Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80305/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F. omissis),
nata a [...] il omissis, ivi residente, in omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Giovanni AL OS (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in Corso d’Italia, n. 102, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento all’indirizzo p.e.c. giovannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.org e al fax 06.44252477;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, non costituito;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Flavia Incletolli ([...];
p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it)
ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Giorgia CONTI (per delega orale)
per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS, mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione del provvedimento di liquidazione della pensione - la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del modello PA04 trasmesso dal Ministero dell’Istruzione all’I.N.P.S. nel mese di febbraio 2021, con conseguente condanna In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’Istituto Previdenziale al pagamento delle relative somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a corrispondere, per il ritardo nella definizione del procedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, nella misura di € 2.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1. In punto di fatto, rappresenta:
a. di avere prestato servizio presso il Ministero dell’istruzione e dell’università (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e di essere stata collocata in quiescenza con decorrenza 31.12.2011;
b. successivamente, in forza di sentenza del Tribunale di Roma, n. 6836/2009), passata in giudicato nel 2020, le è stato riconosciuto un più favorevole trattamento retributivo che incide sul suo trattamento pensionistico e sull’indennità di buonuscita;
c. a seguito della liquidazione degli arretrati e della determinazione del nuovo trattamento retributivo, il Ministero dell’Istruzione, in data 19.2.2021, ha trasmesso all’INPS il nuovo modello PA04 per la riliquidazione del suo trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita (doc.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 1);
d. a distanza di oltre tre anni dal ricevimento del nuovo modello PA04 e dei ripetuti solleciti dell’interessata presso la sede INPS di competenza, l’Istituto Previdenziale, non ha ancora ultimato il procedimento di riliquidazione del suo trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita;
e. da ultimo con diffida, ricevuta dall’INPS in data 17.5.2021, l’interessata ha risollecitato l’ultimazione dei predetti procedimenti (doc. 2);
1.2. In punto di diritto:
a. richiama la disciplina in tema di termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. n. 241 del 1990 e 3 l. n. 79 del 1997) e le disposizioni interne dell’INPS al riguardo, evidenziando che detti termini sono comunque scaduti;
b. evidenzia che il Ministero dell’istruzione ha adempiuto ad ogni onere posto a suo carico, mentre l’Istituto previdenziale, superando ogni limite temporale, non ha ancora provveduto alla riliquidazione della pensione della ricorrente, neanche a seguito della diffida ricevuta via p.e.c.
in data 17.5.2023;
c. evidenzia che con la comunicazione del nuovo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 modello PA04 il Ministero dell’istruzione ha comunicato all’Ente previdenziale il nuovo trattamento retributivo in godimento della ricorrente alla data del suo collocamento a riposo, nonché ogni ulteriore elemento necessario per concludere il procedimento nei termini stabiliti dalla legge;
d. richiama il disposto dell’art. 28, comma 9, D.L.
69/2013 in tema di indennizzo da ritardo;
1.3. In conclusione, formula le domande sopra riportate (al paragrafo 1).
2. L’INPS si è costituito con memoria di costituzione, depositata in data 25.2.2025.
2.1 In punto di fatto:
a. ha dedotto, depositando la relativa documentazione (all. 3 e 4 alla memoria di costituzione), che il Ministero ha trasmesso il modello PA04, sia in formato cartaceo che telematico, tuttavia recanti importi diversi, creando incertezza su quali siano i dati corretti;
2.2 In punto di diritto:
I. eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei e delle relative differenze eventualmente maturati in data anteriore al quinquennio precedente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 la notifica del ricorso o, eventualmente, il ricevimento del modello PA04, ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in L. 2 giugno 1939 n. 739, e s.m.i., nonché dell’art. 2948, n. 4, c.c.;
II. eccepisce l’infondatezza nel merito stante la difformità tra i dati telematici e quelli cartacei trasmessi dal Ministero;
III. eccepisce l’infondatezza e inammissibilità della domanda di indennizzo da ritardo, non avendo controparte non ha fornito la prova della previa attivazione dell’intervento sostitutivo;
IV. eccepisce il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, della 412/1991.
2.3 In conclusione, chiede:
I. in via preliminare dichiarare prescritti i ratei maturati in data anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso o alla trasmissione del modello PA04 e in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto;
II. in subordine e salvo gravame, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, con il favore delle spese.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. In esito all’udienza del 12.3.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 13.3.2025, n.
42/2025, ordinava:
a. all’INPS di depositare, nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza l’integrazione del fascicolo amministrativo, nei termini di cui in motivazione;
b. al Ministero dell’istruzione e del merito –
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in persona del Direttore generale pro tempore, di depositare, nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza -
indipendentemente dalla costituzione in giudizio -
una relazione che chiarisse quale, tra i due PA04, cartaceo e telematico, trasmessi all’I.N.P.S.
riportasse i dati corretti;
c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, rinviando all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.
4. In data 16.5.2025 l’INPS depositava integrazione del fascicolo amministrativo.
5. In data 23.6.2025 il Ministero, senza costituirsi in giudizio, sebbene ritualmente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 intimato, depositava per conoscenza, corrispondenza interna.
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto fondato in parte.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previa disapplicazione del provvedimento di liquidazione della pensione - la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del modello PA04 trasmesso dal Ministero dell’Istruzione all’I.N.P.S.
nel mese di febbraio 2021, con conseguente condanna dell’Istituto Previdenziale al pagamento delle relative somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a corrispondere, per il ritardo nella definizione del procedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, nella misura di euro 2.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito, non costituitosi, sebbene ritualmente intimato.
4. In via preliminare, deve darsi atto che il Ministero dell’istruzione e del merito non ha ottemperato all’obbligo, sul medesimo incombente ai sensi dell’articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza istruttoria emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente e che la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del medesimo Ministero, in persona del Direttore generale pro tempore, ha omesso di depositare la relazione richiesta con l’ordinanza istruttoria in epigrafe.
Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa, in ragione dell’esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.
5. Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS, atteso che parte ricorrente rivendica la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 riliquidazione all’esito di un contenzioso, in sede civile, la cui pendenza sospende il decorso della prescrizione sin dall’instaurazione del giudizio.
Nella specie detto contenzioso civile è stato instaurato nel 2009, mentre la parte ricorrente era ancora in servizio e si è protratto, dopo il collocamento in quiescenza (nel 2011), fino al 2020.
Essendo stato introdotto il presente ricorso pensionistico nel 2024, il termine quinquennale di prescrizione non è mai maturato.
6. Ancora in via pregiudiziale, in relazione alla domanda di indennizzo ex art. 28, comma 9, l. n. 69 del 2013, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c..
Ciò in quanto la disposizione, di cui al menzionato art. 28, fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 (art. 117 e 118) (cfr. Cdc, Sez. giur. Napoli, n. 647/2022 e Sez. giur. Molise, n. 28/2017).
7. Ciò posto, a seguito delle acquisizioni istruttorie e della precisazione dell’oggetto del ricorso di parte ricorrente, il thema decidendum è In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 costituito dal ricalcolo della misura del trattamento pensionistico sulla base del mod. PA04 trasmesso dal Ministero all’INPS nel febbraio 2021.
8. Nel merito, limitatamente alla domanda di riliquidazione della pensione, il ricorso è fondato.
8.1 Dalla documentazione in atti emerge con sufficiente chiarezza che:
a. a seguito della definizione, nel 2020, della controversia in sede civile tra Ministero e parte ricorrente, il Ministero ha trasmesso all’INPS il mod. PA04 aggiornato in data 19.2.2021 (all. 7 al deposito in data 16.5.2025 dell’INPS);
successivamente in data 21.2.2022 il Ministero ha dato atto all’INPS di avere trasmesso in data 17.2.2022 il corrispondente file telematico;
b. gli importi indicati nel mod. PA04 e nel file telematico differiscono (il primo riporta un importo maggiore).
8.2 Ciò posto, pur avendo omesso il Ministero di fornire i chiarimenti richiesti con l’ordinanza istruttoria, tuttavia, dalla piana lettura delle citate note del Ministero dirette all’INPS, si percepisce con sufficiente chiarezza che i dati ritenuti corretti dal Ministero sono quelli di cui al PA04. Infatti, la seconda nota ministeriale si limita In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a dare atto di avere trasfuso in modalità telematica i dati già inseriti nel (precedente) mod. PA04 cartaceo.
8.3 Al riguardo, non può non rilevarsi l’inescusabile inerzia dell’INPS nel non essersi attivato, in qualità di amministrazione titolare del procedimento (ex l. n. 241 del 1990) per risolvere la apparente incertezza sui dati stessi; l’ente si è, infatti, limitato ad arrestare irritualmente il procedimento.
8.4 Deve quindi affermarsi il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione sulla base dei dati comunicati dal Ministero nel febbraio 2021 con il mod. PA04.
8.5 Per completezza, deve ricordarsi che l’art. 44, comma 9, d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n.
326 del 2003, non potrebbe fondare il diniego del riconoscimento delle spettanze pensionistiche per attività effettivamente prestata dal dipendente e certificate dall’ente pubblico datore di lavoro.
La disposizione recita: “A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
(INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.”
Ora, appare evidente che l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione sia limitato ai datori di lavoro e all’ente previdenziale e che l’ambito oggettivo sia limitato alle comunicazioni
(dei dati utili alla determinazione del trattamento previdenziale) tra detti soggetti.
Ne deriva che tale disposizione non ha per oggetto, e quindi, non disciplina, il diritto al trattamento pensionistico, ed alla sua misura, del dipendente collocato in quiescenza, nulla prevedendo, come In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 invece sembrerebbe postulare la resistente, circa l’impossibilità di rettificare la certificazione del datore di lavoro pubblico, in sede di autotutela ovvero in esecuzione di giudicato (come nella specie), a fronte di attività lavorativa effettivamente prestata dal dipendente.
Pertanto, sul piano della piana lettura della disposizione, una tesi diversa si appaleserebbe infondata e comunque, per altro aspetto, non sarebbe costituzionalmente orientata, laddove in sostanza postulerebbe che non sarebbe consentito all’amministrazione datrice di lavoro rettificare i dati erroneamente inviati, indipendentemente dalla forma (cartacea o telematica) della comunicazione. Ciò, infatti, appare collidere –
quantomeno - con l’art. 3 Cost., atteso che potrebbe comportare, in tesi, un’irragionevole disparità di trattamento tra due dipendenti che avessero prestato lo stesso servizio, in funzione della forma con cui venisse rettificata la comunicazione da parte dell’amministrazione; a fortiori, ove si consideri, che detta tesi, per ulteriore profilo, comporterebbe che l’inadempimento della corretta comunicazione, effettuato da parte del datore di lavoro, ricadrebbe sul dipendente incolpevole.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 9. Ne deriva, limitatamente alla domanda di riliquidazione della pensione, la fondatezza del ricorso e per l’effetto:
a. l’accoglimento parziale del medesimo, con condanna dell’INPS alla rideterminazione, nell’esercizio della riserva di amministrazione, del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, tenendo integralmente conto del prospetto dati di cui al mod. PA04 allegato alla nota n. 3929 in data 19.2.2021 (all. 7 al deposito in data 16.5.2025 dell’INPS) del Ministero (allora) dell’istruzione;
b. il rigetto del ricorso per il resto.
10. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n.
8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur.
Lazio, n. 437/2020).
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 11. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
12. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito;
b. in relazione alla domanda di indennizzo ex art.
28, comma 9, l. n. 69 del 2013, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.;
c. limitatamente alla domanda di riliquidazione della pensione, accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di collocazione in quiescenza della parte ricorrente, tenendo integralmente conto del prospetto dati di cui al mod.
PA04 allegato alla nota n. 3929 in data 19.2.2021 del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ministero (allora) dell’istruzione;
d. condanna l’INPS a corrispondere le differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
e. compensa le spese legali;
f. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 10:35:39 GMT+01:00