Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 2
Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. (Fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen., oltre che dell'aggravamento della pena edittale, la recidiva reiterata infraquinquennale è del tutto equiparata alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice.
Commentari • 9
- 1. Sesso senza chiara manifestazione del consenso è reato (Cass. 30651/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2024
Integra il reato di violenza sessuale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la condotta di chi invade la sfera della libertà e dell'integrità sessuale di un'altra persona senza che sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo di tale comportamento, con la conseguenza che è irrilevante un eventuale errore sull'espressione del dissenso anche qualora questo non sia stato esplicitato. In materia di prova testimoniale, il giudice, pur dovendo valutare criticamente il contenuto delle dichiarazioni e verificarne l'attendibilità, non può fondare il proprio convincimento sull'ipotesi che il testimone riferisca consapevolmente il falso o si inganni …
Leggi di più… - 2. Senza consenso è violenza sessuale (Cass. 3654/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ad es. ai danni di persona dormiente: è, quindi, irrilevante, ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 22127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22127 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
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