Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagl05 165 /03 CONDOMIN Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20320/99 Cron.
1.11489 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - 1438.Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rep. - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.10/01/03 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA h sul ricorso proposto da: EO NA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO EO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GRILLENZONI ARTURO, COND PALAZZO DEL SOLE VIA CAIROLI 5 VARESE in persona Amm.re pto tempore SINAPI WALTER;
intimati avverso la sentenza n. 1565/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto .31 -1- Michele TRIOLA;
udito il P.M. Generale Dott. per rigetto. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso for -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 20 maggio 1994 AT LE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Varese in data 7 aprile 1994 e relativo al pagamento in favore del Condominio "Palazzo del Sole" di Varese, via Cairoli n. 5, di cui essa opponente faceva parte, della somma di lire 6.311.939, oltre interessi legali per spese di gestione, relativa al consuntivo 1992/1993 e del preventivo 1993/1994. AT LE deduceva di nulla dovere, sia perchè erano stati regolarmente effettuati i versamenti relativi alle gestioni 1991/1992 e 1992/1993, sia perché i contributi condominiali relativi alle gestioni dal 1979 al 1983, inglobati nel consuntivo 1992/1993, erano prescritti. I l condominio, costituitosi, resisteva alla opposizione, dando soltanto atto che in data 8 febbraio 1994 AT LE aveva effettuato un versamento pari a lire 767.000, per cui il debito della stessa era di lire 5.544.939. Con sentenza in data 20 dicembre 1996 il Tribunale di Varese condannava AT LE al pagamento di tale somma. 3 I giudici di primo grado ritenevano che fuori luogo AT LE lamentava la fraudolenta inserzione dei contributi relativi alle gestioni 1979/1983, pari a lire 3.863.091, nel rendiconto relativo al 1992/1993, non avendo impugnato la relativa delibera nel termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 cod. civ. Per quanto riguardava i versamenti che AT LE affermava aver effettuato a pagamento dei contributi dovuti per la gestione 1992/1993, dalla documentazione prodotta in giudizio si evinceva come, ad eccezione dell'importo di lire 767.000 versato росо prima del ricorso per decreto ingiuntivo, ogni altro versamento era stato detratto dal maggior debito della opponente. Le distinte di versamento prodotte documentavano la corresponsione di somme che risultavano essere state correttamente detratte dall'ammontare complessivo dovuto, mentre nessuna prova era stata fornita del fatto che si trattava di versamenti ulteriori rispetto а quelli già conteggiati а dedurre dell'amministratore condominiale e che, come tali, avrebbero dovuto essere scomputati dall'importo ancora dovuto da AT LE. Quest'ultima proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 11 giugno 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che l'eccezione di incompetenza del Presidente del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, sollevata con l'atto di appello - impregiudicato il problema della natura rituale od irritale dell'arbitrato era comunque assolutamente infondata, in quanto la sfera di applicazione dell'arbitrato, così come era previsto dal regolamento di condominio, riguardava esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione del medesimo regolamento ed ogni questione correlata, non certamente le controversie relative al pagamento dei contributi condominiali. Nel merito la Corte di appello di Milano: a) ribadiva che, non avendo AT LE 1137 cod. impugnato nel termine di cui all'art. civ., la delibera in data 27 ottobre 1993, non poteva lamentarsi del fatto che con la stessa fosse stato approvato anche il riparto millesimale dei rendiconti delle gestioni 1979/1983; a) ribadiva che l'appellante non aveva provato di avere pagato le somme al cui pagamento era stata condannata;
5 c) riteneva che l'eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, in quanto il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il credito presenta i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità e quest'ultima era ricollegabile alla approvazione della ripartizione dei consuntivi di spesa. Contro tale decisione AT LE ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano ritenuto che la clausola compromissoria di cui all'art. 14 del regolamento fosse riferibile anche alle controversie relative all'obbligo di pagamento di spese condominiali ed alla invalidità delle deliberazioni assembleari per avere deciso su questioni non inserite nell'ordine del giorno. La doglianza è infondata, in quanto la ricorrente non chiarisce da quali elementi sarebbe desumibile la erroneità della conclusione cui è giunta Corte di appello di Milano, basata sulla lettera dell'art. 14, cit. Con il secondo motivo la ricorrente deduce testualmente: — Omesso esame dei seguenti motivi d'appello e dei fatti decisivi in essi contenuti, in quanto la c.a. ha completamente ignorato: 1) che il condominio ha prodotto tardivamente nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera dell'assemblea straordinaria 6 maggio 1992 relativa a "ratei" di spese condominiali dal 1979 all'ottobre 1983, con la conseguenza che la domanda di pagamento di tali "ratei" era inammissibile ed andava respinta perché domanda nuova e comunque perché prescritta ai sensi dell'art. 2948 c.c. in accoglimento delle puntuali eccezioni sollevate dalla condomina;
2) che la delibera dell'assemblea ordinaria 27 ottobre 1993 (con la quale il condominio ha approvato assieme al consuntivo della gestione 1992/93 anche i "ratei" delle gestioni dal 1979 in tale consuntivo all'ottobre 1983 dopo averli “inglobati” fraudolentemente - V. sul punto cass. n. 280/77), è affetta da nullità assoluta per omissione nel relativo ordine del giorno (nostro doc. B d'appello) di tale argomento: "ratei" di dette gestioni condominiali "inglobati”; 3) che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo de quo, la condomina: 7 a- ha contestato i documenti allegati dal condominio al ricorso (e cioè: la delibera dell'assemblea ordinaria 27 ottobre 1993, il rendiconto annuale della gestione 1992/93, il preventivo della gestione 1993/94 e un estratto conto datato 25 gennaio 1994 così concepito: -1.6.1993 a saldo esercizio precedente da pagare lire 3.863.091; -1.7.1993 1^ rata ordinaria lire 811.00; -21.10.93 saldo gestione straordinaria 1991/92 lire 1.108.00; -1.11.93 rata straordinaria lire 220.00; -1.12.93 2^ rata ordinaria lire 946.000; -1.2.93 3^ rata ordinaria lire 945.000; esposte nel b-)ha inoltre eccepito che le somme detto estratto conto 24.1.1994 non erano dovute, avendo essa condomina pagato al condominio: I.
4.229.615 a saldo delle spese relative alle gestioni 1990/91 e 1991/92 e L.
4.989.000 a saldo delle spese relative alle gestioni 1992/93 e 1993/94 come risulta dalle quietanze che produceva contenenti dichiarazione di essa condomina ai sensi dell'art. 1196 C.C. del debito che ha inteso soddisfare (nostri doc. 2-3-4-5-6-7-8 di primo grado); 4) che il primo giudice assumendo che "nessuna prova è stata fornita da parte di chi ne aveva l'onere del fatto che trattasi di versamenti ulteriori rispetto a quelli già contestati a dedurre dall'amministratore condominiale e che come tali dovrebbero essere scomputati dall'importo azionato" ha posto in essere affermazioni sommarie ed apodittiche, prive di ogni dimostrazione sorgente da indagine sulle risultanze probatorie, e viziate da ultrapetizione. Il motivo è infondato. In ordine alla doglianza di cui al n. 1 è sufficiente osservare che la stessa ricorrente si era doluta del fatto che con la delibera 27 ottobre anche il riparto 1993 fossero stati approvati delle gestioni dei rendiconti millesimale 1979/1983, posta espressamente a fondamento della richiesta per decreto ingiuntivo, per cui non si comprende la rilevanza della asserita tardività della delibera in data 6 maggio dell'esibizione 1992. Per quanto riguarda la doglianza di cui al n. 2 va rilevato che con essa viene sollevata una questione estranea al contenuto della decisione impugnata, né la ricorrente denuncia una omessa pronuncia. 9 In merito alla doglianza di cui al n. 3 Va Osservato che la controversia verte sul pagamento dei contributi relativi al consuntivo del 1992/1993 e del preventivo 1993/1994, per cui non si comprende la rilevanza di pagamenti attinenti alla gestione 1991/1992. Per il resto la Corte di appello ha dato atto dei pagamenti parziali effettuati da AT LE, ma ha precisato che degli stessi l'amministratore aveva tenuto conto nel determinare il residuo debito. La doglianza di cui al n. 4 è inammissibile, in quanto diretta contro l'operato del giudice di primo grado. Con il terzo motivo la ricorrente deduce testualmente: Violazione degli artt. 1123, 1131, 2697, 2948 cod. civ., omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto la c.a. ha erroneamente accolta l'avversaria domanda fr di rimborso di somme che avrebbe erogate per le annuali gestioni condominiali del 1979 al 1983 l'amministratore NG IO cessato invece, dall'incarico nell'ottobre 1983, mentre, carenza di avrebbe dovuto respingerla per prescrizione legittimazione e comunque per 10 quinquennale ai sensi dell'art. 2948 C.C. (puntualmente dalla condomina eccepite), considerati la decorrenza della prescrizione stessa dall'ottobre 1983 data in cui l'amministratore NG IO cessato dall'incarico e l'interruzione della prescrizione avvenuta con il decreto ingiuntivo opposto notificato il 9 maggio 1994. Il motivo non può trovare accoglimento. La questione relativa al difetto di legittimazione attiva del condominio (la quale assorbe la questione della prescrizione del diritto al rimborso spettante al precedentei amministratore), infatti, risulta estranea al giudizio di merito, nel quale non è stato dedotto che alla attuale ricorrente sia stato chiesto il rimborso di somme anticipate negli anni 1979/1983 dal precedente amministratore. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo il condominio svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 10 gennaio 2003 11 Аралаш % IL CANCELLIERE C1 JA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma : BARTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la regintruzione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 16-6-03 serie 4 al n. 22485 versate € 160 0 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) CANCELLERIAAut CASSA