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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2193/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1 PORTALE del Foro di Patti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Capo d'Orlando (ME), Via del Piave 125;
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 codice fiscale rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. P.IVA_2 Davide Sarina del Foro di Milano (C.F. ) e dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._2
del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo C.F._3 corrente in Milano alla Via Appiani n. 7;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 510/2024, Parte_1 pubblicata in data 26.6.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione a precetto proposta nei confronti di cessionaria del credito vantato da CP_1 [...] scaturente dal contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva per il mancato CP_3 pagamento delle rate da parte dell'opponente. Per quanto qui di interesse, non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione di rigetto delle numerose ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall' il Tribunale ha così motivato Pt_1 il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di “secondo l'attore CP_1 CP_1 non avrebbe documentato la cessione del credito in proprio favore avendo prodotto
[...] unicamente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non anche il contratto di cessione intercorso tra cedente e cessionaria. A tale eccezione la convenuta ha replicato rilevando che, trattandosi di cessioni in blocco, trova applicazione il disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. che afferma che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Non servirebbe, pertanto, in caso di cessioni in blocco, alcuna ulteriore comunicazione al debitore ceduto in quanto vi sarebbe una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle categorie dei rapporti ceduti senza, peraltro, che occorra indicare la specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie. Nella fattispecie con la propria comparsa di CP_1 costituzione ha prodotto la Gazzetta Ufficiale da dove si rileva la tipologia dei crediti ceduti, il contratto di mutuo ed una lettera della Banca cedente con la quale quest'ultima dichiara di aver ceduto ad il credito che aveva nei confronti dei signori e CP_1 Parte_1 CP_4
. Il diffondersi delle cessioni in blocco dei crediti bancari, ha reso attuale e molto dibattuto il
[...] tema della prova della titolarità del credito ceduto e della conseguente legittimazione attiva del cessionario. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in merito all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito di una cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 T.U.B. In particolare, con le recenti sentenze n. 17944/2023 e 9412/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti. Recentemente la Cassazione si è di nuovo pronunciata sul citato problema della prova della cessione del credito con la sentenza n.
7866/2024. Gli Ermellini hanno statuito che: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 art. 58 dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.”
Per provare la propria qualifica di creditore non è più sufficiente invocare la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma è necessario produrre idonea documentazione volta a dimostrare inequivocabilmente l'inclusione del credito oggetto del recupero tra quelli ceduti.
2 A tal fine ha prodotto la lettera di -cedente- con la quale viene CP_1 Controparte_3 dichiarato che il credito nei confronti del signor è tra quelli ceduti da ad il 19 Pt_1 CP_3 CP_1 aprile 2022. La giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. Civ., ordinanza n. 10200 del 16.4.2021). Dal momento che il contratto di cessione dei crediti non è soggetto ad alcuna forma sacramentale o particolare al fine del suo perfezionamento e della sua validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente”.
********
Avverso tale pronuncia ha proposto appello articolando due motivi di censura: con il Parte_1 primo lamenta “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. Mancato assolvimento onere della prova circa la titolarità del credito” e ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellata con le stesse argomentazioni spese in primo grado;
con il secondo deduce
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite stante l'intervenuto mutamento giurisprudenziale “su una questione dirimente”. L'appello è infondato. Occorre premettere che la sentenza del Tribunale è passata in giudicato per quanto concerne le statuizioni di rigetto delle numerose eccezioni sollevate dall' in primo grado, essendo stato Pt_1 impugnato il solo capo inerente il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato. L'appellante lamenta la carenza probatoria inerente alla cessione del credito dedotto e azionato in via esecutiva e, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria . CP_1
Secondo la prospettazione dell'opponente, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla cessionaria “travisando il materiale istruttorio e, in particolare, la dichiarazione confezionata dalla cedente”. L'argomentazione è del tutto infondata. In tema di cessioni in blocco, infatti, trova applicazione l'art. 58 del T.U.B. che, al suo quarto comma, afferma: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (ovvero la pubblicazione in G.U.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Al netto del chiaro dato letterale, occorre evidenziare, preliminarmente, come la norma sia stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia, la mera pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando, quindi, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica diretta della cessione ai singoli debitori. L'art. 58 T.U.B. introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratio della norma, d'altronde, risiede proprio nella natura delle cessioni in blocco che, riguardando un gran numero di rapporti giuridici e di soggetti, sarebbero vanificate da un onere di notifica per ogni soggetto coinvolto nell'operazione. Tale interpretazione è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha avuto modo di sottolineare che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
3 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, n.31188; in senso conforme anche Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n. 17110 e n. 4277/2023). E' quindi adempimento del tutto adeguato e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa “siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti”. Ciò che rileva, in buona sostanza, “è che l'oggetto del contratto di cessione (ossia i crediti ceduti) venga individuato in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 cod. civ.) non necessariamente attraverso una elencazione nominativa ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano rientrare nell'oggetto del contratto”. In aderenza a tale impostazione, la cedente ha pubblicato in G.U. l'avviso di cessione Controparte_3 nel quale erano indicati i rapporti ceduti per categorie omogenee, ovvero “contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”, e tale avviso è stato prodotto in primo grado dalla cessionaria sub. All. D. Ciò rende evidente la pretestuosità ed infondatezza della doglianza dell'appellante. In ogni caso, si ribadisce che - come affermato dal Giudice di primo grado – la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Ebbene, nella vicenda in esame la cessionaria ha prodotto non solo l'estratto della G.U. in cui si fa menzione dell'intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello oggi contestato (“…crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari…” cfr. all. C) ma anche un'autonoma dichiarazione da parte della banca cedente (v. doc. 2 fascicolo primo grado) che supera ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di . CP_1
E' del tutto evidente, infatti, che la dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione;
tale dichiarazione, peraltro e contrariamente all'assunto dell' Pt_1 menziona i nominativi dei mutuatari superando ogni possibile incertezza in ordine alla riconduzione del credito ceduto a quello precedentemente vantato da Controparte_5
Infine, va evidenziato che la cessionaria ha dimostrato di essere nella disponibilità materiale del titolo esecutivo sottostante la pretesa (lo stesso appellante conferma la notifica dell'atto di pignoramento) e, al fine di superare l'eccezione di primo grado inerente alla nullità del mutuo per il superamento del limite finanziabile (eccezione non rinnovata in sede di appello), la cessionaria ha altresì prodotto la perizia eseguita prima dell'erogazione delle somme. Tali circostanze, valutate unitariamente (menzione nella gazzetta ufficiale della cessione in blocco di crediti della stessa tipologia di quello azionato, dichiarazione di cessione della precedente titolare del credito, disponibilità in originale del titolo esecutivo, disponibilità materiale della perizia immobiliare eseguita sul bene ipotecato), sono indici rivelatori dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione.
Anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato in quanto le spese sono state correttamente poste a carico integrale dell'opponente in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.: ha sollevato in primo grado numerose eccezioni oltre a quella riproposta in appello – alcune Pt_1 formali legate alla pretesa violazione dell'art. 480 c.p.c., altre relative alla dedotta nullità del contratto di mutuo o ad una presunta intervenuta prescrizione delle rate – che sono state tutte esaminate e disattese dal Tribunale;
né si comprende il richiamo all'art. 92 c.p.c., nemmeno esplicitato dall'appellante che non spiega su quale presunta “questione dirimente” affrontata in primo grado vi sarebbe stato un mutamento giurisprudenziale. L'appello va in definitiva rigettato.
********
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (140.149,60 euro) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 510/2024, pubblicata in data 26.6.2024 e non
[...] notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1 PORTALE del Foro di Patti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Capo d'Orlando (ME), Via del Piave 125;
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 codice fiscale rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. P.IVA_2 Davide Sarina del Foro di Milano (C.F. ) e dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._2
del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo C.F._3 corrente in Milano alla Via Appiani n. 7;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 510/2024, Parte_1 pubblicata in data 26.6.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione a precetto proposta nei confronti di cessionaria del credito vantato da CP_1 [...] scaturente dal contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva per il mancato CP_3 pagamento delle rate da parte dell'opponente. Per quanto qui di interesse, non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione di rigetto delle numerose ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall' il Tribunale ha così motivato Pt_1 il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di “secondo l'attore CP_1 CP_1 non avrebbe documentato la cessione del credito in proprio favore avendo prodotto
[...] unicamente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non anche il contratto di cessione intercorso tra cedente e cessionaria. A tale eccezione la convenuta ha replicato rilevando che, trattandosi di cessioni in blocco, trova applicazione il disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. che afferma che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Non servirebbe, pertanto, in caso di cessioni in blocco, alcuna ulteriore comunicazione al debitore ceduto in quanto vi sarebbe una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle categorie dei rapporti ceduti senza, peraltro, che occorra indicare la specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie. Nella fattispecie con la propria comparsa di CP_1 costituzione ha prodotto la Gazzetta Ufficiale da dove si rileva la tipologia dei crediti ceduti, il contratto di mutuo ed una lettera della Banca cedente con la quale quest'ultima dichiara di aver ceduto ad il credito che aveva nei confronti dei signori e CP_1 Parte_1 CP_4
. Il diffondersi delle cessioni in blocco dei crediti bancari, ha reso attuale e molto dibattuto il
[...] tema della prova della titolarità del credito ceduto e della conseguente legittimazione attiva del cessionario. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in merito all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito di una cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 T.U.B. In particolare, con le recenti sentenze n. 17944/2023 e 9412/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti. Recentemente la Cassazione si è di nuovo pronunciata sul citato problema della prova della cessione del credito con la sentenza n.
7866/2024. Gli Ermellini hanno statuito che: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 art. 58 dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.”
Per provare la propria qualifica di creditore non è più sufficiente invocare la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma è necessario produrre idonea documentazione volta a dimostrare inequivocabilmente l'inclusione del credito oggetto del recupero tra quelli ceduti.
2 A tal fine ha prodotto la lettera di -cedente- con la quale viene CP_1 Controparte_3 dichiarato che il credito nei confronti del signor è tra quelli ceduti da ad il 19 Pt_1 CP_3 CP_1 aprile 2022. La giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. Civ., ordinanza n. 10200 del 16.4.2021). Dal momento che il contratto di cessione dei crediti non è soggetto ad alcuna forma sacramentale o particolare al fine del suo perfezionamento e della sua validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente”.
********
Avverso tale pronuncia ha proposto appello articolando due motivi di censura: con il Parte_1 primo lamenta “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. Mancato assolvimento onere della prova circa la titolarità del credito” e ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellata con le stesse argomentazioni spese in primo grado;
con il secondo deduce
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite stante l'intervenuto mutamento giurisprudenziale “su una questione dirimente”. L'appello è infondato. Occorre premettere che la sentenza del Tribunale è passata in giudicato per quanto concerne le statuizioni di rigetto delle numerose eccezioni sollevate dall' in primo grado, essendo stato Pt_1 impugnato il solo capo inerente il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato. L'appellante lamenta la carenza probatoria inerente alla cessione del credito dedotto e azionato in via esecutiva e, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria . CP_1
Secondo la prospettazione dell'opponente, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla cessionaria “travisando il materiale istruttorio e, in particolare, la dichiarazione confezionata dalla cedente”. L'argomentazione è del tutto infondata. In tema di cessioni in blocco, infatti, trova applicazione l'art. 58 del T.U.B. che, al suo quarto comma, afferma: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (ovvero la pubblicazione in G.U.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Al netto del chiaro dato letterale, occorre evidenziare, preliminarmente, come la norma sia stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia, la mera pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando, quindi, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica diretta della cessione ai singoli debitori. L'art. 58 T.U.B. introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratio della norma, d'altronde, risiede proprio nella natura delle cessioni in blocco che, riguardando un gran numero di rapporti giuridici e di soggetti, sarebbero vanificate da un onere di notifica per ogni soggetto coinvolto nell'operazione. Tale interpretazione è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha avuto modo di sottolineare che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
3 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, n.31188; in senso conforme anche Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n. 17110 e n. 4277/2023). E' quindi adempimento del tutto adeguato e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa “siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti”. Ciò che rileva, in buona sostanza, “è che l'oggetto del contratto di cessione (ossia i crediti ceduti) venga individuato in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 cod. civ.) non necessariamente attraverso una elencazione nominativa ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano rientrare nell'oggetto del contratto”. In aderenza a tale impostazione, la cedente ha pubblicato in G.U. l'avviso di cessione Controparte_3 nel quale erano indicati i rapporti ceduti per categorie omogenee, ovvero “contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”, e tale avviso è stato prodotto in primo grado dalla cessionaria sub. All. D. Ciò rende evidente la pretestuosità ed infondatezza della doglianza dell'appellante. In ogni caso, si ribadisce che - come affermato dal Giudice di primo grado – la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Ebbene, nella vicenda in esame la cessionaria ha prodotto non solo l'estratto della G.U. in cui si fa menzione dell'intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello oggi contestato (“…crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari…” cfr. all. C) ma anche un'autonoma dichiarazione da parte della banca cedente (v. doc. 2 fascicolo primo grado) che supera ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di . CP_1
E' del tutto evidente, infatti, che la dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione;
tale dichiarazione, peraltro e contrariamente all'assunto dell' Pt_1 menziona i nominativi dei mutuatari superando ogni possibile incertezza in ordine alla riconduzione del credito ceduto a quello precedentemente vantato da Controparte_5
Infine, va evidenziato che la cessionaria ha dimostrato di essere nella disponibilità materiale del titolo esecutivo sottostante la pretesa (lo stesso appellante conferma la notifica dell'atto di pignoramento) e, al fine di superare l'eccezione di primo grado inerente alla nullità del mutuo per il superamento del limite finanziabile (eccezione non rinnovata in sede di appello), la cessionaria ha altresì prodotto la perizia eseguita prima dell'erogazione delle somme. Tali circostanze, valutate unitariamente (menzione nella gazzetta ufficiale della cessione in blocco di crediti della stessa tipologia di quello azionato, dichiarazione di cessione della precedente titolare del credito, disponibilità in originale del titolo esecutivo, disponibilità materiale della perizia immobiliare eseguita sul bene ipotecato), sono indici rivelatori dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione.
Anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato in quanto le spese sono state correttamente poste a carico integrale dell'opponente in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.: ha sollevato in primo grado numerose eccezioni oltre a quella riproposta in appello – alcune Pt_1 formali legate alla pretesa violazione dell'art. 480 c.p.c., altre relative alla dedotta nullità del contratto di mutuo o ad una presunta intervenuta prescrizione delle rate – che sono state tutte esaminate e disattese dal Tribunale;
né si comprende il richiamo all'art. 92 c.p.c., nemmeno esplicitato dall'appellante che non spiega su quale presunta “questione dirimente” affrontata in primo grado vi sarebbe stato un mutamento giurisprudenziale. L'appello va in definitiva rigettato.
********
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (140.149,60 euro) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 510/2024, pubblicata in data 26.6.2024 e non
[...] notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
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