Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
In sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie relativa al reato di calunnia, in cui la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice del gravame in ordine all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine e ritenute inutilizzabili dal giudice di primo grado in ragione della loro prevedibile ripetibilità in fase dibattimentale).
Commentario • 1
- 1. Registrazione tagliata, prova inutilizzabile a sfavore della difesa (Cass. 1422/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 40625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40625 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
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40625 / 09 tivi m i o d lla la ori, rti o a re pu o in e p e ali litti 5. ટ્ર p m
M eralità ra rita u i e q i d d d i o a in l ntità ria n d e ge m rzi n te e a fia l'id e te m s ra e ti in rsi g f o o orn e n e m REPUBBLICA ITALIANA
. u p e im s n ed e o d rs c IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e ro p p lle e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- -Consigliere 7624
- Presidentc GIOVANNI DE ROBERTO Dott.
- N.
NICOLA MILO Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 15858/2007 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - VINCENZO ROTUNDO Dott.
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) B.A. N. IL "omissis"
avverso la sentenza n. 2327/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/02/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il setto old ricorso;
Udit i difensor Avv. Maur is Merlini che ha couches par l'accoglimento Udito, per la parte civil, TAvv del ricorso e l'emullamento delle scute who u pregnate;
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Gruenbe
FATTO E DIRITTO sentenza in data 26/2/2004 il Tribunale di Bologna dichiarava Con
colpevole del delitto di calunnia in danno di due B.A.
cittadine nigeriane O.J. e J.M. esercenti il meretricio,
e lo condannava alla pena di giustizia e lo assolveva dal reato di tentata violenza sessuale aggravata in danno della prima perché il fatto non sussiste.
dopo avere concordato conSecondo l'impostazione accusatoria il B. la 0. un rapporto sessuale orale a pagamento all'interno della propria autovettura, nel corso della prestazione compiva atti idonei a costringere la predetta, che, alla vista della pistola di ordinanza, che l'imputato deteneva in forza della sua qualifica di agente di
polizia penitenziaria, si era spaventata, interrompendo la prestazione, con la minaccia dell'arma estratta e afferrandola per il collo ad ultimare l'atto, non riuscendo nell'intento per la fuga posta in essere dalla donna, dopo essere riuscita a sottrarre l'arma al suo aggressore,
e per l'intervento dei Carabinieri. Successivamente l'imputato ai
Carabinieri, che lo interrogavano sui fatti, presentava denuncia, nella quale accusava la 0. e la che era intervenuta insieme con J.M.
un terzo uomo in soccorso della connazionale, pur nella consapevolezza della loro innocenza, dei reati di furto di una banconota di
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50.000. O, che a suo dire stava inserendo nel distributore automatico di benzina, e di sottrazione violenta della pistola di ordinanza.
Nonostante la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie delle parti offese, giacché la irreperibilità delle stesse al dibattimento era prevedibile, cosa che comunque giustificava l'assoluzione dell'imputato dal primo reato, fondava il Tribunale il giudizio di colpevolezza in ordine al secondo reato sulla deposizione che, attratto dalle grida della donna, si era del teste V.D.
affacciato alla finestra e aveva notato un'automobile in sosta con la portiera lato destro aperta, dalla quale fuoriuscivano le gambe di una donna che si dimenava nel tentativo di uscire, trattenuta dal chiamato i Carabinieri, sulle numerose conducente, e aveva incongruenze, falsità e reticenze emergenti dal racconto dell'imputato,
Чил 2 O S C U R A T A
fatto, sul rinvenimento а bordo un profilattico dello stesso lotto di dell'auto dell'involucro di detenuti dalla 0. che contrastava con la prima delle quelli,
versioni dell'imputato, nella quale aveva negato di avere avuto
rapporti sessuali con la donna, ed infine sulla inverosimiglianza inattendibilità delle accuse rivolte alle due donne. Alla stregua di tali emergenze il Tribunale giungeva alla conclusione che era falso che la 0. avesse sottratto le 50.000 lire, prima di concordare il rapporto sessuale, così come era falso che la donna si fosse impossessate con la violenza della pistola di ordinanza a scopo di profitto, e che invece era vero che durante il rapporto o prima che questo avesse inizio era accaduto un fatto che aveva spaventato la indurla a scendere dalla macchina, ostacolata prostituta, tanto da impossessarsi della pistola per prevenire una dall'imputato, e ad temuta aggressione da parte del cliente, e che 1'imputato aveva deliberatamente travisato i fatti e accusato le due donne per giustificare in qualche modo la perdita dell'arma in dotazione.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe confermava il giudizio di
responsabilità espresso in prime cure, e nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, confermava la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado e i rilievi e le argomentazioni a sostegno della decisione, di cui evidenziava la completezza espositiva e il rigore logico-giuridico. Ad avviso del giudice del gravame altre e più conferme a sostegno della falsità delle accuse determinanti derivavano dalle dichiarazioni accusatorie, rese dalle parti offese nella fase delle indagini, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabili per assunta prevedibilità della loro reperibilità nella fase dibattimentale, non ancorata ad alcun dato oggettivo, ma solo al sospetto di una difficoltà di rintracciarle, trattandosi di extracomunitarie prostitute, nonostante i tempi strettissimi in cui venne richiesto il giudizio immediato. Non mancava poi di ritenere
manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità per violazione dell'art.63 cpp. del verbale contenente la denuncia querela,
Muench 3 O S C U R A T A
della p.g., ma semplice ricezione denuncia orale dell'interessato, non dunque esercizio di "ius di defendendi", ma diretta e spontanea presentazione di denuncia di fatti- reato, e quindi corpo di reato. Osservava poi che non poteva l'imputato essere scriminato dal suo stato di ubriachezza, non idoneo ad incidere sull'elemento psicologico del reato, e che era irrilevante soffermarsi sulla natura dell'atto, dal momento che l'imputato aveva denunciato fatti la sottrazione della banconota della pistola
- integranti reati perseguibili di ufficio.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento pone tre articolati motivi. Con il primo motivo eccepisce la contraddittorietà mancanza, E
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della falsa incolpazione,
risultante sia dal testo del provvedimento impugnato sia dal riscontro costituito dal rinvenimento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto, della pistola nelle mani della 0. osservando che la decisione impugnata si limitava a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure dell'appellante sul punto, non evidenziava le ragioni, per cui le emergenze probatorie, diverse dagli atti dichiarati inutilizzabili, comprovassero la falsità calunniosa della versione resa dall'imputato, non valutava, né
giustificava obiettivo contrasto con il riscontro l'insanabile e probatorio, possesso dell'arma, violava le norme costituito dal processuali, stabilite a pena di inammissibilità, laddove mostrava di valutare a fini probatori le dichiarazioni delle due donne, già
ritenute inutilizzabili.
Con il secondo motivo denunzia la violazione dell'art. 63 co.1° e 2° cpp e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione probatoria dell'atto denominato "verbale di denuncia-querela", censurando l'errore dei giudici del merito nel non tener conto che tale atto evidenziava un inequivoco E chiaro contenuto di "interrogatorio", reso palese manifesto dall'alternarsi di domande risposte, e non un verbale di mera ricezione di denuncia-querela espressa oralmente ex art.337 cpp, onde
Gemal 4 O S C U RAT A
dettata dall'art.63 cit. in tema di "dichiarazioni indizianti", che rendeva necessaria la interruzione dell'esame e la presenza del difensore, la cui inosservanza comportava
"contra se"; ne costituivala inutilizzabilità delle dichiarazioni operato per il reato di prova l'avvenuto arresto in flagranza,
calunnia.
Con il terzo motivo eccepisce l'erronea applicazione degli artt.624-
625-628-368 cp, e 336 cpp. e il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di calunnia sia sotto il
profilo dell'erronea qualificazione dell'atto, che non conteneva alcuna espressa volontà dell'imputato di richiedere che si procedesse contro le due prostitute, sia sotto il profilo della insussistenza nei fatti esposti dei reati di rapina impropria e di furto aggravato, procedibili di ufficio, sia sotto il profilo della insussistenza del delitto di calunnia in assenza delle condizioni di procedibilità dei reati oggetto della pretesa falsa incolpazione.
Osserva il collegio che il ricorso non ha fondamento va pertanto rigettato.
Ed invero il primo motivo propone una duplice censura, afferente la
prima alla ricostruzione della vicenda, alla valutazione del compendio probatorio e ad una pretesa illogicità della motivazione, testualmente rilevabile, la seconda afferente alla violazione del principio del
"tantum devolutum" in riferimento alla valutazione a fini probatori delle dichiarazioni delle due donne, già ritenute inutilizzabili dal giudice di primo grado.
Orbene la prima censura pone in discussione il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova, operato nel caso in esame nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare nella ricostruzione dei fatti e nel corretto inquadramento giuridico.
In particolare, ad avviso del giudice di appello, l'affermazione della responsabilità è fondata su di un quadro probatorio, ben definito nella prima sentenza;
quadro probatorio, che ha come elementi decisivi: la
deposizione del teste V. le numerose incongruenze, falsità e
Мини 5 O S C U RA TA
imputato, il rinvenimento a bordo di un profilattico della stessa marca di dell'auto dell'involucro inverosimiglianza e laquelli detenuti dalla prostituta, la alle due donne.inattendibilità delle accuse rivolte dal B. Le censure del ricorrente sul punto al contrario sono destituite di fondamento e per alcuni profili lambiscono l'inammissibilità, laddove a fronte di una logica e completa ricostruzione della vicenda, confermata anche dopo l'esame complessivo delle doglianze mosse alla decisione di primo grado, la difesa prospetta un'alternativa versione della vicenda accreditata, a loro avviso da una lettura degli atti processuali diversa da quella descritta e argomentata da entrambi i giudici del merito.
Altrettanto infondata è la seconda censura. Sembra infatti a questa l'introduzione da parte del giudice del gravame della Corte che utilizzabilità delle dichiarazioni delle due extracomunitarie non debba essere interpretata, se non come prova di resistenza al compendio probatorio, già valutato in primo grado e pienamente condiviso in
secondo grado. In ogni caso tale ritenuta inutilizzabilità, peraltro correttamente motivata dal giudice del gravame in riferimento alla possibilità di ripetizione delle menzionate dichiarazioni accusatorie, non viola ad avviso del collegio il principio di devoluzione per mancanza di impugnazione da parte del P.M., come ha sostenuto la difesa.
Nella fattispecie a fronte delle conformi conclusioni assunte dal P.M.
in primo grado, nessun punto della decisione poteva essere oggetto di gravame da parte dell'organo dell'accusa.
Peraltro la corte territoriale si è correttamente attenuta al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, a mente del quale la disposizione di cui all'art.597/1 cpp Va interpretata nel senso che essa attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello, con la conseguenza che quest'ultimo fermo restando il limite posto dal divieto della "reformatio in peius" non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma relativamente ai punti della decisione, cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o
жива O S C U R A T A
Jomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Cass.Sez.Un.27/9/95-4/1/96 Timpanaro;
n.1
n.15461 Casss.Sez.IV 14/1-1/4/2004 Cass.25/6/99 Gusinu Rv. 214211;
Rv.227783; Cass.Sez. I 16/5-17/6/2002 n. 23161 Rv.221501).
Passando al secondo motivo di gravame, anche qui il ricorrente pone in discussione senza allegare apprezzabili argomenti il principio di diritto, qui correttamente applicato e pienamente condiviso, a mente del quale le dichiarazioni indizianti evocate dall'art. 63/1 cpp. sono quelle rese da un soggetto, sentito come testimone o persona informata sui fatti, che riveli circostanze, da cui emerga una sua responsabilità
penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, quale il favoreggiamento personale, la calunnia 0 la falsa testimonianza
(cfr.Cass.Sez.VI 13/5-25/8/2008 n.33836 Rv.240790, fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti, che aveva dapprima deposto il falso e poi ritrattato senza che l'interrogatorio venisse sospeso venissero adottate le ulteriori iniziative di cui al cit.art.63/1).
Del pari destituito di fondamento sono le censure di cui al terzo ultimo motivo, che attengono alla configurabilità da un lato del delitto di calunnia sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e dall'altro la sussistenza delle ipotesi criminose, falsamente attribuite alla parte offesa, già valutate in sede di gravame C
correttamente disattese nella sentenza impugnata, laddove si evidenzia l'assenza di scriminanti nella condotta dell'imputato, ben consapevole della falsità della denuncia e dell'innocenza dell'incolpata, e si sottolinea la procedibilità di ufficio dei reati di furto della aggravato dallo banconota, scippo, e di sottrazione della pistola,
seguita dall'aggressione al possessore, tesa ad impedirgli di recuperare l'oggetto.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Аршим 7 O S C U RA T A
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali.
Così deciso in Roma 8/10/2009
"Quemnitie Il sigliere est
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Jali
8
al pagamento delle spese
Presidente