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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3296/2021 R.G.A.C.
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5800/2021, deliberata il
7.6.2021 e pubblicata il 21.6.2021 (n. 27966/2018 RG); divisione di beni immobili;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Garofalo (c.f. ) C.F._2
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. Vittorio Lamberti (c.f. e dall'avv. C.F._4
Roberto Ruggiero (c.f. ) C.F._5
domicilio digitale: Email_2
domicilio digitale: Email_3
APPELLATI
E
, c.f. , Controparte_2 C.F._6
difeso dall'avv. Giuseppe Galdo (c.f. ) e dall'avv. C.F._7
Mariano Agrusta (c.f. ) C.F._8
domicilio digitale: Email_4
domicilio digitale: Email_5
APPELLATO
E
c.f. , Controparte_3 C.F._9
difesa dall'avv. Domenico Festa (c.f. ) C.F._10
domicilio digitale: Email_6
APPELLATA
E
c.f. Controparte_4 C.F._11
APPELLATA CONTUMACE
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_1 CP_4
, , l'istante ha
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
adito il giudice per sentir disporre la divisione della comunione avente ad oggetto due
immobili siti in Napoli via Vannella Gaetani 15 piano terra, in catasto del comune di
Napoli Sezione SFE, Foglio 3, particella 621, sub 5, ZC 12, cat. A/5, cl. 8, cons. 0.5
vani, Sup. catastale 11 mq, escluse aree scoperte 11 mq, Rendita € 55.52 e in catasto
Sezione SFE, Foglio 3, particella 621, sub 27 (ex 6), ZC 12, cat. A/4, cl. 4, cons. 2.5
vani, Sup. catastale: 50 mq, escluso aree scoperte 42 mq, Rendita € 180.76; previa
costituzione di tutti i convenuti, ivi compresi il e la che hanno CP_1 CP_4
proposto domanda riconvenzionale relativamente al rendiconto, depositata
documentazione ed espletata C.T.U. del 28/10/2020 a firma dell'ing. Persona_1
la causa è stata assegnata a sentenza.”.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza indicata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a , con Controparte_2
compensazione delle spese.
Dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto due immobili siti in Napoli
via Vannella Gaetani 15 piano terra, in catasto del comune di Napoli Sezione SFE,
Foglio 3, particella 621, sub 5, ZC 12, cat. A/5, cl. 8, cons.
0.5 vani, Sup. catastale 11
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IV sezione civile
mq, escluse aree scoperte 11 mq, Rendita € 55.52 e Sezione SFE, Foglio 3, particella
621, sub 27 (ex 6), ZC 12, cat. A/4, cl. 4, cons.
2.5 vani, Sup. catastale: 50 mq, escluso
aree scoperte 42 mq, Rendita € 180.76 e per l'effetto attribuisce a l' Parte_1
immobile sito in Napoli via Vannella Gaetani 15 piano terra, in catasto del comune di
Napoli, Sezione SFE, Foglio 3, particella 621, sub 27 (ex 6), ZC 12, cat. A/4, cl. 4, cons.
2.5 vani, Sup. catastale: 50 mq, escluso aree scoperte 42 mq, Rendita € 180.76 e a
l'immobile sito in Napoli via Vannella Gaetani 15 piano terra in Controparte_1
catasto del comune di Napoli Sezione SFE, Foglio 3, particella 621, sub 5, ZC 12, cat.
A/5, cl. 8, cons.
0.5 vani, Sup. catastale 11 mq, escluse aree scoperte 11 mq, Rendita €
55.52.
Condanna a versare € 9.264,60 in favore di Parte_1 Controparte_3
ed € 4.093,59 in favore di e condanna a Controparte_4 Controparte_1
versare € 2.911,35 a oltre interessi legali dalla data della Controparte_4
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
La trascrizione della predetta sentenza sarà a cura delle parti interessate.
Rigetta la domanda di rendiconto.
Pone le spese di C.T.U.. liquidate come nei decreti, definitivamente a carico di tutte le
parti in causa, ad eccezione di , in proporzione alle rispettive quote. Controparte_2
Determina le spese processuali:
in favore di in € 9.000,00 per compenso ed € 350,00 per spese vive, Parte_1
oltre iva e cpa se documentati e rimborso spese generali nella misura del 15% del
compenso a carico di tutti i condividenti, ad eccezione di non più Controparte_2
comunista, in proporzione alle rispettive quote con attribuzione in favore dell'avv.to
Antonio Garofalo;
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IV sezione civile
in favore di e in € 7.000,00 per compenso Controparte_4 Controparte_1
oltre iva e cpa se documentati e rimborso spese generali nella misura del 15% del
compenso a carico di tutti i condividenti, ad eccezione di non più Controparte_2
comunista, in proporzione alle rispettive quote con attribuzione in favore in solido degli
avv.ti Vittorio Lamberti e Roberto Ruggiero;
in favore di in € 7.000,00 per compenso oltre iva e cpa se Controparte_3
documentati e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso a carico di
tutti i condividenti, ad eccezione di non più comunista, in proporzione Controparte_2
alle rispettive quote con attribuzione in favore dell'avv.to Domenico Festa.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne Parte_1
ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, per i motivi di cui in narrativa in
accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n.
5800/2021 e per l'effetto:
1. ordinare lo scioglimento della comunione esistente sulle unità immobiliari site in
Napoli alla via Vannella Gaetani, 15 al piano terra riportate al NCEU di Napoli alla
sezione SFE, foglio 3, particella 621 (ex particella 87), subalterno 5, zona censuaria 12,
categoria A/5, classe 8, consistenza 0,5 e subalterno 27 (ex particella 6), zona censuaria
12, categoria A/5, classe 8, consistenza 0,5 e per l'effetto disporre l'attribuzione degli
stessi in favore dell'attrice proprietaria di 742/1000 di entrambi i beni Parte_1
con conseguente liquidazione delle quote degli altri comproprietari sigg.ri CP_4
Controparte_5
2) rigettare ogni altra richiesta di assegnazione in quanto mal formulata, irrituale,
tardiva e infondata;
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
3) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_4
4) condannare i convenuti e al CP_4 CP_1 Controparte_3
pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di
ctu, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore;
5) Ordinare al Conservatore le opportune annotazioni nei registri immobiliari.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso: Controparte_1
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto, voglia così
provvedere:
1) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per tutti i motivi sopra Parte_1
esposti e, per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza n. 5800/2021 oggetto di
gravame;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione
proposta dalla sig.ra Parte_1
2) ordinare lo scioglimento della comunione, degli immobili siti al piano terra del
fabbricato in condominio in Napoli alla Via Vannella Gaetani n. 15, riportati nel NCEU
di Napoli alla sez. SFE, fg. 3, p.lla 621, sub 5, z.c. 12, ctg. A/5, cl. 8, cons. 0,5 vani, r.c.
€ 55,52, e sub 27 ex 6, z.c. 12, ctg. A/4, cl. 4 cons. 2,5 vani, r.c. € 180,76, assegnando
entrambi o anche uno solo di essi, al sig. avendone già fatto Controparte_1
richiesta, con conseguente liquidazione della quota dei restanti condividenti, da
calcolarsi sul valore di complessivi € 112.982,90, sì come determinato dal nominato
CTU ing. Per_1
in alternativa
3) a mente della disponibilità manifestata dal sig. di acquisire la Controparte_1
piena proprietà di entrambi i cespiti per il valore stimato dal CTU maggiorato del 7%,
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IV sezione civile
assegnare a quest'ultimo entrambi i predetti immobili per il valore complessivo di €
120.000,00 (valore stimato dal CTU € 112.982,90 maggiorato del 7% circa), ovvero
anche uno solo di essi per il valore singolarmente stimato dal CTU maggiorato del 7%
(cespite sub 5 valore stimato € 15.791,40 x 7% = € 16.896,80; cespite sub 27 ex 6 valore
stimato € 97.191,50 x 7% = € 103.994,90), con conseguenziale liquidazione delle quote
spettanti alle altre parti in lite;
4) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze Parte_1
professionali d'avvocato del presente grado di giudizio.”.
si è costituito ed ha chiesto: Controparte_2
“… che l'adita Corte, preso atto della suddetta circostanza, voglia confermare la
sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere, limitatamente alla posizione sostanziale e processuale tra la sig.ra Pt_1
ed il Sig. ”.
[...] Controparte_2
si è costituita ed ha chiesto: Controparte_3
“che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, voglia, contrariis reiectis, cosi provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello ex adverso proposto;
- nel merito, respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per le
motivazioni addotte nel presente atto e per l'effetto confermare quanto statuito nella
sentenza n. 5800/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 07.06.2021 e pubblicata in
data 21.06.2021, qui impugnata;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA, da
distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza in data 14.12.2021, la Corte, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. in data 16.7.2021, con il
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IV sezione civile rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc.
civ., nella formulazione vigente ratione temporis, ha dichiarato la contumacia di
Controparte_4
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127
ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per note conclusionali.
§ - L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI ED I CONGUAGLI
ha recriminato contro la decisione del Tribunale, nella Parte_1
parte in cui ha non ha disposto l'assegnazione di tutti beni in comunione ad essa condividente, ma soltanto quello al sub 27, già sub 6, mentre ha conferito all'altro condividente, quello al sub 5. Controparte_1
Ha precisato che, come ha rilevato anche il c.t.u., non si verte in ipotesi di comoda divisibilità degli immobili, per cui deve trovare applicazione l'art. 720
cod. civ. ed entrambi i cespiti devono essere assegnati ad essa appellante,
“quotista di larghissima maggioranza (742/1000)”.
Ha evidenziato che le due unità immobiliari hanno modo di esistere in quanto pertinenza l'una dell'altra. L'immobile di cui al sub 27 (ex sub 6) è posto in adiacenza al sub 5 e le due unità immobiliari, secondo il vigente regolamento edilizio del Comune di Napoli, e più precisamente secondo le norme della variante di salvaguardia al Prg approvate nel 2004, possono essere accorpate materialmente attraverso una procedura edilizia immediata identificabile in una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Proprio per tali motivi,
l'attribuzione separata dei due beni comporterebbe un deprezzamento dell'originario valore intrinseco del bene medesimo, con la conseguenza che ai
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IV sezione civile partecipanti verrebbero attribuite porzione inidonee alla funzione economica dell'intero.
Ha argomentato, inoltre, che, anche a voler considerare i due beni come suscettibili di essere separati, in quanto costituenti due unità immobiliari distinte, essa è proprietaria di una quota largamente Parte_1
maggioritaria (742/1000) su entrambi e, pertanto, anche se considerati singolarmente, devono essere a lei assegnati.
Ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tempestiva la richiesta di assegnazione formulata da in quanto, nella Controparte_1
memoria ex art. 183 comma VI n. 2) cod. proc. civ., non vi è alcuna istanza di in tal senso avanzata da quest'ultimo. Dalla lettura dell'anzidetta memoria istruttoria, si evince esclusivamente una frase inserita nel corpo delle deduzioni di merito, priva di qualsiasi valore processuale, secondo la quale “il sig.
si dichiara disponibile all'acquisto di entrambi i cespiti, ovvero anche di uno CP_1
solo di essi”. Una frase alla quale certamente non può attribuirsi il rango di
“richiesta di attribuzione” o di modifica delle domande o conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale. Solo nella comparsa conclusionale,
per la prima volta, ha chiesto l'assegnazione congiunta di Controparte_1
entrambi i beni, insieme agli altri comproprietari, esclusa Parte_1
Ha aggiunto che è inammissibile e tardiva anche la domanda di assegnazione proposta dall'altra condividente, , che, CP_3 Controparte_3
comunque, non è stata presa in considerazione dal Tribunale di Napoli.
Ha censurato la determinazione dei conguagli, perché il Tribunale, nel disporre l'assegnazione disgiunta dei due beni immobili in comunione, avrebbe dovuto provvedere alla condanna di ciascuno dei due assegnatari al pagamento
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IV sezione civile dei conguagli in favore degli altri comunisti non assegnatari. Invece il giudice di primo grado ha operato un'indebita compensazione tra le parti, non rispettando le quote di comproprietà.
Ha chiesto, dunque, disporre l'attribuzione delle unità immobiliari in
Napoli, via Vannella Gaetani n. 15, riportate al NCEU al fol. 3, p.lla 621 sub 5 e
sub 27 (già sub 6), in favore di essa proprietaria di 742/1000 di Parte_1
entrambi i beni con conseguente liquidazione delle quote degli altri comproprietari.
I motivi meritano reiezione.
I beni da dividere consistono in due unità immobiliari ubicate in Napoli,
via Vannella Gaetani n. 15, piano terra, riportati in catasto al fol. 3, l'uno alla p.lla 621 sub 5, l'altro alla p.lla 621 sub 27 (già sub 6).
Il c.t.u. ha accertato la legittimità urbanistica degli immobili e,
conseguentemente la loro commerciabilità, in quanto realizzati prima dell'1.9.1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967. E' consentito,
dunque, procedere alla divisione del compendio in comunione.
Non vi è controversia tra le parti sulla consistenza della quote dei rispettivi diritti di comproprietà su ciascuno dei due beni, che, per effetto dei titoli di provenienza, nonché in conseguenza della cessione della quota di
[...]
(264/1000) a (già proprietaria di 478/1000), avvenuta CP_2 Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, all'attualità risultano ripartite come segue:
742/1000 Parte_1
114/1000 Controparte_1
62/1000 Controparte_4
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IV sezione civile
82/1000. Controparte_3
Va respinta ogni pretesa di diretta a sostenere che le Parte_1
due unità siano connotate da un rapporto di reciproca pertinenza. Non si ravvisa, infatti, alcuna destinazione dell'un terraneo al servizio o all'ornamento dell'altro, secondo la definizione fornita dall'art. 817 comma I cod. civ., ma,
viceversa, come ha accertato il c.t.u. “I beni in esame sono costituiti da due distinte
unità immobiliari e, quindi, si prestano ad essere assegnati mediante la formazione di
due quote di valore nettamente differente …” (v. fol. 28 della relazione).
Va disattesa anche la richiesta di di vedersi assegnare Parte_1
anche l'immobile al sub 5, in aggiunta a quello già attribuitole dal Tribunale di
Napoli al sub 27, per la sola ragione, da lei addotta, di essere la maggiore quotista su entrambi. Infatti, l'attribuzione di tutti gli immobili del compendio da dividere all'unica condividente, sebbene maggioritaria, Parte_1
verrebbe ad inibire il diritto degli altri, in particolare di Controparte_1
ad ottenere un quantità di beni immobili proporzionale alla sua quota, secondo il principio generale stabilito dall'art. 727 cod. civ., in tema di formazione delle porzioni (costituisce ius receptum che le norme dettate in materia di divisione ereditaria possono trovare applicazione anche allo scioglimento della comunione ordinaria).
La Corte di legittimità ha chiarito che è ben possibile che, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto,
nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. n. 17862/2020; Cass. n. 15105/2000).
In tale prospettiva, va condivisa la valutazione operata dal Tribunale di
Napoli, con la sentenza gravata, di soddisfare adeguatamente il diritto di entrambi i richiedenti l'assegnazione, e Parte_1 Controparte_1
mediante la ricomprensione, nella quota di ciascuno di loro, in proporzione del loro diritto (rispettivamente 742/1000 e 114/1000), di un singolo immobile,
piuttosto che assegnarli entrambi ad uno soltanto di loro.
L'esigenza di assicurare ai condividenti una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella del complesso degli immobili da dividere comporta che, ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile,
questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio;
quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota (Cass. n. 8286/2019).
L'applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, comporta che risulta legittima e congrua la composizione delle quote rispettivamente spettanti a e entrambi richiedenti Parte_1 Controparte_1
l'attribuzione, mediante l'assegnazione a ciascuno di un bene immobile,
realizzando, in tal modo, la corretta composizione qualitativa delle porzioni ed il contemperamento del diritto di entrambi ad ottenere una frazione (autonoma)
del piano terraneo da dividere.
Non può essere condivisa neanche la doglianza formulata da Pt_1
in ordine all'inammissibilità e tardività della domanda di attribuzione
[...]
dell'immobile, avanzata in primo grado da Si tratta, Controparte_1
infatti, di domanda che sfugge alle preclusioni processuali ordinarie, in considerazione della peculiarità del processo di divisione dei beni. Non assume alcun rilievo, pertanto, accertare se ed in quale momento Controparte_1
abbia frapposto l'istanza in discorso, nel procedimento avanti al Tribunale,
atteso che assume valore dirimente la circostanza obiettiva della sua proposizione, avvenuta anche in questo giudizio di secondo grado, con la comparsa di costituzione.
La Corte Suprema ha predicato che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Cass. n. 9367/2013; Cass. n. 15926/2019; Cass. n. 3497/2019). Nello
stesso senso s'è pronunciata Cass. n. 24174/2021, laddove ha chiarito che, nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché,
afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello (conformi: Cass. n. 10624/2010; Cass. n. 12119/2008).
La domanda di in definitiva, si deve considerare Controparte_1
ritualmente introdotta.
La doglianza relativa all'erronea determinazione dei conguagli è
assolutamente generica, giacchè l'appellante si è sottratta indebitamente all'onere di indicare le modifiche richieste al conteggio operato dal Tribunale,
alla diversa quantificazione e distribuzione dei conguagli medesimi e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis). non ha indicato, in altri Parte_1
termini, perché i conguagli siano errati e quali sarebbero dovute essere le
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile diverse somme da ritenere corrette, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale a ciascuno dei condividenti non-assegnatari.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va confermata la sentenza del Tribunale di Napoli, nelle parti gravate dall'impugnazione di
Parte_1
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha addotto che la sentenza di primo grado dev'essere Parte_1
riformata anche in relazione al capo concernente il regolamento delle spese di lite.
Ha illustrato che essa istante si è fatta parte diligente nell'interesse di tutti (e difatti tutti hanno aderito alla richiesta di scioglimento della comunione), attivando a sue spese la procedura di mediazione e poi il giudizio,
provvedendo anche alla trascrizione della domanda giudiziale, alla richiesta della relazione notarile ed all'allineamento catastale. Dall'altra parte, invece, si è
avuto il contegno contraddittorio ed ostruzionistico di Controparte_1
e , che non hanno partecipato Controparte_4 Controparte_3
alla mediazione ed hanno resistito deducendo un valore abnorme dei beni.
Ha aggiunto che il Tribunale non ha nemmeno tenuto conto, nel regolamento delle spese di lite, del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CP_1 CP_4
Ha lamentato che la consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe potuta evitare se i convenuti avessero accettato la proposta di assegnazione formulata all'udienza dell'1.10.2019.
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Ha precisato che il Tribunale ha comunque errato nella determinazione dell'ammontare delle spese legali liquidate. Se infatti il principio seguito dal giudice di prime cure è stato quello della condivisione delle spese di lite nell'interesse comune, il centro di imputazione delle spese avrebbe dovuto essere unico e non moltiplicato per il numero delle parti del processo.
Ha sostenuto che il Tribunale ha errato anche nella mancata suddivisione delle spese di lite secondo le quote di proprietà. In particolare, il primo giudice ha inteso correttamente dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al convenuto ma le spese di lite per le fasi del Controparte_2
giudizio alle quali costui aveva preso parte, quanto meno fino alla data di cessione della sua quota (14.12.2020), sarebbero dovute essere ripartite in parti uguali tra i restanti comunisti e non certamente essere addossate ad essa
Parte_1
I motivi devono essere accolti entro i limiti che seguono.
Il Tribunale ha regolamentato le spese del giudizio secondo la radicata regola di diritto dettata dalla Corte di legittimità, la quale ha predicato che, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 12068/2024; Cass. n.
22903/2013).
Tuttavia, il gravame coglie nel segno laddove censura l'esclusione di dal pagamento delle spese, perché “… non più comunista,”, Controparte_2
16 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile avendo venduto a la sua quota di 264/1000 sui due immobili Parte_1
in comunione. Sul punto, va considerato che la cessione è avvenuta con l'atto per notar del 4.12.2020, rep. 12220, racc. 7822, quindi soltanto in Persona_2
un momento nel quale il procedimento di primo grado volgeva al termine.
dunque, è rimasto cointeressato alla lite ed alla divisione sia Controparte_2
durante la fase precontenziosa che in quella giudiziaria vera e propria. Anche
dopo la vendita, non è venuta meno la sua posizione di parte nel processo, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., ed il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto,
ai fini della regolamentazione degli oneri di lite, essendo egli rimasto cointeressato alla lite.
Analogamente, vanno poste a carico di anche i compensi Controparte_2
e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidati dal Tribunale con decreto in data 29.10.2020.
Alla stregua delle considerazioni appena sopra svolte, la sentenza gravata va riformata, nella parte in cui ha escluso dal carico Controparte_2
delle spese del giudizio di primo grado, nelle somme già liquidate ed in proporzione alla sua quota sui beni del compendio, in favore dei condividenti e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
di . CP_3
Per converso, una volta esclusa la compensazione, non possono essere riconosciute le spese di lite, in favore di quale condividente, non Controparte_2
avendo egli proposto alcun appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'impugnazione frapposta da sul capo della decisione in Parte_1
scrutinio, ed essendosi formato, sul punto, il giudicato interno.
17 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno compensate per 4/5 tra le parti e poste a carico di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
, per il residuo 1/5, per effetto del parziale accoglimento Controparte_3
dell'appello, con attribuzione all'avv. Antonio Garofalo, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello e memorie conclusionali).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato in base alla massa ereditaria da dividere (€ 112.982,90), a norma dell'art. 5 comma 1 d.m. 55/2014, e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5800/2021, deliberata il 7.6.2021 e pubblicata il 21.6.2021 (n. 27966/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Pt_1
e, per l'effetto,
[...]
2) in parziale riforma della sentenza predetta, condanna in Controparte_2
proporzione alla sua di comproprietà sugli immobili, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, comprese quelle di consulenza tecnica
18 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile d'ufficio, nelle somme già quantificate dal Tribunale, in favore dei condividenti e del c.t.u.;
3) condanna Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
e , in proporzione alle quote ereditarie, al Controparte_3
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado, nella misura di 1/5,
che liquida in € 76,50 per 1/5 di spese documentate ed € 2.200,00 per 1/5
di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Garofalo;
compensa tra le parti i residui 4/5.
Così deciso in Napoli, in data 4 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE est.
(firma apposta in modalità digitale)
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