Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA “A” Richiesta cepis singo COPTE RIMA DI CASSAZIONE ЗНО 2 3108 11 dal Sig. UFFICIO COPIE per diritti L.600 Richiesta copia studio " 25 GEN 2001 dal Sig. D'AMATI 6000 IL CANCELLIERE IL CANCELLIER PU BLICA01 0 1 1 0 1 per diritti 29 GEN. 2001 il IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 CANCELLERIA 8621/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Mercurio Presidente Dott. Ettore Cron 426 CG073309 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. LIRE 3000. CANCELLERIA Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 22 no- Dott. Guido Vidiri Consigliere yembre 2000 Dott. Pasquale Picone ConsigliereUPHEMA DI CASSAZIONE 073310 UFFICIO COPIE Rilasciat 2 copia legale ha pronunciato la seguente: SENTENZA al Sig. Rizzo per diritti il16 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE società Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. Prof. Edoardo Ghera che, unitamente all'avv. Prof. Vito Bellini lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente r
contro
BA LU, elettivamente domiciliata in Roma, via G. B., Mar- tini, (studio avv. Roberto Rizzo), presso l'avv. Roberto Rizzo: the la dagli avut: Sergio Gallano e Luciano Villena to rappresentare difesce giusta delega in atti;
4809 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DIRITTI DI Richiesta copia studio MUGGIA dal Sig. per diritti L. 6000 #1 - 5 FEB. 2001.. - controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 5674/98, decisa il 5 marzo 1998 e pubblica- ta il 16 maggio 1998, resa dal Tribunale di Milano nel procedimen- to n. 601/97R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Vito Bellini per la società ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Milano ha accolto la domanda subordinata proposta da *.. BA LU che aveva chiesto in tesi la declaratoria di il- legittimità del licenziamento a lei intimato dall'Ente Poste Ita- liane per raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione utile ai fini pensionistici e in ipotesi la condanna della parte dato- riale a corrispondere l'indennità di preavviso. Ha interposto appello l'Ente Poste e in esito il Tribunale di Mi- lano, con sentenza n. 5674/98, emessa in data 5 marzo - 16 maggio 1998, ha respinto il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, ha motivato la decisione. Ha osservato che la tardività dell'impugnazione del licenziamento rispetto al termine stabilito all'art. 6 legge 604/66 ha effetto al solo fine della tutela reale o obbligatoria del posto di lavo- ro, non anche per quanto attiene al diritto a percepire 2 l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha affermato ancora essere illegittima la clausola di cessazione raggiungimento automatica del rapporto di lavoro prima del dell'età di anni 65. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società Poste Italiane S.p.A. (già Ente Poste Italiane) con atto notificato in data 5 maggio 1999; deduce a sostegno tre motivi. BA LU resiste con controricorso notificato in data 11 giugno 1999. La Società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione ed errata applicazione ed interpretazione dell'art. 6 legge 604/66. Si afferma che la tardiva impugnazione del licenziamento deve riflettersi anche sulla spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge e di contratti collettivi, in particolare artt 6, 7 e 8 legge 29 gennaio 1994 n. 71, 12, 14 e 15 Preleggi. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione ed errata applicazione ed interpretazione degli artt. 2118, 1353 CC, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 6 legge n. 71/94. 3 È preliminare l'esame del secondo e del terzo motivo, dovendosi licenziamento ingiustificatoverificare se ricorra l'ipotesi di ovvero altra causa di risoluzione automatica del rapporto di lavo- IO, tale da rendere inapplicabile la disciplina dettata all'art. 2118 cc. La società ricorrente concentra nelle due articolate doglianze le censure più volte prospettate in ordine alla vicenda del colloca- mento a riposo dei dipendenti che hanno raggiunto i quaranta anni di contribuzione utile ai fini pensionistici. L'esame delle ragioni così prospettate va unitariamente compiuto per una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte. Si impone anzitutto la ricognizione dei dati normativi in tema di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azien- da autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d. 1. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati ema- nati con d.p.r. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la 4 ے ہ cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto da- tore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del re- sto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in SO- cietà per azioni ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 487/1993, come mo- dificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, dell'art. 1 D.L. 6 maggio 1994, rende inapplicabile il disposto n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio . 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformatin 1994, in enti pubblici economici o in società di diritto privato, di- stingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole con- troversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vi- genti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino 5 alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rap- porto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscus- So che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una norma- tiva particolare. Si deve ora esaminare la questione della così detta "delegifica- zione" della regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfetta- mente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comu- ne, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza del- la fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel 6 periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comu- ne;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto ° essodeterminati aspetti di (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tec- nico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben di- verse previsioni legislative in altri settori, nei quali la così detta delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, real- mente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incide- re, sia pure con il limite della salvezza del trattamento prece- dente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessa- zione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di tra- sporto siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica l'art. 1, se- condo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costi- tuzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integra- tive dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione 7 نم nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regola- menti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attua- "1le dei dipendenti (cd. contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va lavoroascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connes- sione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rappor- ti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al com- plesso di regole specifiche dettate dal Decreto Legislativo n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione col- lettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrat- tuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali in- trodotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed econo- mico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia con- 8 trattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del re- sto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se dallenon quelli posti dal Decreto Legislativo 29/93, norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga om- nes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo preci- se procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattua- le e i rapporti tra contratti di diverso livello. Sulla base dei principi sopra enunciati può essere affrontata e risolta la questione dell'efficacia della clausola collettiva di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavo- ro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della ge- rarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per 9 l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conse- guimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti 1. n. 108 del 1990). di lavoro (art. 4, comma 2, previsione dell'art. 6, comma 7, D. L. Ne consegue che alla 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il tratta- mento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire porta- ta circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusiva- mente determinato da fonti eteronome (la legge e le così dette fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattui- re condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In par- ticolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di la- 10 voro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conse- guenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più fre- quenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione colletti- con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano va, imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessa- ria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con speci- ficazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa su- bordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei ti- pi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identifi- cati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il con- tratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse al- la cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto median- te il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contrat- to a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della 11 rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espres- sa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato in- serire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 C.C.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto con- trattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attra- verso la pattuizione di termini о di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individua- li e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte preci- sato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei non può operare l'auto-dipendenti di enti pubblici economici) maticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la ri- 12 Л soluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 e 2119 c. c., ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabi- le, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal da- tore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipen- denti ENEL). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di la- voro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere de- stituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomenta- zioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato unaad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automati- 13 ca del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, me- diante la previsione della sua cessazione automatica, senza biso- gno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di si- mili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del con- tratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rap- porto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nul- lità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavora- tori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di dirit- to comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione 14 Л pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle presta- zioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzia- nità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di re- cesso da parte dell'azienda postale. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scaden- za di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipula- to e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conse- guente disdetta, non -sono applicabili tenuto conto della spe- cialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contrat- to di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugna- zione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto né la norma dell'art. 6 del- la legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del la- voratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegra- zione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anzi- 15 (con un atto nel quale non é assolu- ché limitarsi a comunicare licenziamento) la disdetta per scadenza tamente ravvisabile un del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeter- un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le minata del rapporto (Cass., sez. successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richia- mati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si li- mitano a adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estin- zione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento conside- rato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa del- la nullità della clausola collettiva che tale estinzione contem- pla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di re- cedere dal rapporto. Ma nel giudizio di merito non è stato accertato se l'azienda po- stale si è limitata, nella comunicazione inviata alla BA, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione au- tomatica del rapporto al compimento della prevista anzianità con- tributiva o se la comunicazione stessa contiene una manifestazione di volontà di recedere comunque dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non possa ri- tenersi automatica. Notevolmente divergenti sono invero le regole da applicare quando non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattuali- 16 tà del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. La cessazione delle prestazioni lavo- rative non determinata da un negozio di recesso posto in essere dal datore di lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto, rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto, non consente infatti l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2118 cc in tema di preavviso e di indennità equivalente poiché il relativo diritto necessariamente presuppone che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di estinguere il rapporto e non la semplice interruzione della fun- zionalità di fatto del medesimo. La domanda subordinata, avente ad oggetto la spettanza del dirit- to al preavviso e della relativa indennità sostitutiva risulterà quindi priva di fondamento qualora risulti accertato in fatto che, non essendo giuridicamente configurabile un recesso, non può com- petere il diritto al preavviso, che necessariamente presuppone che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di estinguere il rapporto e non la semplice interruzione della funzionalità di fat- to del rapporto. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, designato come in dispositi- il quale valuterà, sulla base degli atti acquisiti, se parte VO, datoriale si è limitata, nella comunicazione inviata alla Trabat- toni, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazio- ne automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità 17 contributiva o se la comunicazione stessa conteneva una manifesta- zione di volontà di recedere ugualmente dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potes- se ritenersi automatica. Detto giudice deciderà quindi la causa, in esito a tale accerta- mento, sulla base dei principi di diritto sopra precisati;
si pro- nuncerà anche in ordine alle spese di lite. Rimane assorbito il primo motivo, essendo pregiudiziale l'indagine di fatto sopra specificata. Invero l'insussistenza di un recesso da parte del datore di lavoro può escludere qualsiasi onere di impugnativa da parte del lavora- tore e rendere irrilevante l'esame della questione se il preavviso possa essere richiesto anche da parte di chi ha fatto acquiescenza al licenziamento.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano. Roma, 22 novembre 2000 шешь IL PRESIDENTE Entre I хвиль зе , D سوها DI BOLLO SSA IL CONSIGLIERE ESTENSORE 10 , TA Phi-le CANCELLED . 3 T ESA 3 R POSTA 5 'A I SP . L L N E N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D G 3 IM I O -7 S DA A 1-8 SEN Depositata in Cancelleria D ESENTE , E 1 I O A S 25 GEN. 2001 ISTR G O oggi, Olive ITT G E G L RE I A IL COLLABORATORE M D LA E C R DI CANCELLERIA L P E U D S E T R O C