Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
I limiti dell'effetto devolutivo dell'appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Minaccia: confermata condanna per infondatezza dei motivi di appello (Tribunale di Frosinone in funzione di giudice di appello- Giudice Monocratico dott.ssa Aurora…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2024
Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice di appello, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato, accusato del reato previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Frosinone, 24/08/2023, (ud. 05/06/2023, dep. 24/08/2023), n.13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 29 ottobre 2018, depositata in data 8 novembre 2018, il Giudice di Pace di Frosinone ha condannato l'imputato Ca.Iv. per il reato di cui all'art. 612 c.p. a lui ascritto, con le conseguenti statuizioni in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, (…), ritenendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2008, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02535
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 023605/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI TO N. il 02/09/1976;
avverso la SENTENZA del 19/03/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO GIOACCHINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 17 febbraio 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza dichiarava IZ AS responsabile: a) del delitto previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, illecitamente detenuto, a fini di spaccio, grammi 2,750 di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella 1^ prevista dall'art. 14 della legge medesima;
b) del delitto previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, illecitamente detenuto, a fini di spaccio, grammi 360 circa di hashish, sostanza stupefacente inserita nella tabella 2^ prevista dall'art. 14 della legge medesima;
c) del delitto previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (come sostituiti dalla L. n.497 del 1974, artt. 1 e 14) per avere illecitamente detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, una pistola semiautomatica calibro 7,65 a forma di penna stilografica (munita di undici cartucce) e una pistola calibro 22 (munita di sedici cartucce), entrambe da considerare armi comuni da sparo (in Lazzate il 13 maggio 2005) e, ritenuti i reati unificati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche e considerato più grave il reato di cui al capo B), condannava l'imputato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa. Con sentenza pronunciata il 19 marzo 2008 la Corte di Appello di Milano, rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006 che ha ricompreso in un'unica tabella le sostanze stupefacenti che il previgente D.P.R. n. 309 del 1990 inseriva in differenti tabelle, la detenzione, così come le altre condotte sanzionate, relative a diversi tipi di sostanze stupefacenti, costituiva un'unica fattispecie e non distinte ipotesi di reato, in parziale riforma della sentenza del GIP, eliminata la continuazione fra i capi A e B riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 9.334,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione il IZ chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e e b per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti risultante direttamente dalla sentenza, dal verbale di sequestro e perquisizione domiciliare e personale del 13 maggio 2005, nonché dall'accertamento chimico eseguito dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Milano e comunque per violazione del principio contenuto nell'art. 533 c.p.p., comma 1 che prevede l'affermazione di responsabilità dell'imputato solo se essa risulti al di là di ogni ragionevole dubbio.
Non erano in proposito condivisibili le argomentazioni dei giudici di merito circa la circostanza che i coimputati avessero cercato di non coinvolgere l'imputato dalla cui abitazione erano usciti, in quanto da una negazione di testi non si poteva desumere un elemento di prova a carico di esso imputato, non era condivisibile l'aver considerato elemento a suo carico il non essere stato in grado di spiegare le ragioni dell'andirivieni delle persone nel suo appartamento, in quanto non gli era stata posta specifica domanda in merito. Secondo il ricorrente inoltre la sentenza era errata in quanto i giudici di merito avevano ritenuto che gli oggetti trovati nella sua abitazione e ricollegabili ai reati contestati fossero stati trovati in varie parti della casa, mentre i residui della sostanza stupefacente e gli strumenti ritenuti idonei alla custodia e a al taglio della stessa erano stati trovati in cucina, sicché poteva ritenersi che gli strumenti fossero destinati a regolare attività di cucina.
Per quel che attiene alle somme rinvenute si trattava della modica somma di Euro 850,00 peraltro neppure suddivisa in monete di piccolo taglio e quindi di una nomale liquidità all'interno di una famiglia. Secondo il ricorrente nella sentenza impugnata vi era inoltre un errore di fatto in quanto i giudici avevano ritenuto che fosse stata rinvenuta diversa quantità della stessa sostanza
(tetraidrocannobinolo in diversa percentuale), mentre oltre ai semi di cannabis indica, (sostanza verde), inidonei ad essere usati per spinelli, era stata trovata sostanza marrone in blocco unico senza confezionamento che potesse far pensare ad un uso destinato allo spaccio.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva ritenuto la destinazione ai fini di spaccio soltanto con riferimento alla quantità elevata della sostanza, senza considerare che i consumatori di hashish normalmente conservano una riserva della sostanza e comunque non era esatto che con l'hashish trovato nella casa dell'imputato si potessero ricavare 2.400 dosi giornaliere. In realtà con circa 30 grammi di hashish grezzo sequestrato era possibile realizzare soltanto circa 150-250 spinelli. Il motivo è infondato.
Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. 18 dicembre 2006, n. 752) "la riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto rimasta riservata, in via esclusiva al giudice di merito".
Nel caso in esame l'imputato ha sollevato nel ricorso una serie di rilievi in fatto, già proposti con i motivi di appello e in ordine ai quali la Corte Territoriale ha adeguatamente risposto, non solo con riferimento agli accertamenti diretti dei verbalizzanti che avevano riscontrato un andirivieni di persone nell'abitazione dell'imputato ed erano state trovate in possesso di sostanze stupefacenti, ma anche con riferimento ai risultati della perquisizione che conduceva al rinvenimento della sostanza stupefacente e del denaro, nonché di una serie di oggetti destinati al confezionamento della sostanza.
Tali oggetti, costituiti da quattro pezzi di polietilene di colore nero del diametro di cm. 19 circa, di un coltello a serramanico recante evidenti tracce di sostanza stupefacente, di numerosi sacchetti di polietilene trasparente di diverse misure, di una bilancia di precisione situati nei più variati contenitori situati in differenti ambienti dell'abitazione, costituivano all'evidenza, secondo la Corte Territoriale, gli strumenti necessari per un'attività di confezionamento della sostanza stupefacente. La Corte di merito ha inoltre rilevato che erano significative, in ordine alla attività di spaccio contestata all'imputato, le modalità di custodia del danaro rinvenuto in banconote di piccolo taglio per una somma elevata, tenuto conto del modesto reddito derivante dall'attività lecita denunciata dal ricorrente dichiaratosi autista di macchina movimento terra.
Alla luce dell'adeguata motivazione della Corte Territoriale il motivo si traduce quindi in una ingiustificata richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 187 c.p.p., comma 1.
Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata aveva affermato senza alcuna idonea motivazione l'esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico di esso imputato.
Peraltro tali pretesi indizi erano solo astrazioni mentali che non conducevano in maniera univoca e concordante all'affermazione della sua penale responsabilità.
Rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto generico. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte sono infatti inammissibili, perché carenti del requisito di specificità tassativamente imposto dall'art. 606 c.p.p. i motivi di ricorso allorché gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni di fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile.
Il terzo ed il quarto motivo, per la loro logica e giuridica connessione vanno esaminati congiuntamente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b del codice di procedura penale in relazione all'art. 81 c.p., commi 1 e 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4.
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, nel rideterminare la pena base per il concorso per il possesso dello hashish, (ascritto alla tabella 2^ del vecchio testo della normativa sulla sostanze stupefacenti), era partita dalla pena base di anni sei, e cioè dal massimo della pena, sul rilievo erroneo che, nell'ipotesi di reato continuato, la pena del reato base da assumersi debba corrispondere al massimo edittale.
In realtà, rileva il IZ, l'art. 81 c.p. non prevede tale obbligo e comunque l'applicazione della pena base massima era in netta contraddizione con la concessione delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b in relazione all'art. 2 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Deduce il ricorrente che il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, nel riformulare la norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 ha abrogato immediatamente la precedente disposizione e nel contempo ha stabilito, all'art. 73, art. 1 bis, lett. a suddetto, una nuova fattispecie, anche sotto il profilo della pena. Tale nuova fattispecie, in parte ricalca gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 73, comma 1 nella precedente formulazione e quindi in relazione ad esso può parlarsi di continuità normativa, in parte, per quanto riguarda il primo periodo di applicazione del D.L. n. 272 del 2005, la fattispecie è rimasta incompleta per diverso periodo, in quanto solo con il D.M. 11 aprile 2006 (successivo ai fatti contestati) si era realizzato il completamento del fatto penalmente rilevante.
Entrambi i motivi sono infondati.
Preliminarmente il Collegio rileva che la Corte di merito, in accoglimento del motivo di appello proposto dall'imputato, ha ritenuto che, in applicazione della L. n. 49 del 2006, che ha ricompreso in un'unica tabella le sostanze stupefacenti di cui al previgente D.P.R. n. 309 del 1990 (tabella 1^ e tabella 2^ dell'art. 14) doveva ritenersi, tenuto conto della continuità normativa tra dette norme, che esse sancivano la responsabilità penale in relazione a tutte le sostanze stupefacenti, anche se precedentemente distinte in diverse tabelle, e in applicazione del principio del favor rei, la sussistenza di un' unica fattispecie criminosa, ed ha quindi escluso la continuazione, ritenuta sussistente dal primo giudice in relazione alle diverse tipologie di sostanza stupefacente detenuta dall'imputato.
Per quel che attiene all'entità della pena la Corte ha fatto correttamente riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis secondo cui è punito con le medesime pene di cui al comma 1, (e quindi da sei a venti anni), "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute emanato di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga, ovvero per modalità di presentazione avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale".
Per quel che attiene al riferimento al Decreto del Ministro della Salute il Collegio osserva che effettivamente, come ha rilevato il ricorrente, detto decreto ministeriale è stato emanato soltanto in epoca successiva alla commissione del reato.
Peraltro le quantità di sostanza stupefacente che vengono indicate nel suddetto decreto (che individua in 25 mg una dose media di cannabis, con quantitativi di soglia massimi in 500 mg e in 150 mg una dose media di cocaina con quantitativi di soglia massimi di 750 mg) possono essere utilizzate al fine di interpretare logicamente la norma contenuta nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, al fine di individuare quale siano i limiti minimi per ritenere che la sostanza detenuta dall'imputato, per il notevole numero di dosi ricavabili, non sia destinata esclusivamente ad uso personale.
È comunque assorbente il rilievo che, nel caso in esame, l'elevato numero di dosi ricavabili dall'hashish corrispondente a 2.400 spinelli comporta ineluttabilmente applicazione dell'art. 73, comma 1 bis, lett. a che non richiama solo il decreto Ministeriale non ancora emanato all'epoca della contestazione, ma si riferisce anche in linea generale alla quantità della sostanza stupefacente e ad altre circostanze dalle quali si desuma la destinazione a terzi della sostanza.
Vanno quindi respinti il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e c) per inosservanza dell'art. 597 c.p.p. secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ritiene il ricorrente che tale norma limita i poteri del giudice di appello disponendo che la cognizione del giudice di appello è limitata al devolutum siché il giudice di appello non può porre a fondamento della prova del reato fatti diversi da quelli ritenuti dal primo giudice.
Nel caso in esame uno dei motivi di appello aveva ad oggetto l'errore nel quale era incorso il primo giudice il quale aveva ritenuto la sussistenza dello spaccio solo con riferimento alla quantità della sostanza stupefacente rinvenuta. Il giudice di appello, pur riconoscendo implicitamente l'errore, aveva sostituito i fatti relativi alla prova dello spaccio non più in base alla quantità della sostanza stupefacente, ma sulla base di elementi indiziali ritenuti fondanti per accertare lo spaccio in concreto. Secondo il ricorrente il principio del tantum devolutum quantum appellatum inerite non solo ai motivi di appello ma anche ai poteri del giudice in relazione alla sostituzione della prova del fatto. La sentenza andava quindi annullata nella parte in cui la Corte Territoriale aveva sostituito il fatto relativo alla prova dello spaccio, così come andava annullata la sentenza di primo grado che aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza soltanto sulla quantità della sostanza stupefacente in contrasto con il costante orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui, anche a seguito della riforma del 2006, per integrare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, è necessaria la prova dello spaccio.
Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 1^ sent. 16 marzo 1987, n. 828) "non è impedita dall'effetto devolutivo dell'appello, costituendo corretto esercizio dei poteri del giudice di secondo grado, una decisione, che conferma un provvedimento impugnato in base a ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice e oggetto di censura. I limiti dell'effetto devolutivo attengono, infatti alla statuizioni del provvedimento oggetto dell'appello e non alla sua motivazione e alle parti di questa investita da censura".
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009