo, in Via xx Settembre n. 67, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che saranno rimasti dopo che il OT.
avrà prelevato i propri beni personali, alla OT.SS . CP_1 Parte_1
2. Dare atto e confermare che il OT. Curatolo dichiara di aver reperito idonea abitazione, e di avere già prelevato dalla casa coniugale, in accordo con la moglie, tutto quanto di sua esclusiva proprietà e i beni neceSSri allo svolgimento della sua professione.
3. Dare atto e confermare che, nonostante l'autosufficienza economica già raggiunta dai figli, le parti, per accordo tra loro, intendono fronteggiare e suddividere con i criteri appresso indicati, le seguenti spese:
2 - un prestito contratto dal figlio, Signor per il rimborso del quale è prevista Parte_2 una rata mensile di € 530,00, fino a Luglio 2027, del quale i coniugi sono comunque garanti;
- le spese mediche relative alla terapia della quale necessita la IA, RA , Parte_3 che comportano un esborso mensile variabile, ed oscillante tra € 280,00 e € 350,00, del quale non è prevedibile la durata;
dando altresì atto e confermando che, in ordine a tali spese, le parti hanno concordato che – considerata la differenza dei loro redditi – il OT. si è fatto carico del pagamento Controparte_1 del pagamento della rata del prestito per il figlio fino alla completa estinzione dello stesso, Per_2 mentre la OT.SS si è fatta carico del pagamento delle spese della terapia Parte_1 medica alla quale è sottoposta la IA , valendo l'accordo perfezionato in sede di separazione, Per_1 nonché l'emittenda sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, quali titoli per il recupero in favore della parte che - a causa della eventuale violazione degli accordi stessi - dovesse far fronte agli esborsi previsti a carico dell'altro coniuge.
4. Dare atto e confermare che, in quanto alle spese pregresse sostenute per le suddette medesime causali, la OT.SS , in ragione di talune anticipazioni dalla steSS Parte_1 precedentemente effettuate, è creditrice nei confronti del marito per un complessivo ammontare di €
17.857,82, somma che pertanto il OT. , riconoscendosene debitore, si è impegnato Controparte_1 ed obbligato a versare alla OT.SS con n. 36 rate mensili di € 496,05 ciascuna, Parte_1
a far data dalla sentenza di separazione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente con IBAN:
[...], intestato alla steSS.
5. Dare atto e confermare che a parte quanto sopra, le parti, godendo ciascuna di un reddito sufficiente ai rispettivi tenori di vita, hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
6. Dare atto e confermare che i coniugi si sono impegnati a regolarizzare presso i competenti uffici, ovvero presso agenzie specializzate, la situazione dell'intestazione delle auto che hanno rispettivamente in uso, provvedendo ciascuna a sostenere la spesa relativa al trasferimento di proprietà del veicolo che ha e continuerà ad avere effettivamente in uso.”.
8. Entrambe le parti, in solido, sopporteranno le spese del presente procedimento.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 3/9/1992 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e
[...]
integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al paSSggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmeSS al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 152, parte II, serie A, dell'anno 1992);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.SS Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.SS Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Dario Visconti, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente neceSSrio
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
4/3/2025 per l'udienza dell'11/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/1/2024, le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 3/9/1992 a Palermo e che dalla tale unione erano nati i figli Per_1
e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni dalle stesse Per_2
1 concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Quindi, scaduto il termine del 18/6/2024, fiSSto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata rimeSS al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 412/2024 del 2-16/7/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo neceSSrio alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/4/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 412/2024, emeSS da questo Tribunale in data 2-16/7/2024, paSSta in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/8/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo, in Via xx Settembre n. 67, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che saranno rimasti dopo che il OT.
avrà prelevato i propri beni personali, alla OT.SS . CP_1 Parte_1
2. Dare atto e confermare che il OT. Curatolo dichiara di aver reperito idonea abitazione, e di avere già prelevato dalla casa coniugale, in accordo con la moglie, tutto quanto di sua esclusiva proprietà e i beni neceSSri allo svolgimento della sua professione.
3. Dare atto e confermare che, nonostante l'autosufficienza economica già raggiunta dai figli, le parti, per accordo tra loro, intendono fronteggiare e suddividere con i criteri appresso indicati, le seguenti spese:
2 - un prestito contratto dal figlio, Signor per il rimborso del quale è prevista Parte_2 una rata mensile di € 530,00, fino a Luglio 2027, del quale i coniugi sono comunque garanti;
- le spese mediche relative alla terapia della quale necessita la IA, RA , Parte_3 che comportano un esborso mensile variabile, ed oscillante tra € 280,00 e € 350,00, del quale non è prevedibile la durata;
dando altresì atto e confermando che, in ordine a tali spese, le parti hanno concordato che – considerata la differenza dei loro redditi – il OT. si è fatto carico del pagamento Controparte_1 del pagamento della rata del prestito per il figlio fino alla completa estinzione dello stesso, Per_2 mentre la OT.SS si è fatta carico del pagamento delle spese della terapia Parte_1 medica alla quale è sottoposta la IA , valendo l'accordo perfezionato in sede di separazione, Per_1 nonché l'emittenda sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, quali titoli per il recupero in favore della parte che - a causa della eventuale violazione degli accordi stessi - dovesse far fronte agli esborsi previsti a carico dell'altro coniuge.
4. Dare atto e confermare che, in quanto alle spese pregresse sostenute per le suddette medesime causali, la OT.SS , in ragione di talune anticipazioni dalla steSS Parte_1 precedentemente effettuate, è creditrice nei confronti del marito per un complessivo ammontare di €
17.857,82, somma che pertanto il OT. , riconoscendosene debitore, si è impegnato Controparte_1 ed obbligato a versare alla OT.SS con n. 36 rate mensili di € 496,05 ciascuna, Parte_1
a far data dalla sentenza di separazione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente con IBAN:
[...], intestato alla steSS.
5. Dare atto e confermare che a parte quanto sopra, le parti, godendo ciascuna di un reddito sufficiente ai rispettivi tenori di vita, hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
6. Dare atto e confermare che i coniugi si sono impegnati a regolarizzare presso i competenti uffici, ovvero presso agenzie specializzate, la situazione dell'intestazione delle auto che hanno rispettivamente in uso, provvedendo ciascuna a sostenere la spesa relativa al trasferimento di proprietà del veicolo che ha e continuerà ad avere effettivamente in uso.”.
8. Entrambe le parti, in solido, sopporteranno le spese del presente procedimento.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 3/9/1992 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e
[...]
integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al paSSggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmeSS al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 152, parte II, serie A, dell'anno 1992);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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