Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 438 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to Roberta Luccioni del foro Parte_1 di Terni e Avv.to RAMO' ALESSANDRO del foro di Imperia presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to Maurizio Zappolato e COMOTTI ALBERTO Controparte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“In via principale e nel merito, previa declaratoria dell'ammissibilità del presente appello, per le motivazioni di cui alla narrativa della citazione in appello, qui da ritenersi integralmente trascritte e riportate e, nello specifico, per errata valutazione ed interpretazione degli elementi di fatto e di diritto, per omessa, errata valutazione ed errata interpretazione dei mezzi di prova acquisiti, per difetto di applicazione di norme, per difetto dei mezzi di prova acquisiti, riformare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Imperia, pubblicata in data 27 marzo 2024, n. 238, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1322/2022 notificata il 02.04.2024, e dunque accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall' odierna appellante che qui di seguito si riportano, il tutto con vittoria di spese per entrambi i giudizi :
“ Voglia il Tribunale adito, previa ogni pronuncia di legge e del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, per le causali esposte in narrativa:
1
e/o l'annullamento del provvedimento di risoluzione contrattuale di cui alla delibera n. 153 del 4.3.2022;
- Accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa, la condotta gravemente inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, nonché degli artt. 13 e 15 del DPR 162/99, degli art. 1375 e 1337 cod.civ. e del contratto di appalto, dell' “ASL Liguria 1” e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. per grave inadempimento dell'ente appaltante;
- accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa la condotta gravemente inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, nonchè degli artt. 13 e 15 del DPR 162/99, degli artt. 1375 e 1337, cod. civ., e del contratto di appalto, dell' “ASL Liguria 1” e per l'effetto condannarla a risarcire alla Parte_1 la somma complessiva di € 1.028.035,00 o la somma maggiore o minore che sarà
[...] ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, come in narrativa specificata, di cui:
- € 80.000,00 per utile non remunerato;
€ 32.500,00 per spese generali non remunerate;
€ 36.000,00 per mancata produttività della manodopera;
€ 18.000,00 per mancato ammortamento mezzi d'opera;
€ 638.535,00 oltre Iva di legge per i corrispettivi dovuti e non pagati a per la Pt_1 manutenzione dalla stessa operata come in narrativa esposto;
- € 175.000,00 per il danno all'immagine aziendale e la perdita di chance subiti da , o la Pt_1 somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche in via equitativa in corso di causa;
- € 48.000,00 per i corrispettivi dovuti a per il riordino, catalogazione e localizzazione Pt_1 del parco impianti;
e dunque complessivi € 1.028.035,00, oltre IVA di legge dove dovuta, o la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche in via equitativa o a mezzo CTU in corso di causa;
Il tutto, con vittoria di spese, onorari e funzioni del presente giudizio da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.” In via istruttoria, si reiterano le richieste di prova per testi e di CTU formulate nel procedimento di primo grado, da intendersi qui per riportate e trascritte e si rinnova la già formulata richiesta in via istruttoria, di acquisire integralmente il fascicolo del giudizio di primo grado del Tribunale di Imperia RG 1322/2022 comprensivo della chiavetta usb depositata in primo grado unitamente alle seconde memorie ex art. 183 VI comma cpc di
Parte_1
PARTE APPELLATA Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc;
- nel merito: respingere l'appello perché infondato;
e con esso, accertare e dichiarare inammissibili e comunque infondate le pretese avversarie e respingere la domanda di condanna. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2 Fatto e diritto Con atto di appello ritualmente notificato impugnava Parte_1 la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva rigettato le domande dalla stessa proposte di accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale deliberata dalla Asl e il conseguente risarcimento del danno. Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto;
proponeva eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 02 aprile 2025 ove il consigliere istruttore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio. Il consigliere istruttore riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 18 giungo 2025.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto ampiamente articolati. Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
2.1. Sulla illegittimità della risoluzione intimata dalla Asl Con il primo e secondo motivo di appello la parte appellante deduce l'erronea valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova dedotti a sostegno della “illegittimità della risoluzione intimata da Asl” e in particolare della circostanza che Asl impediva di far apporre riserve sul verbale di consegna delle opere;
nonché l'omesso esame delle foto di cui alla chiavetta USB allegata in primo grado. L'appellante deduce l'illegittimità della risoluzione in conseguenza della violazione dell'obbligo di “collaborazione” del committente con l'appaltatore in quanto il committente avrebbe consegnato alla stazione appaltante “un parco impianti gravemente compromesso, non a norma di legge in quanto privo delle certificazioni relative alle verifiche periodiche di cui detto, per cui la ditta aggiudicataria si trova a dover eseguire la manutenzione” ( atto di citazione in primo grado, privo di numerazione delle pagine).
“Quanto sopra esposto, unitamente alla insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale addebitabile alla , giustifica altresì che previo annullamento del Pt_1 provvedimento di risoluzione contrattuale emesso dalla Stazione Appaltante, sia invece pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. della stazione appaltante e conseguente risarcimento del danno a favore dell'odierna attrice” ( atto di citazione in primo grado pag. 24 , numerazione del file, e atto di appello motivo secondo) . Il motivo è infondato e deve essere respinto. L'appalto oggetto di causa è “pubblico” e quindi sottoposto al vincolo della forma scritta, anche in ordine alla prova.
3 Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità “ l'eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724 n. 2 cod. civ. per l'ipotesi d'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, non opera, ai sensi del successivo art. 2725, in riferimento agli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, e non può dunque trovare applicazione, in tema di appalto di opere pubbliche, con riguardo alle riserve formulate dall'appaltatore, per le quali il requisito formale, oltre ad essere espressamente prescritto dagli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, si ricollega alla stessa previsione normativa di una documentazione specificamente tipizzata dei fatti attinenti allo svolgimento dell'appalto (cfr. Cass., Sez. I, 2/09/2005, n. 17702). Tale principio (tuttora valido, nonostante l'intervenuta abrogazione del r.d. n. 350 del 1895 da parte dell'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto la disciplina dettata dagli artt. 53 e 54 cit. è stata riprodotta dapprima nell'art. 165 del d.P.R. n. 554 e successivamente negli artt. 31 e 32 del d.nn. n. 145 del 2000 e negli artt. 190 e 191 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) non è tuttavia applicabile al caso in esame, non avendo la controversia ad oggetto la pretesa dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo dovuto per i maggiori lavori eseguiti, ma il risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, e per esso dei suoi organi, che avrebbe impedito la tempestiva formalizzazione della predetta pretesa, e non essendo pertanto l'appaltatore soggetto all'onere della preventiva formulazione della riserva. In tema di appalto di opere pubbliche, infatti, questa Corte, nell'affermare che l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi, quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/1976, n. 2613; 18/07/1975, n. 2841; 12/03/1973, n. 677). Alla prima categoria di pretese sono state ricondotte, in particolare, quelle aventi ad oggetto la rivalsa delle imposte e gl'interessi di mora (cfr. Cass., Sez. I, 10/01/1974, n. 78), mentre nella seconda sono state incluse quelle ricollegabili a fatti che siano il prodotto di un'attività del tutto scissa e contraria ai fini della gestione dell'appalto, o a quelli che, costituendo fatti illeciti, abbiano con l'esecuzione dell'opera un legame puramente occasionale (cfr. Cass., Sez. I, 13/07/1983, n. 4759), con la precisazione che, in quanto fonte di responsabilità non contrattuale ma aquiliana, gli stessi danno luogo ad un diverso titolo giustificativo della pretesa (cfr. Cass., Sez. II, 8/10/1981, n. 5300)” ( cass. ord. Nr .16700/2020 in motivazione). Nel caso in esame la parte appellante non ha dedotto quale causa petendi la responsabilità extra contrattuale della PA per condotte illecite e pertanto le prove “testimoniali” risultano inammissibili;
come pure la CTU meramente esplorativa.
4 Peraltro la richiesta di prove per testi formulata in atto di appello è inammissibile perché non formulata nelle conclusioni definitive davanti al Tribunale. Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta. Risulta infatti dal bando di gara “Art.
2 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale agli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, montalettighe, montascale, ecc) presso i vari fabbricati dell'ASL 1”, C.I.G: P.IVA_1
I particolari dell'intervento sono particolareggiati negli atti tecnici pubblicati sulla piattaforma e sul sito aziendale unitamente alla restante documentazione di gara.” Quindi è documentalmente provato che la PA ha pubblicato tutte le informazioni necessarie ai concorrenti, né la parte appellante ha dedotto o provato che le prestazioni richieste fossero diverse da quelle indicate nel bando di gara . Nel verbale di consegna ( doc. Nr. 7 della parte convenuta in primo grado) si legge Tes_1 in qualità di delegato del legale rappresentante si dichiara completamente Parte_2 edotto su tutte le circostanze di fatto e di luogo relativo all'esecuzione del contratto precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a carico della ditta, previsti nel capitolato speciale di appalto nell'offerta tecnica legati parte integrante del contratto ed accetta la consegna dei lavori senza eccezione alcuna”. La parte non ha dedotto che tale “confessione” sia stata sottoscritta in conseguenza di pressioni psicologiche in tesi esercitate dai funzionari dell' ente e valevole a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi con una condotta contrastante con la corretta gestione dell'appalto, la cui deduzione in giudizio, quale fonte di responsabilità, doveva ritenersi sottratta all'onere della riserva, deducendo invece quale causa petendi la responsabilità contrattuale della P.A.. Inoltre nel contratto di appalto sottoscritto dalla parte appellante si legge:
5 Pertanto l'appaltatore ha più volte dichiarato di essere a conoscenza delle condizioni degli impianti e delle obbligazioni assunte. Non è ammissibile la prova contraria per testi, secondo
6 la disciplina dell'appalto pubblico, come sopra esposto, essendo comunque le istanze istruttorie inammissibili nel presente grado , perché rinunciate davanti al Tribunale.
Infatti “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016 ).
Risultano del tutto irrilevanti le fotografie allegate. Pertanto tutte le doglianze della parte sul punto risultano non fondate e devono essere respinte.
2.2 sull'inadempimento dell'appaltatore Con il quarto motivo e quinto motivo di appello è dedotta l'erroneità della sentenza ove è dichiarato l'inadempimento dell'appaltatore in assenza di prova. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Risulta, invece, provato l'inadempimento della medesima parte agli oneri contrattuali come dettagliamene indicato dal direttore dei lavori e precisamente:
“Il sottoscritto Ing. in qualità di Direttore dei Lavori per l'Appalto di Parte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti elevatori presso i fabbricati dell' Pt_4 nel periodo aprile 2021-marzo 2023 di cui alla Determina n. 94 del 26/02/2021, accertati gravi inadempimenti contrattuali nell'attività manutentiva condotta dall'Appaltatore
[...]
redige la presente relazione particolareggiata per portare il RUP a Parte_1 conoscenza dello stato dei lavori di manutenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 50/2016. La relazione è strutturata secondo uno schema per tipologia di violazione, come di seguito riepilogate:
1. Segnalazione di violazioni contrattuali commesse dal manutentore
2. Mancati e/o tardivi interventi su impianti bloccati con persone a bordo che hanno comportato anche l'intervento del Corpo VVFF
3. Segnalazione di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza e condotta inadeguata per l'accesso ai presidi sanitari da parte del manutentore
4. Segnalazione da parte del personale e della Direzione Medica ASL1 di disservizi Pt_4 degli impianti elevatori e dei manutentori
5. Mancata esecuzione nel contratto delle migliorie offerte
6. Raggiungimento del limite contrattuale e di Legge per applicazione di penalità
7. Mancata produzione del Cronoprogramma dei controlli periodici per ogni impianto elevatore”( doc. nr. 20 della parte convenuta). Tali affermazioni non sono state compiutamente contestate dalla parte attrice in primo grado che si è limitata ad un generica contestazione di omessa collaborazione, risultata oltre che generica, anche infondata, come sopra indicato. Nè può essere dirimente la vastità del territorio di operatività dell'appalto atteso che esso era espressamente indicato nel bando di gara e che la parte ha accettato le condizioni ivi indicate. Peraltro i molteplici interventi dei VVFF, come attestati dagli allegati verbali, dimostrano il comprovato inadempimento della parte appellante.
7 Deve essere respinta anche la difesa della mancata emissione degli ordini di lavoro da parte del D.L. in quanto essi sono stati allegati al doc. 12 e nr. 22 della parte convenuta in primo grado. Tutto ciò premesso deve essere confermata la sentenza che ha respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione, risultando del tutto irrilevanti le questioni ANAC che esulano dal contratto in esame. Le valutazioni di tale ente, terzo rispetto al contratto oggetto di causa, attengono a diversi profili che non incidono sulla condotta contrattuale delle parti. Una volta accertata la legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore non vi è luogo a provvedere sulle domande relative all'accertamento dei compensi di cui alle riserve. Infatti “Deve preliminarmente rilevarsi e chiarirsi che il presente giudizio ha ad oggetto domande contrapposte di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, cosicché deve essere richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, strettamente correlato all'efficacia retroattiva tra le parti della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c. (salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica), secondo il quale «in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.» (Cass. 289/2019; Cass. 25326/2017; Cass. 22275/2016; Cass. 22036/2014; Cass. 19531/2014; Cass. 3830/2013; Cass. 738/2007). Di conseguenza, nella fattispecie, pronunciata la risoluzione del contratto, le pretese dell'appaltatrice, rappresentate in guisa di riserve insoddisfatte, sono state esaminate dalla Corte d'appello in relazione agli obblighi risarcitori e restitutori incombenti sulla parte inadempiente ai sensi degli artt. 1453 e 1458 c.c. (vedasi pag. 23 della sentenza), non potendosi più fare riferimento ad una disciplina - quella delle riserve, per l'appunto - che opera soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsivoglia situazione insorta «nel corso dell'esecuzione del contratto», e che non è pertanto invocabile quando il contratto, per la pronunciata risoluzione di esso, abbia cessato di produrre ogni effetto tra le parti, in primis come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite. Invero, per effetto della retroattività della risoluzione del contratto e del venire meno di ogni ultrattività della disciplina contrattuale, vengono meno le riserve in quanto tali, trattandosi di pretese di natura contrattuale che nascono dall'esecuzione dell'appalto e non sono compatibili con la sua risoluzione, ma non anche le pretese sostanziali rivendicate nelle stesse riserve, che troveranno tutela in riferimento non alla disciplina contrattuale ma agli artt.1453 e 1458 c.c..” ( Cass. 38188/2021 in motivazione). Nel caso in esame non essendo provato alcun inadempimento del committente le domande formulate ex art. 1453 e 1458 c.c. da parte dell'appaltatore devono essere respinte, ivi comprese quelle di risarcimento del danno.
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2.3 sulla domanda riconvenzionale-quinto motivo di appello L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe riconosciuto un danno che non sarebbe stato conseguenza diretta dell'inadempimento perché le migliorie erano state offerte “gratuitamente” e che l'escussione della garanzia, avvenuta in corso di causa, avrebbe determinato una
“duplicazione” del predetto danno. Il motivo è infondato e deve essere respinto. E' pacifico che in conseguenza della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore il committente ha perso le “ migliorie” per ottenere le quali ora dovrà sopportare dei costi che quindi costituiscono una danno diretto per il committente. Come dichiarato dal committente il pagamento intervenuto in corso di causa era a titolo
“anticipatorio” e attesa l'entità della condanna non vi è luogo alla richiesta di ulteriori pagamenti.
3. sulle spese di giudizio Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa indeterminabile di particolare importanza:
1. fase di studio € 4.389,00;
2. fase di introduzione € 2.552,00;
3. fase di trattazione € 5.880,00;
4. fase decisionale € 7.298,00= TOTALE totale 20.119,00= compensi di avvocato
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di lite del presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1 totale 20.119,00= compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Genova, 18/06/2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
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