Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4704
CASS
Sentenza 30 marzo 2001

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In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 cod. civ., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod. civ..

L'interruzione della prescrizione - che costituisce una controeccezione all'eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace - deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.

La domanda che il creditore proponga in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito non interrompe (nè sospende) il decorso della prescrizione in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile - a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento - alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell'art. 2943 cod. civ..

La prescrizione del credito per gli interessi è sganciata dalla prescrizione fissata per il credito principale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4704
Data del deposito : 30 marzo 2001

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