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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 18875/2024
R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dante Aligheri n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Dalia Lo Burgio
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, in proprio e CP_1 P.IVA_1
quale mandatario , “ , Controparte_2 Controparte_3 CP_1
con sede in Roma (00187), Largo Chigi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv.
Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in persona del legale rappresentante pro-tempore
-resistenti-
Avente ad oggetto: Avviso di addebito
All'udienza del 11.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.12.2024 il ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n.
59620240004345787000 notificato il 18.11.2024 eccependo in via preliminare la prescrizione del credito contributivo e nel merito l'insussistenza della pretesa avendo i requisiti per giovare del sistema agevolato.
Infatti in data 02.5.2023 ha presentato una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno 2018 ove ha posto rimedio all'errore di compilazione commesso in quella presentata nel 2019.
Con la rettifica pertanto si è dato atto del diritto a beneficiare del regime fiscale forfettario ed accedere all'agevolazione che comporta un abbattimento del carico contributivo del 35%.
L' , costituendosi anche quale mandatario di ha preliminarmente CP_1 CP_2
eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione alla quale non sono stati ceduti i crediti per cui è causa e nel merito ha dato atto dell'intervenuta integrazione della dichiarazione dei redditi, precisando di stare provvedendo all'annullamento dell'avviso opposto.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1
CP_ pagamento delle spese di lite, l' ne ha chiesto invece la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva di non essendovi prova di una titolarità CP_2
del credito per cui è causa in capo alla società di cartolarizzazione.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse a coltivare il giudizio.
Atteso che l'avviso di addebito è stato emesso a seguito di errore nella compilazione
CP_ della dichiarazione dei redditi e che l' preso atto dell'intervenuta rettifica, ha annullato l'atto opposto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 11.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente