Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 2
Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, indicandone gli estremi, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.
Allorché il giudice determina la pena sopra il minimo, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della pena e non può, quindi, dar luogo ne' a violazione di legge, ne' al corrispondente difetto di motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 17/12/1999
Dr. Vincenzo ACCATTATTS Consigliere SENTENZA
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere N. 4312
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Francesco NOVARESE Consigliere N. 33520/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL CH SC, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 5 marzo 1999 n.1589, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Napoli-Marano 20 febbraio 1998 n.108, che l'aveva dichiarata colpevole d) del reato p. e p. dagli artt.349 e 61 n.2 c.p., accertato in Calvizzano il 25 giugno 1992, e condannata, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione e L.800.000 di multa. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la nota depositata il 17 novembre 1999 dal difensore, avv.Giovanni Battista VIGNOLA, recante motivo d'impugnazione aggiunto;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 5 marzo 1999 n.1589 - con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Napoli-Marano 20 febbraio 1998 n.108, è stata dichiarata colpevole del reato a lei ascritto, per aver violato i sigilli apposti il 18 aprile 1992 in esecuzione del provvedimento di sequestro di un edificio abusivo in corso di costruzione - NC LA HI propone ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt.179 n.1, 161 n.1 e 159 c.p.p. per omesso avviso all'imputata per l'udienza del 16 gennaio 1997 davanti al Pretore di Marano e per tutte le udienze successive sino al 20 febbraio 1998;
2. violazione dell'art.601, 179 n.1 e 161 n.1 per omessa notifica all'imputata dell'udienza del 5 marzo 1999 innanzi alla Corte d'appello di Napoli;
3. violazione dell'art.42 c.1 e 40 c.1 c.p. e 530 c.p.p. per insufficienza della motivazione in ordine all'indicazione dell'imputata come proprietaria del manufatto in questione;
4. inesistenza o insufficienza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante;
5. (aggiunto) non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perché, nell'incertezza della data di consumazione del reato tra il 18 aprile e il 25 giugno 1992, per il principio in dubio pro reo essa dev'essere determinata nella meno recente delle due. L'impugnazione è infondata e non può essere accolta. Col primo motivo d'impugnazione il ricorrente ripropone un'eccezione già esaminata e respinta dalla Corte d'appello.
Secondo il disposto degli artt.157 c.1, 161 e 162 c.p.p. la dichiarazione di domicilio non è soggetta a particolari requisiti di forma - al di là di quelli concernenti lo scopo, provenienza e la destinazione dell'atto Cass., Sez.V, 21 maggio 1998 n. 6011, ric. P.M. in proc. Ninfale - vale a dire dell'indicazione della casa di abitazione ovvero del luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa, raccolta in verbale dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria;
o inviata a mezzo di telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o dal difensore;
o fatta alla cancelleria del tribunale del luogo in cui l'imputato si trova.
Nella specie, in contrasto con quanto si afferma nel ricorso, si il verbale di sequestro dell'immobile abusivo, redatto dai Vigili Urbani del Comune di Calvizzano il 18 aprile 1992, reca in calce la seguente dichiarazione: LA HI NC dichiara di eleggere domicilio in Giugliano, alla via Vittorio Veneto (Parco Fiorito) 33. Essendo intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, indicandone gli estremi, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli è stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p.. Pertanto l'eccezione proposta con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.
Il secondo motivo è, del pari, infondato perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 5 marzo 1999, è stata eseguita per posta, come risulta dalla sottoscrizione apposta dalla stessa imputata AL HI NC in calce all'avviso di ricevimento.
Esaminati i motivi di ricorso riguardanti le eccezioni di nullità, si passa a quello concernente la causa estintiva, anch'esso infondato perché la vicenda processuale non lascia spazio ad una scelta fra la data del 18 aprile e quella del 25 giugno 1992, la prima relativa al sequestro e l'altra alla constatazione della violazione dei sigilli, neppure in nome del principio in dubio pro reo, perché nel periodo intermedio si è verificata la prosecuzione dei lavori che ha determinato la permanenza del reato urbanistico fino al 25 giugno 1992, data dell'accertamento e della contestazione. Pertanto, essendo la violazione dei sigilli legata alla contravvenzione urbanistica dall'unicità del disegno criminoso, resa palese dall'aggravante della connessione teleologica contestata, secondo il disposto dell'art.160 c.1 c.p. la prescrizione comincia a decorrere dalla data della cessazione della continuazione, che coincide con la seconda delle due date, nella quale è altresì cessata la permanenza.
Da quest'ultima data, perciò, e non dalla precedente, inizia a decorrere il termine di prescrizione - quinquennale perché il delitto si è ridotto alla forma semplice a seguito della concessione delle attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art.160 c.p. - che viene quindi a scadere, con la proroga per i giorni festivi, il 27 dicembre 1999.
Quanto al terzo motivo si osserva che la sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto adeguata della decisione. Infatti, all'identificazione dell'imputato quale autore del reato di violazione dei sigilli apposti ad una costruzione abusiva in esecuzione del sequestro preventivo di essa, si perviene correttamente in base al fatto che lo stesso si presenti sul cantiere ai Vigili Urbani impegnati nell'accertamento come la persona interessata all'edificio in costruzione, sottoscrivendo il relativo verbale, in quanto per il reato di costruzione edilizia senza concessione non si richiede la qualità di proprietario - non necessaria neppure per il reato di costruzione in difformità dalla concessione - perché la condotta è costituita dalla realizzazione di fatto dell'opera abusiva e autore del reato è chi di fatto la realizza, quale che sia la situazione concreta che gliene assicura la disponibilità materiale.
In base a questi rilievi resta escluso il vizio di motivazione eccepito dalla ricorrente.
Lo stesso vale, infine, per l'ultimo motivo.
La Corte di merito ha rigettato il corrispondente motivo d'appello e confermato la pena inflitta dal Giudice di primo grado, esprimendo un giudizio di adeguatezza all'entità dell'abuso commesso, adottando, cioè, un parametro di gravità conforme al dettato dell'art.133 c.p. e diverso e alternativo rispetto alla misura applicata dal ricorrente, che ritiene di lieve entità il reato sol perché si è risolto in un unico episodio di violazione dei sigilli, senza contare, a parte ogni altra considerazione, l'aspetto funzionale che il delitto ha assunto rispetto ad una contravvenzione oggettivamente grave alle norme urbanistiche ed edilizie.
Perciò la motivazione del rigetto del giudizio di prevalenza data dal Giudice d'appello, benché succinta, risulta del tutto sufficiente e pienamente adeguata alla gravità del delitto commesso dalla ricorrente.
D'altra parte, la pena irrogata dal Pretore di mesi otto di reclusione e L.800.000 di multa è sensibilmente superiore al minimo edittale anche dopo il giudizio di equivalenza delle circostanze concorrenti, per cui il diniego della prevalenza delle generiche non ha influito sulla determinazione della pena come sarebbe stato se questa fosse stata applicata nel minimo.
Infatti, le attenuanti generiche previste dall'art.62 bis aggiunto al codice penale con l'art.2 D. L.vo Lgt. 14 settembre 1944 n.288, sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema del calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica consistente nel giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale minimo.
Pertanto, ove questa situazione - così come avviene nella specie - non ricorra, perché il giudice determina comunque la pena al di sopra del minimo, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della pena e non può, quindi, dar luogo ne' a violazione di legge, nè al corrispondente difetto di motivazione.
Anche sotto questo aspetto il motivo d'impugnazione in esame risulta privo di effettiva rilevanza.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000