Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, di cui uno riguardi il delitto di associazione per delinquere, della quale non sia possibile determinare il luogo di consumazione, la competenza va determinata sulla base del criterio sussidiario indicato nell'art. 9 cod. proc. pen. solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a quello di consumazione dei reati-fine, che invece opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo. (Fattispecie in tema di conflitto negativo).
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e competenza territoriale: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 29160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29160 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1889
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 009663/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. NAPOLI;
ORDINANZA del 03/03/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Milano.
OSSERVA
1. - Il gip del tribunale di Milano solleva conflitto negativo di competenza per territorio rispetto al tribunale di Napoli, a proposito di una contestazione, riguardante numerosi imputati, dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, in relazione alla quale entrambi i giudici sono concordi nel ritenere l'impossibilità di determinare il luogo di consumazione del più grave reato associativo, mentre divergono nella individuazione dei criteri sussidiali di determinazione della competenza: il tribunale di Napoli ritiene che si debba far riferimento al più grave dei reati-fine contestati, e nell'ipotesi di pari gravita, a quello anteriormente commesso, che - nella specie - determinerebbe la competenza territoriale di Milano;
il gip di Milano, invece, ritiene che si debba far riferimento ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. e, procedendo via via per esclusione attraverso ciascuno di essi, che si debba pervenire alla individuazione della competenza sulla base della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvenuta, in questo caso, a Napoli. 2. - Questo collegio è consapevole di una certa oscillazione verificatasi nel tempo a proposito della individuazione della competenza territoriale nei casi come quello oggetto di questo conflitto. Tuttavia, attenendosi alla giurisprudenza nettamente dominante e seguita costantemente da questa sezione (per tutte, Sez. 1, 7 dicembre 2005, Saya, rv. 233359, nello stesso senso, implicitamente, Sez. 5, Sentenza n. 2269 del 12/12/2006, Tavaroli, rv. 236300), ritiene che il criterio sussidiario dettato dall'art. 9 cod. proc. pen. possa trovare applicazione soltanto nei casi in cui non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati fine e, nell'ipotesi che anche questi siano più di uno commessi in luoghi diversi, al più grave di essi o a quello commesso per primo. Nell'ipotesi che qui interessa il primo tra i reati fine contestati risulta commesso a Milano e pertanto va determinata la competenza territoriale di quell'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008