Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis, legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno mutato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen., con la conseguenza che l'art. 2 bis l. n. 575 del 1965, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 28096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28096 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 26/03/2015
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 675
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20842/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
IO IO;
IO AN N. IL 11/04/1934;
inoltre:
IO IO;
IO DA N. IL 25/09/1973;
RD TT N. IL 20/05/1943;
IO GA;
avverso il decreto n. 47/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato nei confronti di:
IO IO e IO AN, l'inammissibilità dei ricorsi di IO DA, IO GA e RD TT. CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza in data 23 aprile 2013 la corte d'appello di Napoli decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, sezione 6 penale, sentenza 24 febbraio 2011, per quello che qui interessa, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 6 maggio 2002, qualificava diversamente con effetto ex tunc ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imposta a IO AN e IO AN confermandone durata e cauzione;
revocava con effetto ex tunc il sequestro di prevenzione originariamente trascritto e la successiva confisca ordinando la restituzione all'avente diritto di tutti i beni oggetto della confisca.
La Corte di Cassazione con la sentenza indicata aveva annullato con rinvio il decreto della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato l'appello proposto dai IO avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 6 maggio 2002 applicativo della misura personale e patrimoniale di prevenzione, stabilendo che il giudice del rinvio dovesse ottemperare all'obbligo di chiarire, in sede rescissoria, e non con le asserzioni del tutto immotivate contenute nel provvedimento impugnato, ove traesse ragionevole fondamento il convincimento in ordine all'attualità della ritenuta pericolosità qualificata dei IO, ai fini dell'applicazione agli stessi della misura di prevenzione personale.
La sentenza di annullamento ha trattato anche il tema del rapporto di autonomia tra pericolosità non più attuale e misure patrimoniali, avuto riguardo alle più recenti modifiche normative al sistema della prevenzione e sul presupposto che, anche se i IO non fossero più portatori di una pericolosità attuale, con la conseguente impossibilità di applicare agli stessi una misura di prevenzione personale,ben potrebbe però essere loro applicata una misura di prevenzione patrimoniale, ha ritenuto che la Corte di merito dovesse, con motivazione apprezzabile, affrontare anche detta questione. Il giudice del rinvio, dopo aver affermato di condividere il principio secondo il quale alla confisca non si applica il principio di retroattività della legge penale ma quello, stabilito dall'articolo 200 codice penale in tema di misure sicurezza, che postula l'applicazione delle leggi vigenti al momento della decisione,ha attribuito rilievo alla data di emissione del decreto di impositivo della misura (maggio 2002). L'orientamento interpretativo prescelto, unitamente alla riscontrata assenza di attualità della pericolosità qualificata per IO AN, IO AN e L'AN TO all'atto dell'adozione del decreto impositivo ha indotto la corte territoriale a revocare il provvedimento di confisca dei beni per effetto dell'applicazione del principio tempus regit actum, disponendo la conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati. La misura di prevenzione personale nei confronti di IO AN e IO AN è stata confermata dal giudice del rinvio sulla scorta di elementi concreti dai quale desumere una loro pericolosità sociale ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli deducendo errata interpretazione delle norme che disciplinano la successione delle leggi nel tempo in materia di misure di prevenzione e in via subordinata l'omessa applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 con riferimento alla riconducibilità dei beni del proposto anche ai reati di cui agli artt. 629, 644 e 648 c.p.. Sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente applicato il noto principio giurisprudenziale secondo cui la previsione contenuta nella L. n. 94 delle 2009, che modificando la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzate prima dell'entrata in vigore della legge arbitrariamente limitando la retroattività della nuova normativa all'emanazione del decreto di primo grado, alla cui data si sarebbe cristallizzata la normativa da applicare, dichiarandone la inapplicabilità nelle successive fasi di impugnazione, attraverso un salto logico interpretativo svincolato da qualsivoglia riferimento normativo o sistematico IO AN, con due distinti ricorsi aventi analogo contenuto, deduce che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione del principio del devolutum del cosiddetto giudicato interno e dei limiti di valutazione propri del giudizio di rinvio sul punto della derubricazione di pericolosità. Sostiene che la pericolosità qualificata era il tema oggetto di verifica della nuova cognizione e non invece la pericolosità generica della quale mai si era dibattuto nei tre gradi del giudizio. Sottolinea come la Corte di legittimità ha pronunciato una decisione di annullamento con rinvio che ponga rimedio al rilevato e ripetuto "deficit motivazionale" in punto di valutazione dell'attualità della ritenuta pericolosità qualificata dei IO;
2. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e segg. e le seguenti L. n. 575 del 1965 per difetto assoluto di motivazione sulla ritenuta pericolosità semplice all'epoca di irrogazione della misura di prevenzione personale IO AD, IO AN e RD TO lamentano omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze avanzate nei motivi di gravame.
I ricorsi di IO AD, IO AN e RD TO sono inammissibili per carenza di interesse. L'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. In altri termini con il proposto gravame si deve intendere perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Ciò detto avendo la corte d'appello pronunciato la revoca del sequestro preventivo originariamente trascritto e della confisca, disponendo l'integrale restituzione di tutti i beni agli aventi diritto non esiste alcun interesse, nei termini sopra indicati, all'impugnazione del provvedimento. Il ricorso di IO AN è fondato nella parte in cui ha osservato che la corte d'appello di Napoli in sede di rinvio si è spinta oltre il limite tracciato della pronuncia di annullamento della corte di cassazione che ha limitato oggettivamente il potere del giudice del rinvio a procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di prova, tenendo conto dei principi affermati nella sentenza di annullamento, così ovviando al vizio di motivazione rilevato, concernente la verifica della pericolosità qualificata dei soggetti proposti.
Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, però, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. La diversa natura della pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale, affermata dalla corte territoriale in sede di rinvio, che, rispetto all'ipotesi di pericolosità qualificata accertata dal primo giudice, ha ritenuto sussistente in capo a IO AN e IO AN una pericolosità semplice non ha tenuto conto del thema decidendum devoluto che ha sempre avuto come oggetto specifico la sussistenza o meno di una pericolosità qualificata dall'appartenenza dei IO a contesti di criminalità organizzata di stampo camorristico. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio relativamente alla misura di prevenzione personale imposta a IO AN ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Il ricorso presentato dal Procuratore Generale è fondato. Le SSUU dì questa Corte con la sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Rv. 262602 hanno affermato che le modifiche introdotte nella L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, dalle L. n. 125 del 2008 e L. n. 94 del 2009,
non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 c.p., (le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione) con la conseguenza che la previsione contenuta nella L. n. 94 del 2009, che modificando la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 e dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, non ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. Le SS UU nella sentenza indicata hanno infatti precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile. Ciò detto deve rilevarsi che la decisione impugnata ha erroneamente applicato il richiamato principio giurisprudenziale, arbitrariamente limitando la retroattività della nuova normativa all'emanazione del decreto di primo grado, alla cui data si sarebbe cristallizzata la normativa da applicare. Ha affermato l'inapplicabilità della disciplina in argomento perché legislativamente prevista in epoca successiva rispetto al decreto impositivo del 2002 al quale occorreva fare riferimento per individuare la disciplina applicabile . Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio relativamente alle misure di prevenzione patrimoniali relative a IO AN e IO AN con trasmissione degli atti alla corte d'appello di Napoli per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IO AD, RD TO e IO AN che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle Ammende.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta pericolosità semplice di IO AN (misura di prevenzione personale).
Annulla con rinvio il provvedimento impugnato relativamente alle misure di prevenzione patrimoniali relative a IO AN e IO AN e trasmette gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015