Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2024, proposto da OR RA, LE ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
“piena e integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Sardegna n. 811/2023, resa nel procedimento RGN 230/2023, pubblicata in data 20.10.2023”, sul riconoscimento dei sei scatti stipendiali;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
premesso e considerato in fatto e in diritto:
FATTO e DIRITTO
che parte ricorrente, in data 24.1.2025, ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo la piena e integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 811/2023, resa nel procedimento RGN 230/2023 e pubblicata in data 20.10.2023, avente a oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, come convertito;
che nella memoria suddetta parte ricorrente ha evidenziato, in particolare, che:
- l’INPS ha stabilito per la liquidazione dei sei scatti stipendiali a favore del ricorrente OR RA la data del 1°.5.2026, senza fornire alcuna giustificazione, nonostante il collocamento in quiescenza fosse intervenuto in data 30.4.2022 e la corresponsione della seconda e ultima rata del TFS fosse prevista per il 1°.5.2025;
- per il ricorrente ER LE l’INPS ha disposto la rateizzazione del pagamento dei sei scatti, senza tuttavia comunicare al difensore le ragioni della scelta;
che l’Istituto resistente, già con memoria del 22.1.2025 e quindi con memoria del 21.5.2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, allegando i relativi prospetti di liquidazione con il ricalcolo del TFS inclusivo dei benefici di legge e l’indicazione dei relativi pagamenti;
che, in vista della udienza camerale del 28.5.2025, la parte ricorrente, in data 27.5.2025, ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, per avere, l’Istituto resistente, depositato in giudizio i prospetti di liquidazione, dai quali risulta il pieno riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti, sebbene in forma rateizzata, in conformità peraltro alla normativa vigente in materia di trattamento di fine servizio (TFS), la quale prevede la corresponsione della indennità in tre rate per importi lordi complessivi superiori a euro 100.000, come nella specie;
Tenuto conto delle difficoltà operative in cui, con ogni verosimiglianza, si è trovato ad agire l’INPS nell’ottemperare alle numerose sentenze emesse in materia - difficoltà verosimilmente riconducibili all’assai elevato numero di riliquidazioni dei TFS imposte dalle recenti decisioni del Consiglio di Stato e dei TAR - il Collegio ritiene equo, considerando la mancata spontanea esecuzione della sentenza nei termini di legge, condannare l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi nella misura – invero assai contenuta – indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele ER, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO