Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 2
In tema di pornografia minorile, rientra nella nozione di "utilizzazione" di minori finalizzata a produrre materiale pornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., anche la condotta di formazione di immagini di organi sessuali di infradiciottenne, realizzata a sua insaputa o, comunque, senza acquisirne il consenso, al fine di soddisfare il piacere sessuale o di suscitarne lo stimolo, posto che i limiti alla punibilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico operano in via di eccezione e presuppongono, comunque, il valido consenso del minore.
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Commentario • 1
- 1. Produrre materiale pedopornografico è reato anche se non c’è richio di diffusioneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 13 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2024, n. 34588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34588 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |