Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4956
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, indicandone gli estremi, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.

Allorché il giudice determina la pena sopra il minimo, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della pena e non può, quindi, dar luogo ne' a violazione di legge, ne' al corrispondente difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4956
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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