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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
pendente tra
elettivamente domiciliato in Cervino alla via Parte_1 C.F._1
Lettieri n.22, presso lo studio dell' avv. Assunta Rivetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
già - Controparte_1 Controparte_2 successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, passivi e processuali, giusta
D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge del 1 dicembre 2016 n.
225, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14 (CF. ) in persona del P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Criniti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina alla via XXVII Luglio n. 103, giusta procura in atti. - OPPOSTA –
NONCHÉ
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A
-OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 028202239000315929000 notificata in data 10.05.2023 ed avente ad oggetto tra le altre la cartella di pagamento n.
0282004001706043100 relativa alla revoca dei contributi erogati dalla BANCA DEL
MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE per un importo pari ad € 17.400,44.
L'opponente deduce quale primo motivo di doglianza la mancata notifica della cartella di pagamento e quale motivo ulteriore la illegittimità della procedura di iscrizione a ruolo in mancanza di un titolo esecutivo.
Si è costituito l'agente della riscossione chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la presente opposizione.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita BANCA DEL
MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE per cui ne va dichiarata la contumacia.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del
25 marzo 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo
1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, con riferimento al primo motivo integrano, opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc in quanto volto a porre in discussione il quomodo della esecuzione.
Gli altri motivi integrano opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma,
c.p.c., poiché volto a porre in discussione il diritto del procedente a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Va qui richiamato il principio della "ragione più liquida”, il quale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost..
Ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621
Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 dell'8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011 n. 20932; Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre
2008 n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356).
Venendo alla fattispecie che oggi ci occupa e contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, è agli atti la prova della regolare notifica della cartella sottesa alla intimazione di cui alla odierna impugnazione. Controparte_1 infatti dà prova della notifica della cartella producendo la relata dell'01.07.2004 che comprova il ricevimento della stessa nelle mani del destinatario.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare Controparte_3
l'intimazione di pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi, infatti, possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412;
Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ;
Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione proposta è inammissibile in quanto l'intimazione di pagamento per cui è causa non è il primo atto con cui Pt_1
è venuto a conoscenza della pretesa creditoria.
[...]
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 55 2014, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione l'attività svolta (medi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA la contumacia di BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE;
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di spese quantificate in euro 2478,00 Controparte_1
ciascuna ,oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna