Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di decreto che dispone il giudizio, la mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario del giudice non è motivo di inesistenza o di nullità, non prevista dall'art. 555 cod. proc. pen., ma solo di irregolarità dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/1999, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente del 21/12/1999
1.Dott. FEDERICO GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SEPE PAOLO " N. 3291
3.Dott. COLAIANNI NICOLA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 43407/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di SALERNOnei confronti di:
VITIELLO DOMENICO N. IL 03.06.1968
avverso la sentenza del 16.07.1999 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. Iannelli che ha concluso per annullamento con rinvio.
Con la sentenza sopra menzionata veniva dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza materiale e giuridica del decreto che disponeva il giudizio siccome emesso senza la sottoscrizione dell'ausiliario del giudice, prevista dalla lettera h) dell'art. 555 c.p.p..
Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Salerno, deducendo la violazione di questa norma e dell'art. 126 c.p.p., in quanto il detto vizio non è motivo di inesistenza o di nullità ma solo di irregolarità dell'atto.
Il ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata. La mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario non è compresa, infatti, tra le cause di nullità enunciate nell'art. 555 c.p.p., che indica come tali, oltre all'omissione del previo invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p., la carenza dei requisiti essenziali del decreto:
esatta individuazione dell'imputato, sufficiente e chiara enunciazione dell'imputazione, indicazione del pretore competente e delle modalità della comparizione, avviso nelle forme di legge della facoltà di nomina del difensore.
Nè essa determina una nullità di ordine generale: a) assoluta - a simiglianza della mancanza di sottoscrizione del pubblico ministero, denotante difetto di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale - perché la sottoscrizione di questo soggetto è essenziale agli effetti processuali del rinvio a giudizio dell'indagato in veste di imputato (art. 405 e 554 c.p.p.), mentre quella dell'ausiliario lo è solo ad un effetto documentale (art. 126 c.p.p.); b) relativa perché il decreto non rientra nel genere del verbale, per cui è richiesta (art. 142 c.p.p.) la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto e che di regola, ma non necessariamente (Cass.
9.12.1997 n. 3352, ced 210164), è l'ausiliario. A maggior ragione, infine, il vizio rilevato non determina l'inesistenza dell'atto: invero, l'affermazione contenuta nella sentenza delle sezioni unite 28 ottobre 1998, n. 13390 (ced 211904) - e già in parte della giurisprudenza precedente, richiamata nell'ordinanza 29.5.1997, n. 155, della Corte Costituzionale -, secondo cui in mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario il decreto non può dirsi "perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma", è funzionale alla determinazione della data dell'atto, rilevante al fine dell'interruzione della prescrizione. A parte l'arbitrarietà della decontestualizzazione, si osserva, peraltro, che l'atto riconosciuto imperfetto nondimeno sicuramente esiste e, se non privo dei requisiti tassativamente previsti a pena di nullità, è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge, mentre l'irregolarità, che dà luogo all'imperfezione, solo impedirà all'atto di conseguire quegli effetti ricollegati dalla legge all'elemento colpito da imperfezione (nel caso esaminato dalla sentenza delle sezioni unite, la determinazione della data ai fini del calcolo del termine di prescrizione).
Poiché nel caso in esame alla detta irregolarità nessun effetto è ricollegato espressamente dalla legge, deve riconoscersi - conformemente ad altre decisioni di questa Corte: Cass. 28.9.1999, p.g. in proc. Capuano;
5.10.1999, p.g. in proc. Cancro;
20.12.1999, p.g. in proc. Capozzolo - che essa non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto, purché il decreto, sottoscritto solo dal titolare dell'azione penale, sia ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato.
A questo principio si uniformerà il giudice di rinvio.
PQM
La corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2000