Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8013
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Contributo di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo

    La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse di minima importanza, presentando lo stesso contenuto e la stessa gravità di quella commessa dagli altri, e che la finalità meramente canzonatoria rendesse l'azione più grave. La Corte di cassazione conferma l'inammissibilità di tale richiesta, ritenendo la motivazione della Corte di appello puntuale, esauriente, logica e razionale.

  • Altro
    Fatto di minore gravità nella violenza sessuale di gruppo

    La Corte di appello aveva escluso tale attenuante per incompatibilità ontologica con la violenza sessuale di gruppo. La Corte di cassazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2025, annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, ritenendo che non emergano elementi schiaccianti di gravità del fatto che precludano la rivalutazione.

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Commentario1

  • 1Violenza sessuale di gruppo: quando può ritenersi applicabile l’attenuante della “minore gravità”?Accesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8013
Data del deposito : 2 marzo 2026

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