Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In tema di reati commessi da più autori in concorso, non si verifica lo spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi, difettando, in caso contrario, l'unità del processo volitivo.
Commentario • 1
- 1. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 23591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23591 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2 35 9 1 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/05/2008
SENTENZA
N. 1579108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CANZIO GIOVANNI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CORRADINI GRAZIA
N. 005727/2008 11 2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO 11
4.Dott. CASSANO MARGHERITA Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da sexcoufl 1) GIP TRIBUNALE NOLA- CONFLITTO-
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE BIELLA
ORDINANZA del 07/02/2008
GIP TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite te conclusioni del P.G. Dr.
رسل
-- SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 5.727/2008 R.G. Udienza del 27 maggio 2008
Udito, altresì, in camera di consiglio, il rappresentante del
Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci, sosti- tuto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'affermazione della competenza del
Tribunale di Biella, limitatamente alle posizioni in conflitto.
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Ricorso n. 5.727/2008 R.G. Udienza del 27 maggio 2008
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Rileva 1.-Con sentenza, deliberata il 15 giugno 2006 e depositata il 16 giu- gno 2006, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Biella ha declinato, in favore del Tribunale di Napoli, la propria competenza in ordine al processo a carico di IL NO, TU GI, Luc- chiari NO, CA ON, IS GI, EL LO, VA Al- do, AN ES, DI AN, BI LO e VA
EL, imputati tutti (tranne BI, DI e AN) del delitto di associazione per delinquere per la commissione di delitti contro il pa- trimonio, consistenti in furti di veicoli di trasporto e di merci, in Biella e altrove, dal 2004 con permanenza in atto (capo A) e taluni di es- si di vari delitti di furto (tentato o consumato), commessi in San Vita- liano il 12 febbraio 2004 (capo H) e, in epoca successiva, fino al 13 a- gosto 2004, in Mottalciata (capi B e C); in Fagnano Olona (capi D e G), in Fontevivo (capo E), in Felino (capo F), in Tradate (capo I), in Salso- maggiore Terme (capo L), in Cassano Magnago (capo M) e in Marnate
(capi N e O).
Il giudice della udienza preliminare ha motivato: i reati sono tutti con- nessi tra loro (senza peraltro indicare il motivo della connessione); tra i delitti perpetrati quelli di maggiore gravità sono i furti (consumati), pu- niti con la pena della reclusione fino a dieci anni;
il primo furto, per or- dine di tempo (capo H), è stato commesso nel circondario di Napoli [rec- tius: di Nola]; la competenza spetta, pertanto, a' termini dell'articolo 16, comma 1, C.P.P., a quel Tribunale per tutti i reati, compreso quello asso- ciativo, e anche nella ipotesi della esclusione, rispetto ad esso, della connessione, in quanto (pacificamente) non è possibile determinare il luogo della costituzione della associazione, sicché soccorre, comunque, il criterio sussidiario del luogo di commissione del primo dei reati fine.
2. - Resiste alla declinatoria, limitatamente alle posizioni degli imputati IL, EL, TU e VA EL, il giudice della udienza preli- minare del Tribunale di Nola, mediante ordinanza del 7 febbraio 2008, con la quale solleva conflitto negativo di competenza.
Il giudice proponente obietta: gli imputati anzidetti non rispondono del furto commesso in San Vitaliano il 12 febbraio 2004; la VA è esclusi- vamente imputata del delitto associativo;
lo spostamento della compe-
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* * * Udienza del 27 maggio 2008 Ricorso n. 5.727/2008 R.G.
tenza per connessione non opera se i reati in continuazione non sono stati commessi, tutti, dai medesimi imputati;
conseguentemente la competenza spetta al Tribunale di Biella: quanto alla VA, perché in quel circondario è stato commesso l'unico reato a lei ascritto (quello as- sociativo); quanto agli altri tre (Aviabile, EL e TU), perché il primo dei furti di cui sono imputati, è stato perpetrato in Mottalciata, (nel circondario di Biella).
3. Con memoria, recante la data del 19 maggio 2008, intempestiva- mente pervenuta il 22 maggio 2008, l'avvocato Mario Rizzoli, nell' inte- resse degli imputati CC, EL e VA EL, insta per la compe- tenza del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento di eccezione difen- siva di incompetenza proposta al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Nola. Il difensore sostiene: secondo indici presuntivi in quel circondario ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo;
gli imputati non sono responsabili del furto in San Vitaliano;
si tratta, piuttosto, di ricettazione. 4.- Il conflitto, ammissibile in rito, in quanto entrambi i giudici ricu- sano di prendere cognizione dei medesimi reati nei confronti degli stessi imputati, deve essere risolto nei termini che seguono.
È appena il caso di rilevare che le deduzioni del difensore in ordine al delitto di cui al capo sub H) e in ordine alla relativa competenza, non meritano di essere prese in considerazione, in quanto concernono reato diverso da quelli oggetto del conflitto in esame.
Giova, quindi, premettere - per quanto rileva a fini della risoluzione del presente conflitto la rassegna dei seguenti principi fissati da questa
-
Corte in tema di competenza:
a) innanzitutto, circa la attribuzione primaria di competenza per i de- litti associativi, "se [per] il delitto di associazione per delinquere, rea- to di natura permanente che si consuma nel momento e nel luogo di costi- tuzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, difetta la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e pre- suntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati (Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 35229, Mercado Vasques Graciela, non massimata;
cfr. inol- tre: Sez. V, 12 dicembre 2006, n. 2269, Tavaroli, massima n. 236300 e
Sez. I, 7 dicembre 2005, n. 45388, Saya, massima n. 233359);
b) in materia di reati commessi da più autori in concorso non si veri- fica lo spostamento della competenza per connessione prevista
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- SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza del 27 maggio 2008 Ricorso n. 5.727/2008 R.G. ***
dall'articolo 12 lettera b) C.P.P. qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi dei vari reati, difettando, in caso contrario, "l'unità del processo volitivo" (v. Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495, Archinà, massima n. 212270, cui adde Sez. III, 26 novembre 1999, n. 2731,
Bonassisa, massima n. 215762; Sez. I, 12 marzo 2003, n. 19537, Piffe- ri, massima n. 224389; e, più recente, Sez. I, 13 dicembre 2007, n.
3968/2008, Borrella, non massimata).
Tanto premesso deve rilevarsi riguardo al caso in esame:
c) non forma oggetto di specifica contestazione da parte del giudice di Nola ed è, pertanto, fuori discussione - che, a fronte della generica in- dicazione contenuta nel relativo capo di imputazione (scilicet: "in Biella e altro territorio del Nord Italia"), non è stato possibile determinare il luogo preciso della commissione della associazione per delinquere;
d) entrambi i giudici in conflitto concordano nel ritenere che il medesi- mo disegno criminoso avvinca i reati commessi dai medesimi coautori ed escludono il ricorso alle regole suppletive di determinazione della competenza, stabilite dal codice di rito (articolo 9 C.P.P.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati e delle emergenze processuali rilevate risulta evidente che la connessione, derivante dalla conti- nuazione, opera, ai fini dello spostamento della competenza, non già in relazione a tutti i reati del processo - atteso che tutti i reati non so- no comuni a tutti gli imputati - bensì esclusivamente:
a) nell'ambito del gruppo dei delitti di cui ai capi sub B), C) e D);
b) nell'ambito del gruppo dei delitti di cui ai capi sub G), H), I) e L).
I soggetti imputati del concorso nei reati del primo gruppo sono, infatti, diversi sia dai compartecipi del secondo gruppo che dai compartecipi degli altri delitti.
Resta, così, escluso dalla connessione il delitto associativo sub A), per il quale soccorre il criterio sussidiario indicato.
E restano, altresì, esclusi i delitti di cui ai capi sub E) e F), per i quali trova applicazione il criterio primario di determinazione della competen- za, ai sensi dell'articolo 8 C.P.P., del locus commissi delicti.
È, poi, appena il caso di aggiungere che i residui delitti di cui ai capi sub M), N) e O) per i quali il giudice della udienza preliminare del Tribu- nale di Nola ha ritenuto la competenza declinata dal giudice di Biella, non costituiscono oggetto del conflitto negativo di competenza in esame, sicché, riguardo ai medesimi, questa Corte regolatrice non adotta alcu- na statuizione, non potendo sindacare ex officio l'operata attribuzione di competenza, laddove nessuno dei giudici di merito ha proposto con- flitto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 5.727/2008 R.G. Udienza del 27 maggio 2008
Consegue, pertanto, la attribuzione:
al tribunale di Nola della competenza in ordine al delitto associativo
(capo A) nei confronti di tutti i relativi imputati, in virtù del criterio sus- sidiario, in funzione del luogo della commissione del primo, per ordine di tempo, dei reati fine (capo H), commesso appunto in San Vitaliano, il 12 febbraio 2004 (ferma la competenza affatto pacifica di detto Tribu- nale pel furto de quo – in virtù del criterio primario di determinazione della competenza e ai sensi dell'articolo 16 C.P.P., per i delitti ' connessi per motivo di continuazione, successivamente perpetrati dai medesimi compartecipi del primo furto - CC, IS, CA, VA Aldo, BI, DI e AN - in Fagnano Olona il 12 giugno 2004, capo G;
in Tradate l'11 giugno 2004, capo I;
in Salsommaggiore Terme il 21 giugno 2004, capo L);
- al tribunale di Biella della competenza in ordine ai delitti di furto commessi, in concorso tra loro, da TU, Aviatabile, IS e EL in quel circondario, in Mottalciata il 18 febbraio 2004 (capo B) e l'8 ma- rzo 2004 (capo C), nonché per connessione, ai sensi dell'articolo 16 C.P.P., dell'ulteriore furto perpetrato dai medesimi compartecipi in con- tinuazione i Fagnano Olona il 6 marzo 2004 (capo D);
- al tribunale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) della competenza in ordine ai delitti commessi, in concorso, da CC, EL, Sciuc- cati e VA Aldo in quel circondario: in Fontevivo il 5 giugno 2004 (capo
E) e in Felino il 6 giugno 2004 (capo F);
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Nola, in ordine ai reati di cui ai capi A), G), H) ed L); del Tribunale di Biella, in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D); e del Tribunale di Parma (sezione distaccata di Fiden- za), in ordine ai reati di cui ai capi E) ed F).
Ordina la trasmissione di copia degli atti ai Tribunali di Biella e di Par- ma, nonché la restituzione degli atti, in originale, al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, addì 27 maggio 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Massimo Vecchio) (Giovanni Canzio) Addamimus Vecchio
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 GIU 2008
CANCELNERE Pietro Bi Meo T
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