Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2017, n. 9133
CASS
Sentenza 12 dicembre 2017

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In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.

Nel giudizio di legittimità, l'esercizio del potere della Corte di cassazione di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione è condizionato alla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio sopra enunciato in quanto la diversa qualificazione giuridica dei fatti, operata dalla Corte medesima, era stata rappresentata, nel giudizio di cassazione, dal procuratore generale nel corso della sua requisitoria ed era stata oggetto di discussione, all'esito della quale le parti avevano rassegnato le loro rispettive conclusioni).

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all'art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 440 cod. pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società gestrice di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell'acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva - la gastroenterite - che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2017, n. 9133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9133
Data del deposito : 12 dicembre 2017

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