Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti. (Fattispecie in cui un carabiniere aveva sentito del tutto casualmente, due imputati in stato di fermo, concordare tra di loro una deposizione difensiva dalla quale emergeva l'intento di nascondere fatti criminosi commessi).
Commentario • 1
- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2006, n. 12904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12904 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 16/02/2006
Dott. BRUSCO AR Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 319
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 034575/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MU AN, N. IL 05/05/1968;
2) MU DO, N. IL 06/03/1966;
3) TO RL, N. IL 23/04/1971;
4) TI AN, N. IL 21/09/1972;
avverso SENTENZA del 08/04/2004 di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO Gherardo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. OSSERVA
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza dell'8 aprile 2004, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Melfi emessa nei confronti di AL MU, NI MU, NC IL, AR TO e, assolto AL MU per uno dei capi di imputazione, ha confermato la responsabilità degli imputati per gli altri capi. In particolare ha ritenuto i due MU responsabili di associazione per delinquere, esclusa l'aggravante del numero delle persone;
il IL responsabile di associazione per delinquere e di vari furti, il TO di due furti. Contro la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
1. AL MU ha lamentato l'inosservanza della legge penale perché la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione del carabiniere LL. Questi, non visto, aveva ascoltato la conversazione che si svolgeva tra i due MU mentre si trovavano in caserma, lì portati a seguito di arresto e sequestro effettuato nei loro confronti, mentre dicevano che l'avrebbero fatta pagare ad un'altra persona. Sostiene il difensore essere inesatta l'affermazione della Corte che l'arresto sia un fatto al di fuori del procedimento;
ed inesatti i riferimenti fatti a sentenze di questa Corte, perché relativi a situazioni differenti. Paradossalmente, tali sentenze confermano che le dichiarazioni rese comunque nel corso del procedimento non sono utilizzabili. Ha lamentato poi la manifesta illogicità della sentenza, per aver ritenuto che le dichiarazioni di IL fossero intrinsecamente credibili, coerenti, articolate e non mosse da movente calunniatorio, ed esternamente riscontrate dalle dichiarazioni di IN. Sulla credibilità è omessa qualsiasi motivazione: IN ha dichiarato cose diverse da IL, e non vi è alcuna coerenza tra le affermazioni dei due. In ordine alla ricettazione di auto e stereo l'illogicità è data dalla inferenza:
è stato provato solo il possesso delle cose rubate, e si è ritenuto il dolo per non essere stata data dall'imputato una spiegazione plausibile. Inoltre è stata violata o erroneamente applicata la legge: non è stato allegato al fascicolo per il dibattimento il verbale dell'interrogatorio dell'imputato reso in sede di convalida, elemento a discarico.
2. Anche il primo motivo di NI MU riguarda la deposizione di LL. Le dichiarazioni dei MU sono state rese entro il procedimento penale, e in conseguenza non possono essere comunque utilizzate. Inoltre, quella di LL non può essere considerata testimonianza, bensì intercettazione, benché anomala (Cass., S.U. n. 36747 del 28.5.03), priva delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento, ed effettuata senza l'osservanza dell'articolo 268 c.p.p.. La dichiarazione di LL è stata assunta violando l'art. 15 Cost. e gli artt. 62 e 63 c.p.p.. La Corte ha poi errato nell'applicare l'articolo 62 c.p.p. anziché il 63 c.p.p.. Con il secondo motivo l'imputato assume che, esclusa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste e dei coimputati, doveva essere assolto dall'associazione a delinquere, non essendo stato dimostrato - al più - altro che la commissione di una pluralità di reati. Non è dimostrata l'esistenza di una struttura organizzata, la divisione dei compiti tra gli associati;
nulla si sa sui tempi e i modi di costituzione del sodalizio. Con il terzo motivo lamenta l'eccessiva gravità della pena, in considerazione della giovane età, dell'assenza di precedenti, della inutilizzabilità delle dichiarazioni di LL, del comportamento successivo al reato:
tutte circostanze che dovevano indurre a concedere le attenuanti generiche, con conseguente fissazione della reclusione in 18 mesi, anche per la scarsa rilevanza economica del fatto.
3. Due sono i ricorsi presentati da IL. Nel primo lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti il furto e dell'art. 605 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non convince nella ricostruzione dei fatti e nella parte in diritto, quando afferma che le dichiarazioni del IL sono attendibili. Lamenta che in sostanza il IL è stato condannato per le sue dichiarazioni, insufficienti a provare la responsabilità. Nel secondo ricorso, proposto insieme al TO, si premette che originariamente erano imputate 19 persone, ridotte in primo grado a cinque, di cui solo tre condannate per associazione. Ciononostante venne riconosciuta l'aggravante del numero delle persone (più di 10). La Corte d'Appello ha confermato l'aggravante per il solo IL, escludendola per i due MU, e ciò è paradossale. La motivazione è illogica nel ritenere la responsabilità delle IL, che avrebbe partecipato ad una associazione del tutto inesistente. Sostiene che il IL "operava alla guida dell'auto pulita che faceva da staffetta alle auto rubate mentre altri - ES UR, AP DA, si occupavano dello smontaggio delle auto e altri ancora - RI NI, AN TE e Di BI NA erano addetti ai contatti di potenziali acquirenti di pezzi di ricambio", ma illogicamente perché tutti i nominati sono stati assolti in primo grado. Ora, se le dichiarazioni confessorie del IL non sono state ritenute sufficienti per dimostrare la responsabilità dei coimputati, come possono essere sufficienti per dimostrare la sua, mancando di riscontri? Nè può essere considerato riscontro l'oggettivo aumento dei furti di auto nel periodo, come sostiene la Corte d'Appello. Illogica è la sentenza anche per aver escluso l'aggravante ai MU ma non al IL. Infine, la sentenza esclude le attenuanti generiche per i precedenti dell'imputato, senza considerare che sono lontani nel tempo e non gravi.
4. Quanto a TO, il ricorso lamenta che la sua pena sia stata solo lievemente ridotta, al contrario di quel che è stato fatto per gli altri;
che gli sono state negate le attenuanti generiche per i precedenti non buoni e specifici, mentre questi sono lievi e risalenti nel tempo. In realtà, la ragione dell'omessa concessione delle attenuanti sta nel fatto che altrimenti sarebbe scattata la prescrizione. Già nei motivi d'appello si era posta la questione relativa alla acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini in sede di interrogatorio, per la quale era stata proposta opposizione. È stato irrituale da parte del Tribunale interrompere la Camera di consiglio per procedere all'esame degli imputati, disponendone l'accompagnamento, quando il Pubblico Ministero aveva implicitamente rinunciato a tale atto. Essendo inutilizzabile il verbale di interrogatorio del TO nel corso delle indagini, a suo carico non rimane nulla.
La Corte d'Appello da in primo luogo atto che nel procedimento hanno rilievo le ammissioni di NC IL e RU IN, acquisite ex art. 513 c.p.p. ma inutilizzabili nei confronti degli altri imputati che non avevano prestato il consenso. Esposti i motivi d'appello, la Corte ha così dato ragione della sua decisione. Quando all'associazione per delinquere, il IL ha ampiamente descritto la medesima, rivelando l'esistenza di una sia pur tendenziale suddivisione di compiti: per esempio egli faceva da staffetta, con altri si occupava dello smontaggio delle auto, altri ancora contattavano i clienti, EL MU vendeva le auto, i due MU e Di OL commettevano i furti e IN vigilava, facilitato dal fatto di essere pastore, sulla grotta ove generalmente venivano custodite le auto. Altre persone ancora componevano l'organizzazione, il cui vincolo sociale era rafforzato dalla omertà interna, testimoniata dalle intimidazioni riferite dal IL. Questi è credibile, riscontrato dall'IN, dall'oggettivo improvviso aumento di furti nel periodo nella zona di Melfi, e dai rapporti tra gli imputati, spesso legati da parentela. L'indeterminatezza del programma criminoso emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalla ripartizione dei compiti. Tutto ciò dimostra la responsabilità del IL, da la cornice di riferimento dell'associazione e conferma l'esistenza dell'aggravante del numero delle persone, essendo più di 10 gli associati.
Aggravante che va tuttavia esclusa nei confronti dei MU per non aver questi consentito all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboranti.
La partecipazione all'associazione da parte dei MU trova prova sufficiente nella deposizione del CC LL, che aveva ascoltato in caserma, non visto, i medesimi che "concordavano di non ammettere nulla davanti ai militi in ordine alle autovetture rubate, per non compromettere l'organizzazione, e si confidavano reciprocamente i dubbi nutriti sull'IN, che sospettavano quale possibile delatore". La deposizione è utilizzabile, perché non viola l'articolo 62 c.p.p. in quanto riguarda dichiarazioni rese dall'indagato fuori dal procedimento (è citata una serie di decisioni di questa Corte, da n. 478 del 4.5.95/29.9.95 a n. 29711 del 7.5.03/16.7.03). Le dichiarazioni dei collaboranti fungono da meri riscontri, pur non necessari, alle affermazioni del carabiniere, e sono entro tali limiti utilizzabili, pur essendo state acquisite ex articolo 513 c.p.p. (Cass., n. 11626 del 23.6/13.11.00; n. 36501 del 22.5/ 31.100 2). In ordine alla ricettazione contestata ad MU AL, questi fu trovato in possesso di un auto provento di furto, con il numero di telaio contraffatto, con le targhe di un altro veicolo, senza documenti di circolazione, sulla quale era montato uno stereo pure rubato. L'imputato non ha dato spiegazione se non allegando all'impugnazione le giustificazioni che sostiene di aver fornito in sede di convalida, e cioè in un atto non acquisito al dibattimento e acquisibile solo a richiesta di parte. Poiché la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa indicazione della provenienza del bene (tra le tante citate, Cass., n. 2436 del 27.2/13.3.97), la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta dimostrata. La richiesta di attenuanti generiche è stata respinta per i precedenti penali e la personalità dell'imputato, determinato a vendicarsi di chi avesse collaborato con gli inquirenti. Analoghi argomenti sono esposti in ordine alla responsabilità di NI MU per la ricettazione di un'altra vettura a lui contestata, con la specificazione che la giustificazione di aver acquistato l'auto da un concessionario mal si concilia con la mancanza di documenti di circolazione. Anche per quest'imputato si è ritenuto - per gli stessi motivi esposti per AL - di non concedere le attenuanti generiche. Circa l'appello di NC IL, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, sostenendo che non è necessaria l'individuazione di riscontri, trattandosi di confessione, che costituisce di per sè piena prova (tra le tante sentenze citate, la più recente è Cass., n. 4790 del 13.1/22.5.97). Confessione peraltro attendibile in ragione di estensione, articolazione, precisione, tali da escludere che fosse frutto di una estemporanea decisione di confessare fatti insussistenti. I furti sono risultati effettivamente commessi, ed è insostenibile che egli si sia esposto alla pena e ad eventuali ritorsioni (non poteva prevedere che le sue dichiarazioni sarebbero divenute inutilizzabili) ammettendo reati non commessi. Il IL non merita, per la Corte d'Appello, le generiche per i precedenti anche specifici.
Per quanto riguarda l'appello di AR TO, il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sua condanna è basata sulla sua confessione, ed era rituale l'acquisizione del verbale di interrogatorio ai sensi dell'articolo 513 c.p.p., avendo il collegio di primo grado lecitamente interrotto la discussione per essersi accorto di non aver proceduto all'esame degli imputati (Cass., n. 1759 del 21.1/12.2.99; S.U., n. 1127 del 6.11/21.11.92; 19.8.93, Poluzzi, e art. 507 c.p.p.). Poiché il TO ha rifiutato l'esame, il verbale è stato acquisito, e la difesa non ha coltivato le obiezioni inizialmente sollevate. Anche per questo imputato i non buoni e specifici precedenti non consentono la concessione delle attenuanti generiche. La Corte precisa che il Procuratore Generale non ha consentito all'accordo sulla pena, perché la concessione delle generiche avrebbe determinato la prescrizione dei reati, con la realizzazione di finalità incompatibili con lo scopo dell'istituto. I motivi riguardanti la testimonianza di LL sono infondati. La difesa di NI MU, facendo riferimento alla motivazione della sentenza n. 36747 del 28/05/2003 delle Sezioni unite (pronunziata con riferimento ad una fattispecie diversa, nella quale si legge che "Non è utilizzabile come prova la registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale della polizia giudiziaria e rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate dei fatti o indagati, perché urta contro i divieti di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, art. 191 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 203 c.p.p.") afferma che nel caso di specie ci si troverebbe davanti ad una specie di intercettazione anomala e vietata. Tuttavia l'affermazione contrasta con una serie di pronunce di questa Corte, sia in generale sulla ammissibilità della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato (v. p.es. Cass., 1^, n. 25096 del 26/02/2004, Rv. 228642); sia con riguardo alla relazione tra le dichiarazioni e il procedimento (Cass., 6^, n. 6085 del 09/12/2003, Rv. 227599; 6^, n. 29711 del 07/05/2003, Rv. 225544; 5^, n. 2245 del 05/11/1998, Rv. 213074, secondo la quale il "divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p., ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato nel corso del procedimento;
detto divieto non sussiste, invece, in ordine a dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal Giudice di merito"); sia con riguardo al tema che qui specificamente rileva: Cass., 6^, n. 14239 del 15/12/2003 (dep. 15/04/2005), Rv. 231456 afferma infatti che "Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti". Cass., 5^, n. 552 del 13/03/2003 (dep. 12/01/2004), Rv. 227021, escludendo che rientri nella disciplina dell'art. 195 c.p.p. la dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, perché la fonte in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, afferma una regola valida anche per il caso in esame. Dalla giurisprudenza riportata risulta anche come sia esatto il riferimento che la Corte d'Appello ha fatto all'art. 62 c.p.p.. Sono infondate anche le lagnanze che riguardano l'utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati, la credibilità dei coimputati medesimi, la logicità della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere, dell'aggravante del numero delle persone e (secondo ricorso IL) alla diversa efficacia probatoria delle dichiarazioni del IL, a seconda che le stesse accusino il loro autore o terzi. Infatti la Corte d'Appello premette che le dichiarazioni rese dai "collaboranti" nel corso delle indagini preliminari non possono essere utilizzate nei confronti dei coimputati che non hanno consentito al loro uso;
le ritiene, pur citandole, non necessarie come riscontro alle parole di LL, ed effettivamente le usa soltanto nei confronti del IL, verso il quale sono invece utilizzabili, per argomentare l'esistenza degli elementi essenziali del reato. La loro utilizzabilità è esclusa quando si tratta di applicare ai MU l'aggravante del numero delle persone, ma è correttamente ammessa nella valutazione della posizione di chi le ha rese (anche con riguardo all'aggravante). L'osservazione circa un generico aumento dei furti nel periodo e nella zona cui si riferisce la contestazione, che non ha rilievo fintantoché non sia dimostrata la loro commissione da parte dei presunti associati, è tuttavia accompagnata da altre considerazioni riguardanti i rapporti tra gli imputati, tutti a vario titolo collegati tra loro, anche da vincoli di parentela. Inoltre, collegamenti tra alcuni degli imputati e alcuni dei furti commessi nella zona risultano dalla sentenza di primo grado, che confluisce con quella di secondo grado in un prodotto unico cui il Giudice di legittimità deve fare riferimento (purché le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme, Cass., 3^, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 221116). Il motivo di NI MU che residua, relativo alla misura della pena, è infondato da una parte perché muove dal presupposto - rivelatosi insussistente - dell'esclusione di sue responsabilità per il reato associativo;
dall'altra perché il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali e alla personalità dell'imputato, e la giurisprudenza afferma (Cass., 2^, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691) che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito;
ed inoltre (Cass., 6^, n. 7707 del 04/12/2003, Rv. 229768), che la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando manchi di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Quanto alla determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale, essa rientra nell'ampio potere discrezionale del Giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se valuta globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (Cass., 4^, n. 41702 del 20/09/2004 Rv. 230278). Sono infondati anche i motivi proposti da AL MU a proposito della ricettazione contestatagli e della mancata allegazione del verbale dell'interrogatorio reso in sede di convalida. Per quanto riguarda il primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata è logica e adeguata. Esposti i fatti (il MU fu trovato in possesso di un auto provento di furto, con il numero di telaio contraffatto, con le targhe di un altro veicolo, senza documenti di circolazione, sulla quale era montato uno stereo pure rubato) la Corte ne trae per logica deduzione la responsabilità del ricorrente applicando condivisibili massime d'esperienza e giurisprudenza non controversa (v. tra tutte Cass., 6^, n. 0 6753 del 04/06/1997, Rv 211014: "Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto). Per quanto riguarda il secondo profilo, il verbale dell'interrogatorio di garanzia può essere acquisto solo a richiesta di parte (art. 513 c.p.p., comma 1), e il ricorrente nemmeno prospetta che questa sia stata presentata.
Il ricorso proposto da IL individualmente è del tutto generico, e come tale non accoglibile (artt. 581 e 591 c.p.p.). Ma anche il secondo ricorso del IL, proposto in un unico atto con TO, è infondato. L'esclusione della responsabilità dei coimputati dipende dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni del IL nei loro confronti, dichiarazioni che sono invece utilizzabili per quel che riguarda la sua posizione. La considerazione vale sia per quanto riguarda la responsabilità che per quanto attiene al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone. La sentenza impugnata afferma che la confessione non necessita di riscontro, e tuttavia rileva l'esistenza del fatto che i furti che il IL ha confessato sono stati effettivamente commessi, e non si vede come il IL essere è stato a conoscenza se non vi avesse partecipato. Quanto alla lamentela relativa alle attenuanti generiche, vanno ripetute le considerazioni già svolte a proposito della posizione di NI MU.
In ordine al ricorso di TO, non è censurabile l'interruzione non della Camera di consiglio (come sostiene il ricorrente) ma della discussione (come precisato nel dettaglio dalla sentenza impugnata) per procedere all'esame degli imputati. Infatti, l'art. 523 c.p.p., consente di interrompere la discussione quando si ravvisi la necessità di assumere nuove prove di cui vi sia assoluta necessità, procedendosi in tal caso ai sensi dell'art. 507 c.p.p., "intendendo per prova nuova... non solo la prova sopravvenuta o successivamente scoperta, ma anche, e più semplicemente, la prova che non sia stata precedentemente disposta senza che, al riguardo, abbia alcun rilievo la distinzione tra prove "di merito" e prove "di rito", trattandosi di norme preordinate all'accertamento di elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale" (Cass., 3^, n. 1759 del 21/01/1999, Rv. 213069). Ma anche l'interruzione della camera di consiglio sarebbe consentita.
Cass., 4^, n. 27370 del 23/02/2005, Rv. 231729 ha affermato che la previsione che la deliberazione possa essere sospesa per assoluta impossibilità "non esclude l'ipotesi che il Giudice adotti una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove". Infondate sono anche le lagnanze in ordine alla allegabilità al fascicolo del dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato. Essendo stato ammesso l'esame, ed avendo l'imputato rifiutato di sottoporvisi, l'acquisizione è consentita in base all'art. 513 c.p.p. Le osservazioni relative all'entità della pena e alla concessione delle attenuanti generiche pure sono infondate. La motivazione riguardante la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti, infatti, è logica ed adeguata, ed anche per questo ricorrente vanno richiamate le considerazioni svolte trattando il ricorso di EL MU.
Tutti i ricorsi vanno quindi rigettati, con la conseguenza che i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006