Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31842
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata laddove aveva negato l'applicazione della diminuente all'imputato che, in riferimento a violenza compiuta in danno di una vittima precedentemente indotta in uno stato di ubriachezza, aveva comunque fornito un rilevante contributo nella fase esecutiva, compiendo personalmente atti invasivi della altrui libertà sessuale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31842
    Data del deposito : 2 aprile 2014

    Testo completo