Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata laddove aveva negato l'applicazione della diminuente all'imputato che, in riferimento a violenza compiuta in danno di una vittima precedentemente indotta in uno stato di ubriachezza, aveva comunque fornito un rilevante contributo nella fase esecutiva, compiendo personalmente atti invasivi della altrui libertà sessuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31842 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 905
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 50690/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.F. , nato a (OMISSIS) ;
e dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
avverso la sentenza del 06/06/2013 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del P.M. determinando la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 6 giugno 2013, in parziale riforma della pronuncia appellata, rideterminava la pena inflitta a M.F. per i reati di violenza sessuale di gruppo, atti osceni e omissione di soccorso ad anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Al ricorrente si rimproverava il reato (capo a) di cui agli artt. 110 e 609 octies c.p., perché, in concorso con T.D. , minorenne nei cui confronti si è proceduto separatamente, compivano atti di violenza sessuale di gruppo in danno di K.T.A. , di anni quindici, con le seguenti modalità: abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui si trovava la persona offesa, avendo la stessa bevuto una quantità di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico e fisico, la inducevano a compiere ed a subire atti sessuali;
il reato (capo b) di cui agli artt. 110 e 527 c.p., perché, in concorso con T.D. , minorenne nei cui confronti si è
proceduto separatamente, con le condotte descritte al capo a) commettevano atti osceni in luogo pubblico (scalinata delle "terrazze" liberamente accessibile dalla spiaggia di (OMISSIS) );
ed infine (già in concorso con T.C. e P.L. ,
quest'ultimo separatamente giudicato) il reato (capo c) di cui all'art. 110 c.p. e art. 593 c.p., comma 2, perché, in concorso tra loro e con T.D. e F.L. , minorenni per i quali si è proceduto in separata sede, dopo che era stato commesso il reato di cui al capo a), trovando K.T.A. inanimata, in quanto priva di sensi e incapace di rispondere a sollecitazioni esterne, omettevano di prestarle l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità, lasciandola per contro priva di sensi, per terra, seminuda ed in orario notturno ed i fatti commettendo in XXXXXX (località (OMISSIS)) il (OMISSIS) .
2. Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona quanto alla determinazione della pena circa il computo delle circostanze attenuanti concesse all'imputato, affidando la doglianza ad un unico motivo, nonché M.F. , tramite il difensore, affidando il gravame a quattro motivi con i quali denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata e degli atti del processo dai quali il vizio risulta (primo motivo); inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 609 octies c.p., comma 3, (secondo motivo);
erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 527 c.p., (terzo motivo); erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 593 c.p.,
(quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona è fondato.
Con esso si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale in relazione all'art. 65 c.p., nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si assume che l'impugnata sentenza - in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione in ordine ai delitti ascrittigli di violenza sessuale di gruppo, atti osceni e omissione di soccorso - riduceva la pena comminata all'imputato a quella di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, così calcolata: "pena base anni sei di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione, ulteriormente ridotta per la già concessa attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, ad anni due di reclusione, aumentata di un mese di reclusione ex art. 81 c.p., (quindici giorni per ciascuno dei due reati satelliti).
La pena così determinata di anni due, mesi uno di reclusione va ridotta di un terzo per la scelta del rito ad anni uno mesi, quattro e giorni venti di reclusione", con la conseguenza che, sia pure per mera svista, la Corte di appello delle Marche illegittimamente computava la diminuente di pena per la circostanza attenuante del risarcimento del danno nella misura della metà e, quindi, in una misura superiore a quella massima consentita ex art. 65 c.p., non eccedente un terzo.
1.1. La doglianza è fondata.
1.2. Va infatti precisato che la norma sostanziale di riferimento che disciplina la fattispecie è l'art. 67 c.p., che regola il caso del concorso di più circostanze attenuanti, e non l'art. 65 c.p., che si occupa delle diminuzioni di pena nel caso ricorra una sola circostanza attenuante.
Per quanto qui interessa, l'art. 67 c.p., comma 2, ribadisce che, per ogni circostanza attenuante comune, le pene sono diminuite (nei limiti del terzo ex art. 65 c.p., comma 3) e stabilisce, con disposizione di sbarramento, che le pene detentive temporanee e quelle pecuniarie non possono essere applicate, per effetto del concorso di circostanze attenuanti comuni, in misura inferiore ad un quarto.
1.3. Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte territoriale non poteva operare, per effetto della seconda attenuante comune, una riduzione della metà della pena ma doveva, nel rispetto della clausola di sbarramento di cui all'art. 67 c.p., comma 2, operare una diminuzione massima di un terzo e, sulla pena così determinata, applicare, come ha correttamente fatto, la diminuente del rito. Alla determinazione della pena può procedere tuttavia la Corte di cassazione, con l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), non comportando tale operazione l'esercizio di poteri discrezionali. Posto infatti che il gravame non ha investito il quantum massimo della diminuzione di pena consentita (un terzo), ma esclusivamente l'illegittimità della riduzione della metà, e verificato che, con la diminuzione della pena nel limite di un terzo, è fatto salvo lo sbarramento di cui all'art. 67 c.p., comma 2, precisato che la diminuente del rito va applicata sulla pena finale determinata, ne consegue che (tenuto conto dei parametri utilizzati dalla Corte di merito ad eccezione dell'operazione aritmetica diretta a sostituire, in accoglimento del gravame, la diminuzione della metà della pena con la diminuzione di un terzo per effetto dell'applicazione, riconosciuta nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6) la pena va rideterminata in anni uno e mesi dieci di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base anni sei di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione, ulteriormente ridotta per l'attenuante dell'art. 62 c.p., nr. 6, ad anni due e mesi otto di reclusione, aumentata di un mese di reclusione ex art. 81 c.p., pari a quindici giorni per ciascuno dei due reati satelliti, ottenendosi così la pena di anni due e mesi nove di reclusione che va ridotta di un terzo per la scelta del rito ad anni uno mesi e mesi dieci di reclusione.
2. Il ricorso proposto dall'imputato è infondato.
2.1. Con il primo motivo, sviluppato sotto plurimi profili, si sostiene che la Corte del merito ha stimato pacifico ma irrilevante il fatto che nella vicenda scrutinata non vi fosse stato congiungimento carnale;
irrilevante che sulle cose repertate "nel luogo indicato da uno dei testimoni come punto preciso in cui è stato consumato il reato per il quale si procede", non fosse stata riscontrata traccia alcuna di sperma riconducibile a M.F. , ma neppure una qualsiasi traccia biologica;
sufficiente l'affermazione della colpevolezza del M. basata sulle dichiarazioni del teste oculare Ma.Gi. che sono state ritenute attendibili e non inficiate da contraddizioni. Assume il ricorrente come sia evidente il vizio in cui è incorsa la sentenza impugnata nel suo percorso logico-argomentativo, avendo operato valutazioni parcellizzate laddove gli elementi dedotti con i motivi di appello dovevano essere considerati in una visione di insieme, che li mettesse in rapporto e li esaminasse in relazione alle altre risultanze (primo profilo).
Analogo vizio viene poi dedotto in relazione alla parte della sentenza relativa alla ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente delle condizioni della ragazza e della percezione, o meno, del consenso di costei (secondo profilo).
Infine si denuncia il difetto di motivazione quanto alla omessa verifica in ordine alla concreta estrinsecazione della condotta induttiva, ricavata in senso erroneamente assiomatico dall'ubriachezza, finendo la Corte del merito col reputare integrata l'induzione tramite abuso della condizione di inferiorità, in ragione del fatto che gli imputati avrebbero dovuto respingere le avances della ragazza (terzo profilo).
2.2. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili della proposta doglianza e, sollevando censure in fatto, è formulato al di fuori dai casi consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Va ricordato come l'affermazione di colpevolezza nei confronti dell'imputato fondi su due convergenti prove dichiarative (Ma.Gi. e P.L. ), ampiamente analizzate e riscontrate dai Giudici del merito.
I quali - ricordando che le indagini furono avviate non su denuncia della persona offesa, ma sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria all'esito della notizia, apparsa la mattina successiva al fatto su un giornale locale, dell'arrivo presso il Pronto Soccorso nella notte precedente di una giovanissima ragazza austriaca presumibilmente vittima di violenza sessuale - hanno ricostruito i fatti, con logica ed adeguata motivazione, sulla base degli elementi probatori raccolti, pervenendo alla logica e congrua conclusione che la ragazza, che aveva ingerito una quantità di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico e fisico, fu indotta a compiere ed a subire atti sessuali commessi con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui ella si trovava da un gruppo di ragazzi che appartenevano ad una comitiva, cosiddetta "del (OMISSIS)", diversa da quella con cui la K. aveva inizialmente trascorso la serata.
È del tutto evidente come l'assenza di penetrazione sia stata logicamente ritenuta irrilevante sull'ovvio rilievo che nella nozione di violenza sessuale rientrano tutti gli atti che attengono alla sfera sessuale, quali sono certamente i toccamenti e i rapporti orali, che nel caso di specie sono stati accertati.
Del tutto ininfluente peraltro che non siano state rinvenute sul luogo del delitto tracce biologiche del ricorrente, ma solo dei suoi complici, posto che il teste oculare Ma.Gi. ha riferito di aver visto il ricorrente mentre si faceva toccare e toccava la ragazza, quest'ultima in evidente condizione di svantaggio fisico e psichico, riconoscibile quindi dai correi, ed in completa balia di essi.
Va poi ricordato che integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole (Sez. 3^, n. 40565 del 19/04/2012, D.N., Rv. 253667).
È di tutta evidenza allora come le censure, quantunque articolate e prospettate come vizi di legittimità e nonostante il copioso richiamo nel ricorso agli atti processuali, si sostanziano in doglianze fattuali perché svincolate rispetto alla denuncia di errori di diritto o di vizi logici della decisione impugnata, attenendo piuttosto alle valutazioni operate dai giudici di merito e chiedendosi al giudice di legittimità una rilettura degli atti processuali, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. La giurisprudenza di questa Corte è senza oscillazioni nel ritenere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto delittuoso, di cui all'art. 609 octies c.p., comma 3, nonostante fosse pacifico il suo minimo apporto nella preparazione del delitto, giacché egli non aveva indotto, provocato o agevolato lo stato di ubriachezza (e non era neppure a conoscenza di quanto la ragazza avesse bevuto, ne' del grado di alterazione, non potendo fare un raffronto tra i comportamenti di costei prima e dopo l'ingerimento dell'alcool) e neppure aveva partecipato attivamente alla violenza, con la conseguenza che, in presenza di una previsione alternativa, è sufficiente, per l'applicazione dell'attenuante, che il requisito della minima importanza sia si verificato in una delle due fasi perché l'attenuante possa essere applicata.
Il motivo è infondato.
3.1. La Corte territoriale ha negato la ricorrenza dell'invocata attenuante sul rilievo che fosse irrilevante la circostanza che l'imputato non avesse indotto la ragazza a bere, non emergendo elementi per ritenere la sua condotta e il suo apporto minori.
3.2. Va brevemente ricordato che il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, ne' che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Sez. 3^, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004. Pacca ed altro, Rv. 227495).
Da ciò consegue che, in assenza dell'espressa previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 609 octies c.p., l'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 c.p., comma 1, non poteva essere applicata ai reati di violenza sessuale di gruppo sul rilievo che la circostanza di parte generale si riferisce, per espressa previsione, ai soli artt. 110 e 113 c.p., che prevedono, rispettivamente, il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto con implicita esclusione del suo ambito di operatività, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 112 c.p. (come è espressamente statuito ai sensi dell'art. 114 c.p., comma 2)., anche alle fattispecie di reato plurisoggettivo o a concorso necessario dove, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività criminosa concorsuale o associativa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo concorrente o associato che, nell'uno e nell'altro caso, è necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quella comune attività (v. Sez. 6^, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura ed altro, Rv. 249911 ).
Sicché la oggettiva simmetria strutturale esistente tra la fattispecie che disciplina la partecipazione di minima importanza al delitto di violenza sessuale di gruppo nella preparazione o nella esecuzione del reato e quella di parte generale prevista dall'art. 114 c.p., comma 1, è solo parziale sul presupposto che l'attenuante,
come costruita nella fattispecie di cui all'art. 609 octies c.p., deroga ai principi contenuti nell'art. 114 c.p., in ordine al numero delle persone concorrenti nel reato (ferma la necessità nell'art. 609 octies di un agire collettivo, almeno due persone riunite, con ruoli contestuali), senza smentire ma confermando quindi la natura necessariamente plurisoggettiva della fattispecie di cui all'art. 609 octies c.p., soprattutto nella fase esecutiva del delitto (simultanea effettiva presenza dei concorrenti nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito) che rimane configurabile come reato a concorso necessario caratterizzato dal simultaneo contributo fornito dai compartecipi alla realizzazione del fatto.
3.3. Ciò posto, va chiarito come l'applicazione dell'attenuante esiga, sia in fase preparatoria che in quella esecutiva, e sempre che il contributo sia stato fornito in entrambe le fasi, la minima, lievissima, marginale efficacia eziologica del contributo stesso, che deve distinguersi per essere del tutto trascurabile nell'economia dell'impresa criminosa, sicché non è sufficiente, per la configurabilità dell'attenuante prevista dell'art. 609 octies c.p., comma 4, la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella degli altri correi, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta, (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190830), con la conseguenza che non potrà mai essere stimato di minima importanza il contributo prestato che, pur se minimo nella fase della preparazione, non lo sia altrettanto nel momento della esecuzione del delitto, tenuto conto dell'opera eventualmente prestata dal singolo agente.
È di tutta evidenza poi che più è esteso il contributo prestato dal singolo concorrente (in entrambe le fasi della preparazione e dell'esecuzione del delitto piuttosto che in una sola di esse) e più elevata può essere la soglia di efficienza causale del contributo offerto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha partecipato ad entrambe le fasi, preparatoria ed esecutiva, del delitto ed a torto rivendica l'applicabilità dell'attenuante sul rilievo della partecipazione stimata di minima importanza nella fase preparatoria quando ha, in ogni caso, prestato un rilevante contributo nella fase esecutiva del reato, compiendo in prima persona gli atti invasivi della libertà sessuale della vittima ed abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica nella quale la vittima stessa si trovava.
4. Anche il terzo motivo è infondato.
Con esso il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di atti osceni per essersi la vicenda svolta in luogo che, per quanto appartato e buio, era accessibile a tutti ed era anche abbastanza frequentato trattandosi di una serata di piena estate.
Sostiene il ricorrente che detta affermazione sarebbe contraddetta dalla natura di reato di pericolo concreto della fattispecie ex art. 527 c.p., che per la sua configurabilità richiede perciò che la visibilità del luogo in cui gli atti vengono compiuti.
4.1. Questa Corte recentemente ha già affermato e ribadisce che il reato previsto dall'art. 527 c.p., è integrato anche quando la condotta sia commessa in orario notturno ed in luogo buio, se ed in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti Sez. 3^, n. 16456 del 17/10/2012, dep. 11/04/2013, C. Rv. 255283).
La Corte del merito, con congrua e logica motivazione, si attenuta a tale principio, avendo evidenziato come il luogo del delitto fosse accessibile frequentato.
5. Il quarto motivo è parimenti infondato.
Si sostiene che, nel caso di specie, non fosse ravvisabile alcuna situazione di pericolo per la ragazza in quanto la sintomatologia descritta in pronto soccorso, che peraltro attestava la presenza di una persona che aveva ingerito sostanze alcoliche, non poteva essere riferita anche alle due ore precedenti.
La Corte territoriale, nell'attribuire attendibilità alle dichiarazioni del Ma. , ha ritenuto che la ragazza versasse in condizioni pressoché inanimate, sicché non si comprenderebbe il motivo per il quale il Ma. non avesse allertato subito l'ambulanza attendendo sino alle ore 3,45.
5.1. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte d'appello delle Marche ha motivatamente evidenziato, senza incorrere in alcun vizio logico, come la giovane vittima versasse in una condizione tale da imporre un intervento di soccorso, come era stato ben chiaro al P. , che si rese immediatamente conto che la situazione era molto seria. Al contrario l'imputato, ben cosciente dello stato della ragazza, che non era in grado di reagire ad alcuna sollecitazione, dopo aver abusato di lei si allontanava, lasciandola in balia di se stessa e quindi in una condizione di pericolo.
Al cospetto di una tale motivazione, la doglianza, oltre ad essere generica, è inammissibile sollecitando un sindacato sulla ricostruzione del fatto che non è consentito esercitare, come in precedenza chiarito, in sede di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla pena che determina in anni uno e mesi dieci di reclusione.
Rigetta il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014