Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2005, n. 34104
CASS
Sentenza 6 maggio 2005

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In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell'opera abusiva è stata imposta al condannato ai sensi dell'art. 165 cod. pen. come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell'abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice dell'esecuzione deve ritenere "inutiliter datum" l'ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione; nel caso invece la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione, e deve parimenti revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2005, n. 34104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34104
    Data del deposito : 6 maggio 2005

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