Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 4
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 cod. civ., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod. civ..
L'interruzione della prescrizione - che costituisce una controeccezione all'eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace - deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.
La domanda che il creditore proponga in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito non interrompe (nè sospende) il decorso della prescrizione in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile - a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento - alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell'art. 2943 cod. civ..
La prescrizione del credito per gli interessi è sganciata dalla prescrizione fissata per il credito principale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA EL, SI TA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SA 47, presso lo studio dell'avvocato TURCO SALVATORE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TR PP, TR CARMELA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 06005/99 proposto da:
TR PP, TR CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato INCOGNITO SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SA EL, SI TA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 657/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 04/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12100 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato TURCO AL, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione del dicembre1986, NG AG e TA BA esposero che AL AR, con scrittura privata del 28 febbraio 1973, si era impegnato a vendere loro un relitto arenile di proprietà dello Stato, ricevendo a titolo di caparra la somma di lire 45.000.000, con il patto che, qualora non avesse conseguito la proprietà del bene - previa la sua sdemanializzazione - entro il 28 febbraio 1974, avrebbe restituito nei successivi sei mesi il predetto importo, con l'interesse annuo dell'8% dalle scadenze dei pagamenti effettuati;
in data 21 aprile 1974 il AR mori lasciando eredi la moglie LO RO e le figlie AR GI e AR ME che ne avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario;
il 20 marzo 1985 essi citanti avevano appreso da AR ME di essere stati inseriti nello stato di graduazione definitivo solo per la somma di lire 29.500.000, oltre gli interessi legali;
successivamente erano venuti a sapere che le eredi del AR avevano estinto tutti i debiti del de cuius, rifiutandosi tuttavia di pagare la somma di cui alla citata scrittura privata. Tanto premesso, con l'atto introduttivo cennato, il AG ed il BA convennero davanti il Tribunale di Catania, AR GI, AR ME e LO RO chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 45.000.000, oltre gli interessi dell'8% fino al 28 agosto 1974, il risarcimento del maggior danno ex ari 1224 c.c. dal 28 agosto 1974 fino al 18 aprile 1985 (data della richiesta stragiudiziale di pagamento), gli interessi legali sulla somma rivalutata per il periodo 29 agosto 1974 - 18 aprile 1985 e gli interessi composti dal 19 aprile 1985 al saldo.
Costituitesi, le AR e la LO opposero che il credito degli attori era quello risultante dallo stato di graduazione, pari a lire 29.500.000, con gli interessi legali dal 29/11/1978 (data in cui detto stato era divenuto esecutivo) al 20/3/1985 (data dell'offerta della somma) o, in subordine, nella misura dell'8% dalla scrittura contrattuale. Eccepirono, altresì, la prescrizione ex art. 2947 c.c. (in ordine al risarcimento del danno) ed ex art. 2948 c.c. (in ordine agli interessi).
Riconosciuta alla LO la qualità di legataria, disattesa l'eccezione di prescrizione, e ritenuta non provata la corresponsione da parte del AG e del BA di altre somme oltre quella di lire 29.500.000, offerta dalle controparti, il tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda nei confronti della LO e condannò le altre due convenute a pagare agli attori la somma di lire 29.500.000, con gli interessi dell'8% dal versamento sino al 28 agosto1974, nella misura legale successivamente a quest'ultima data e nella misura degli interessi composti dalla domanda giudiziale al saldo;
il tutto nei limiti del residuo attivo ereditario.
Proposto gravame dal AG e dal BA e, in via incidentale, da AR GI e AR ME, la Corte d'appello di Catania, con sentenza non definitiva del 4 settembre 1998, in parziale accoglimento di quest'ultima impugnazione, rigettava per intervenuta prescrizione ordinaria decennale del relativo diritto la domanda di pagamento della sorte capitale.
Osservava, nella parte tuttora rilevante, che il decorso della prescrizione cominciato il 29 agosto 1974 - data di inizio dell'esigibilità del credito vantato dagli appellanti principali- non poteva ritenersi ne' impedito ne' sospeso con riferimento al combinato disposto degli artt. 498 comma 3^ e 506, comma primo, c.c., dovendosi escludere che il divieto di azioni esecutive individuali a carico dei beni di eredità accettata con beneficio di inventario, fissato da quest'ultima norma, implichi l'impossibilita di far valere il credito nei confronti degli eredi del de cuius con azione autonoma (ordinaria o monitoria); e avendo riguardo, d'altro canto, al principio della rigorosa tassatività delle cause di sospensione del termine prescrizionale. Non poteva poi sostenersi che la prescrizione fosse stata interrotta dalla presentazione della dichiarazione di credito del 14 maggio 1975 nell'ambito della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiaria, trattandosi di domanda che, in quanto inserita in un procedimento di giurisdizione volontaria e non notificata ai debitori, non rientra nella tassativa elencazione degli atti processuali idonei, a norma dell'art. 2943 c.c., a interrompere la prescrizione. Non era neanche lecito ravvisare una rinuncia tacita ex art 2937, comma 3^ c.c. alla prescrizione, già maturata, nel fatto che le AR l'avevano eccepita soltanto in un secondo tempo;
ciò in quanto, gli estremi della rinuncia tacita alla prescrizione già verificatasi possono riscontrarsi in un comportamento del debitore che sia univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui sicché essa non è configurabile nel caso in cui il debitore abbia prima accettato di discutere nel merito le pretese della controparte, eccependo poi la intervenuta prescrizione. Nè ancora poteva ravvisarsi un efficace atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. nella comunicazione del 20 marzo 1985 a firma di AR ME, relativa alla disponibilità delle eredi del de cuius di pagare la somma di lire 29.500.000, ammessa nello stato di graduazione, oltre gli interessi legali, essendo tale riconoscimento parziale del credito degli attori intervenuto quando la prescrizione ordinaria decennale si era già verificata. Peraltro, la pronuncia di intervenuta prescrizione del diritto al capitale, non escludendo l'esistenza della relativa obbligazione, ma precludendone soltanto la soddisfazione, non è idonea ad influire sulla obbligazione accessoria ma autonoma degli interessi via via maturati. E nella specie, le AR non avevano impugnato in via incidentale la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata respinta l'eccezione autonoma di prescrizione del credito relativo agli interessi. Mentre ogni pronuncia sulle doglianze mosse in ordine al computo degli interessi operato dal primo decidente - siccome condizionata alla preliminare risoluzione di altre contestazioni tuttora in corso - andava rinviata alla emittenda decisione definitiva, doveva comunque disattendersi il secondo motivo dell'appello incidentale giacché correttamente il tribunale, nel fissare il condannatorio per il capitale in lire 29.500.000, aveva negato la definitività dello stato di graduazione poiché la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'1/12/1979 non era stata preceduta dalla comunicazione dell'avviso ex art. 501 c.c. Avverso la sopra compendiata sentenza, NG AG e TA BA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. AR GI e AR ME resistono con controricorso nel quale propongono anche ricorso incidentale per due motivi. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
In quanto proposti contro la stessa decisione, i due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale, si denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 506, 2935 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 6 - recte:
5 - c.p.c.). Si deduce che l'inizio della prescrizione decennale non poteva retrodatarsi rispetto al momento in cui gli attuali ricorrenti - che in data 14 maggio 1975 avevano presentato la dichiarazione del loro credito, inviandola al notaio erano venuti a conoscenza della formazione dello stato di graduazione dei debiti, a seguito di comunicazione delle stesse debitrici datata 20 marzo 1985. Prima di avere tale notizia, e prima che lo stato di graduazione fosse divenuto esecutivo, essi sollecitarono la definizione del procedimento, con ricorso del 7 luglio 1977 diretto al Pretore di Giarre e notificato alle AR l'8 settembre successivo. L'affermazione della corte che il creditore - anche se abbia proposto reclamo, ai sensi dell'art. 501 c.c., contro lo stato di graduazione - potrebbe comunque agire nei confronti del debitore non è condivisibile perché in contrasto col principio dell'economia processuale, per il quale non è lecito moltiplicare i mezzi di tutela dello stesso diritto. In particolare, nell'ipotesi del procedimento di beneficio d'inventario, la tutela prevista è quella della dichiarazione del credito, derivandone la possibilità di conseguire il titolo esecutivo richiamato dall'art. 501 c.c., costituente il solo strumento che consente un soddisfacimento immediato del credito.
Il motivo è infondato in entrambi i profili in cui risulta articolato.
Il secondo giudice ha anzitutto fatto retta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte - al quale si intende dare continuità secondo cui le cause di sospensione (e di interruzione) del termine di prescrizione sono tassative e tipiche, di guisa che deve escludersi, al fine anzidetto, la possibilità di prendere in considerazione fatti materiali e ragioni giuridiche non previsti dalle norme di cui agli artt. 2941/2945 c.c. Ne consegue che la dichiarazione di credito presentata nell'ambito del procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non contemplato in quell'area normativa, non impedisce l'avvio del termine prescrizionale ne' sospende il suo decorso. Difatti, una tale domanda, in quanto proposta in un procedimento di giurisdizione volontaria (quale va considerata la procedura di liquidazione di eredità beneficiata) che, come si vedrà, non costituisce la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità, non è neanche astrattamente riconducibile - come, invece, la domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento, stante il principio di esclusività delle forme di accertamento endoprocedurale dei crediti concorsuali fissato dagli art.52 e 94 della legge fallimentare - alla tassativa elencazione di atti processuali, che, a norma dell'art. 2943 c.c., sono idonei ad interrompere la prescrizione (vedi Cass. nn. 2745/1975, 2198/1987). Nella specie, l'inizio del termine prescrizionale va fatto risalire al 29 agosto 1974, data in cui il credito divenne esigibile. Esso non fu sospeso (nè interrotto) dalla dichiarazione di credito presentata il 14 maggio 1975.
Riguardo all'altro profilo di doglianza, non ignora il Collegio quanto sostenuto da parte autorevole della dottrina secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, sono precluse, non solo le azioni esecutive individuali, come espressamente stabilito dall'art. 506 c. c., ma anche autonome e separate azioni di cognizione (di accertamento e di condanna) nei confronti dell'erede beneficiato, e l'accertamento dei crediti deve avvenire nell'ambito della procedura, nel rispetto del particolare sistema previsto che si sostituisce a quello ordinario. Tale opinione è fondamentalmente basata sull'applicazione analogica del principio sancito dall'art. 52 della legge fallimentare, il quale stabilisce che ogni credito nei confronti del fallito "deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V" della legge, cioè secondo un particolare procedimento di cognizione, che sostituisce obbligatoriamente quello comune ed ordinario: al pari di ogni altra procedura concorsuale, anche quella di estinzione delle passività ereditarie prevista dagli artt. 498 e ss. c.c. è dominata dal principio della par condicio creditorum ed esige, per sua stessa natura, che non solo l'esecuzione, ma anche l'accertamento si svolgano in un unico contesto.
L'orientamento giurisprudenziale di questa Corte è viceversa nel senso che il divieto formulato dall'art. 506 c.c. espressamente per le sole azioni esecutive non possa estendersi, nel silenzio della legge, alle azioni di cognizione (di accertamento e di condanna) nei confronti dell'erede beneficiato e che il parallelismo tra la procedura fallimentare e quella concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata non possa essere spinto oltre un certo limite, perché, mentre "le pretese dei creditori del fallito debbono trovare necessariamente la loro soddisfazione (parziale o totale, poco importa) nella procedura fallimentare", il cui oggetto "è l'intero patrimonio dell'imprenditore commerciale, ivi compresi anche beni che pervengono al fallito durante il fallimento (art. 46 legge fallimentare)", nella procedura di liquidazione della eredità
beneficiata, il patrimonio del defunto, che ne costituisce l'unico oggetto, non è separato da quello dell'erede (art. 490 c.c.) ne' in maniera definitiva ne' in maniera irrevocabile: l'erede, infatti, può decadere dal beneficio d'inventario (art. 505 c.c.), con la conseguenza che, verificandosi in tal caso la confusione tra il suo patrimonio e quello del definito, i creditori della eredità potranno far valere le loro ragioni anche sui beni del patrimonio dell'erede. E, con riferimento a siffatta evenienza, si è, - nell'ambito del predetto orientamento giurisprudenziale, pure precisato che - anche se, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, non si possono promuovere azioni esecutive individuali - il creditore ha sempre interesse a procurarsi un titolo esecutivo, promuovendo le opportune azioni ordinarie di accertamento e di condanna nei confronti dell'erede; e che, in ogni caso, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. (vedi Cass. sentt. nn. 9690/1994;
11848/1991; 4428/1977; 4070/1974; 1224/1973; 1361/1960; 2544/1955;
24/1952).
Ritiene il Collegio che l'orientamento giurisprudenziale sopra esaminato - peraltro omologo a quello della prevalente dottrina- meriti di essere condiviso e che agli argomenti esposti a sostegno, riguardo alla limitata analogia ravvisabile tra procedura fallimentare e di liquidazione dell'eredità beneficiata, può aggiungersi il seguente: mentre nella procedura fallimentare caratterizzata dalla c.d. esclusività del procedimento di verifica dei crediti non sono ammesse neanche le azioni di accertamento del credito - a meno che il creditore non ne limiti espressamente l'efficacia al rientro in bonis del debitore -, nella procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, in cui non vige quel principio, sono vietate dal comma 1 dell'art. 506 c.c. solo le "procedure esecutive" individuali;
fuori di detto procedimento concorsuale, le azioni di condanna e di accertamento - chiaramente distinguibili dalle procedure esecutive individuali - possono essere quindi promosse in quanto dirette alla costituzione di un titolo giudiziale, esecutivo o accertativo appunto, che può rappresentare il fondamento concreto del pagamento del credito in sede di liquidazione concorsuale successiva alle dichiarazioni di credito. In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del defunto, anche se abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498, comma 3, c.c., possono, fuori di detta procedura concorsuale, promuovere contro l'erede, tanto in sede ordinaria che in sede monitoria, per i debiti ereditari, un'azione di condanna o un'azione di semplice accertamento della esistenza e della entità del proprio credito.
E se in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, sono proponibili, da parte dei creditori del defunto e nei confronti dell'erede dello stesso, al di fuori di tale procedura e del sistema di accertamento dei crediti da essa previsto, azioni di condanna o di semplice accertamento della esistenza e della entità del proprio credito;
se, come è pacifico, l'azione di cui alla impugnata sentenza emessa nei confronti degli eredi beneficiati di AL AR è stata dagli attuali ricorrenti promossa, al di fuori della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, solo nel dicembre del 1985, laddove il credito era esigile dal 24 agosto 1974, correttamente la corte di merito ha ritenuto ormai irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione ordinaria.
Col secondo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo per non avere la corte d'appello considerato che in data 8 settembre 1977 il AG e il BA notificarono alle debitrici un ricorso contenente la dichiara ione del credito e una richiesta di sollecita chiusura della procedura, che sicuramente costituiva atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Il motivo contiene una censura inammissibile.
Va rilevato a riguardo che la deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di un credito, in replica alla relativa eccezione formulata dal convenuto, si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto, sicché soggiace interamente al regime processuale di queste ultime (cfr. Cass. sentt. nn. 6439/1988, 5077/1988). La parte interessata ha dunque l'onere di allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di specificamente riproporre la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia (cfr. Cass. n. 10661 del 1990). Inoltre, benché non sia richiesto l'impiego di formule sacramentali, la deduzione dell'avvenuta interruzione deve essere con chiarezza riferibile alla parte medesima e rivelarne in modo inequivoco l'intento di contrastare l'eccezione avversaria;
il che esclude la possibilità di attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pure se idonei a fornire la prova dell'interruzione della medesima (cfr. Cass. sentt. nn. 800/1980 e 6197/1981). Nella specie i ricorrenti non hanno neanche indicato in quale atto difensivo o del processo abbiano ritualmente allegato la controeccezione di avvenuta interruzione della prescrizione, rispondente ai requisiti suddetti, limitandosi a far generica menzione dell'avvenuta produzione di un ricorso, intuitivamente ex art. 500 c.c., notificato alle eredi AR in data 8 settembre 1977, in uno al decreto pretorile di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e in tesi equiparabile a un atto di costituzione in mora.
Tuttavia detto ricorso, ancorché ritualmente prodotto dagli odierni ricorrenti, non può di per sè valere ad integrare gli estremi di una controeccezione, in assenza (di prova) di una formulazione espressa nel corso del giudizio di merito della controeccezione stessa, sulla quale la corte territoriale avrebbe omesso di delibare. Al riguardo, va rammentato che la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione deve essere fatta valere dalla parte interessata con una controeccezione parificabile alle eccezioni in senso proprio e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, così come non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, non foss'altro perché involge accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità (si vedano, per riferimenti, Cass. nn. 10904/1996, 4094/1994, 9014/1993, 5077/1988). È appena il caso di aggiungere che, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, i ricorrenti - anziché limitarsi a denunciare, peraltro neppure in termini espliciti, sotto il profilo del difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, l'omesso esame di uno documento da parte della corte territoriale - avrebbero dovuto riportare espressamente nel ricorso medesimo l'atto difensivo o del processo in cui eccepirono l'interruzione della prescrizione, supportando tale controeccezione con la produzione del documento:
solo allora, e sempre che essi avessero anche reso noto in ricorso l'esatto contenuto del documento, questa Corte avrebbe potuto e dovuto controllare la sussistenza della decisività del motivo e dell'inadeguatezza della motivazione, in rapporto al punto controverso, e stabilire se, sul piano astratto e virtuale, in base a criteri di verosimiglianza, quel documento fosse tale da poter indirizzare a una pronuncia diversa da quella adottata. Ma tali oneri i ricorrenti non hanno assolto, ne' questa Corte, essendo dedotto un error in iudicando, può supplire alla lacuna con autonome indagini ed esame diretto degli atti di causa.
Poiché, quindi, non è stato dimostrato che la questione relativa all'interruzione della prescrizione venne formalmente introdotta nel processo, non può conseguentemente sostenersi che il ricorso notificato alle AR - della cui omessa considerazione i ricorrenti si dolgono- sia stato erroneamente obliterato dalla corte del merito;
esso infatti costituiva prova correlata ad un'eccezione di cui si ignora l'effettiva appartenenza al thema decidendum. Col terzo motivo si denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 2937, Y comma, c.c. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. Le AR, avendo il 20 marzo 1985 comunicato la collocazione del credito vantato dal BA e dal AG nello stato di graduazione per la somma di lire 29.500.000, hanno, almeno per tale parte, inequivocabilmente rinunciato a far valere la prescrizione;
questa, peraltro, non era ancora maturata a quella data, atteso che l'esigibilità del credito non può farsi risalire alla data del 29 agosto 1974, essendo la notizia del suo inserimento nello stato di graduazione pervenuta solo con la citata comunicazione ed avendo essi ricorrenti notificato alle AR in data 8 settembre 1977 la dichiarazione del proprio credito.
Anche tale motivo contiene una censura inammissibile involgendo questioni del tutto nuove, anche in fatto, sollevate per la prima volta in questa sede di legittimità.
È indiscusso, infatti, il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (tra le tante, cfr. Cass. nn. 4857/82; 9358/91; 1772/93;
6356/96; 1496/98; 12843/98).
Discende da tale principio che, se di una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente evita una statuizione d'inammissibilità, per novità, della censura soltanto nel caso in cui - mentre asserisce di aver dedotto la questione davanti al giudice a quo - indichi anche in quale atto e/o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio la possibilità di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito.
Nella specie, non emerge ne' dalla sentenza ne' dal ricorso in cassazione che gli odierni ricorrenti, durante il giudizio di merito, abbiano controeccepito la (parziale) rinuncia tacita alla prescrizione di cui all'art. 2937, 3^ comma, c.c. sotto il profilo contenuto nel motivo in esame (avere le AR comunicato l'utile collocazione del credito nello stato di graduazione per la somma di lire 29.500.000). Sicché, la predetta questione, soltanto oggi introdotta dal BA e dal AG, si manifesta, come detto, del tutto nuova rispetto ai temi di contestazione dedotti nel giudizio di merito e, come tali, inammissibili in sede di legittimità. Peraltro, non può farsi discorso di applicazione dell'art. 2934, comma 3, c.c. poiché, come si è sopra osservato, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, alla data (20 marzo 1985) in cui essi ricevettero la comunicazione della graduazione da parte delle AR, la prescrizione, iniziata a decorrere il 29 agosto 1974, si era già maturata.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione dell'art. 2948 c.c in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. La corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'appello incidentale delle istanti, basato sull'eccezione di prescrizione, non riguardasse anche gli interessi sulla sorte capitale. Erronea sarebbe peraltro la tesi secondo la quale, traendo gli interessi origine da un'obbligazione valida, la prescrizione che incide su di essa non incide su quelli maturati.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, tenendo conto sia della formulazione letterale sia del contenuto sostanziale del secondo motivo di appello, è evidente che esso è specificamente rivolto alla quantificazione della somma riconosciuta dal tribunale agli appellati. La tesi della prescrizione di ogni pretesa avversaria, enunciata in premessa, lungi dal rappresentare una autonoma censura, costituisce, all'evidenza, un riepilogativo ribadimento di quanto già denunziato con la prima doglianza.
Ma, quand'anche si volesse superare questo dato formale riferito all'esposizione del secondo motivo e ritenere con lo stesso indirettamente investita la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione degli interessi, si tratterebbe pur sempre di rilievi ininfluenti, avendo la corte territoriale, con argomentazione ad abundantiam, correttamente disatteso l'assunto delle AR secondo cui la prescrizione del credito principale si comunica automaticamente al credito di interessi.
La corte catanese ha infatti preso le mosse dalla concezione giuridica degli interessi che vengono tradizionalmente definiti come una obbligazione accessoria, omogenea rispetto a quella principale, a carattere periodico, e proporzionale al debito principale. Focalizzando l'impostazione della questione sull'essenziale connotato dell'accessorietà, la corte del merito ha ricordato come la stessa vada intesa in senso genetico, ossia riferita al momento di insorgenza dell'obbligazione di interessi, che, tuttavia, una volta sorta, segue un destino del tutto autonomo rispetto all'obbligazione principale, salvo quelle cause che incidano su quest'ultima già nella fase genetica del rapporto (ad esempio, la nullità o annullabilità dell'obbligazione principale che incide sulla validità anche di quella di interessi).
L'accessorietà sta dunque a significare il collegamento genetico con l'obbligazione principale;
ma una volta maturati, in funzione di tale collegamento, gli interessi costituiscono un'obbligazione autonoma, le cui vicende sono indipendenti da quella dell'obbligazione principale e possono formare oggetto di separati atti giuridici. L'individuazione del nesso di accessorietà non può, quindi, comportare la identità di regime giuridico prescrizionale tra debito di interessi e debito principale.
Tali conclusioni sono assolutamente sintoniche con quelle espresse in materia da questo Supremo Collegio che, proprio alla stregua della su ricordata puntualizzazione del carattere dell'accessorietà dell'obbligazione di interessi, ha avuto modo di affermare il principio- cui si è correttamente attenuto il giudice etneo - che la prescrizione del credito per gli interessi (nel termine di cui all'art. 2948 n. 4) resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito principale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima (cfr. sentt. nn. 5343/1980, 935/1984, 10738/1994). Oltre alle argomentazioni richiamate nella sentenza impugnata, si è rilevato in proposito come lo stesso legislatore abbia positivamente disatteso il criterio del parallelismo simmetrico tra obbligazione principale e obbligazione accessoria (di interessi), contrapponendo a una molteplicità di termini prescrizionali per i singoli diritti di credito considerati, l'unicità di quello specificamente attinente alla obbligazione di interessi, considerando quindi quest'ultima come categoria a sè, cui si applica un termine prescrizionale del tutto indipendente, quanto a durata, ed unico, qualunque sia la natura del credito principale. Dal sistema generale della prescrizione si ricava, pertanto, il principio dello sganciamento del termine prescrizionale unico quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. sia da quello ordinario, sia da quello riguardante le prescrizioni brevi e presuntive. Ciò significa che tendenzialmente la natura giuridica del credito non influisce sulla durata del termine prescrizionale dei relativi interessi e che le vicende della obbligazione riguardante gli interessi già sorti, stante l'evidenziato nesso di accessorietà genetica, sono del tutto indipendenti da quella della obbligazione principale, il cui prescriversi non importa di per sè la correlativa prescrizione del diritto agli interessi già maturati e la cui interruzione del pari non si riflette automaticamente e ope legis sul relativo termine prescrizionale.
Con il secondo motivo (erroneamente indicato in ricorso come terzo) del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 501 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Erroneamente la corte ha disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda relativa all'ulteriore credito per interessi di lire 10.500.000 sul rilievo che lo stato di graduazione non era divenuto definitivo in quanto la sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione non era stata preceduta dall'avviso previsto dall'art 501 c.c. Al contrario, la norma in questione prescrive la decadenza sic et simpliciter, a prescindere dall'invio della comunicazione, trattandosi di incombenti delegati al notaio e quindi sottratti al potere di scelta dell'erede beneficiario.
Il motivo è del tutto destituito di fondamento.
La singolare tesi dei ricorrenti s'infrange, all'evidenza, contro il chiaro e perentorio disposto proprio della norma di cui si asserisce la violazione da parte della corte territoriale, che invece l'ha correttamente interpretata e applicata. Questa infatti delinea un iter procedimentale con scansioni indefettibili perché lo stato di graduazione dei crediti diventi definitivo. Il compimento dello stato di graduazione deve essere reso noto ai creditori mediante avviso raccomandato da inviarsi a quelli di cui sia noto il domicilio e mediante pubblicazione per estratto nel foglio annunzi legali della provincia, che equivale a comunicazione per coloro, tra i creditori, di cui si ignora il domicilio e la residenza. Perché inizi a decorrere il termine utile per proporre reclami, elasso il quale lo stato di graduazione diventi inattaccabile, entrambe le predette attività devono essere eseguite dal notaio, che è l'organo pubblico il quale esplica una funzione di controllo sull'attività dell'erede nell'interesse dei creditori e dei legatari. In altri termini, l'invio dell'avviso mediante raccomandata A.R. va inquadrato nella struttura tipica del procedimento del quale costituisce una sequenza obbligatoria, la cui mancanza inficia, per illegittimità derivata, la validità dello stato di graduazione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di questo grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, compensando le spese. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001