Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 40625
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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Massime1

In sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie relativa al reato di calunnia, in cui la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice del gravame in ordine all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine e ritenute inutilizzabili dal giudice di primo grado in ragione della loro prevedibile ripetibilità in fase dibattimentale).

Commentario1

  • 1Registrazione tagliata, prova inutilizzabile a sfavore della difesa (Cass. 1422/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 40625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40625
Data del deposito : 8 ottobre 2009

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