Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve necessariamente avere potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia idoneità a nuocere alla salute. (Nella specie, concernente l'applicazione di una misura di cautela personale, si è ritenuta la sussistenza del reato nel versamento di vetriolo presso la sorgente di un fiume, finalizzato a raccogliere pesci da destinare all'alimentazione)
Commentari • 3
- 1. Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentarihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …
Leggi di più… - 2. Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentarihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La tutela penale della contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è contemplata negli artt. 439 e 440 che sono le fattispecie dolose alle quali l'art. 452 associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose. La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incriminazioni. Le ipotesi di «avvelenamento» …
Leggi di più… - 3. Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2006, n. 35456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35456 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/09/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio AN - Consigliere - N. 2694
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019728/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS CO, N. IL 14/06/1971;
2) AN VA, N. IL 12/08/1982;
3) AN IN, N. IL 08/07/1982;
avverso ORDINANZA del 11/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. Monetti Vito;
udito il difensore avv. PERARE Cosimo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'11 aprile 2006 il Tribunale del Riesame di Taranto in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN AN, OS RA e CH VI, avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Taranto che aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché indiziati di avere, in concorso tra loro avvelenato con vetriolo parte del fiume Galeso al fine di raccogliere i pesci ivi esistenti da destinare all'alimentazione (artt. 110, 81, 439 e 440 c.p.) sostituiva la misura predetta con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del Riesame rilevava che il quadro indiziario acquisito indicava che i tre indagati erano stati sorpresi mentre versavano la sostanza velenosa (risultata dagli esami solfato di rame idrato, altamente tossica) nei pressi della sorgente del fiume Galeso;
essi erano muniti di reti per la raccolta dei pesci e di altri quantitativi della stessa sostanza, destinata evidentemente a ripetere la stessa operazione in altri punti dello stesso corso d'acqua. Il Tribunale del Riesame riteneva non credibile la versione fornita nell'immediatezza del fatto dai tre indagati, che avevano asserito che intendevano raccogliere il pesce esclusivamente per uso personale, considerate le dimensioni delle reti di cui erano in possesso e le quantità della sostanza velenosa rinvenuta sia nell'autovettura in uso agli stessi, sia presso il domicilio del Faiano.
Il Tribunale riteneva la sussistenza di esigenze cautelari in relazione alla ipotesi di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), da ritenere assicurate attraverso la misura degli arresti domiciliari, tenuto conto dello stato di incensuratezza dei prevenuti. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione la difesa dei tre indagati rilevando la violazione di legge e la illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata prospettata l'ipotesi di tentativo di avvelenamento (artt. 56 e 439 c.p.) senza che in concreto si fosse raggiunta la prova della pericolosità della condotta contestata, posto che la dannosità della sostanza era stata indicata solamente in via eventuale e a seguito di bioaccumulo, ossia attraverso l'ingestione della stessa ripetuta nel tempo. Peraltro le analisi eseguite dall'ARPA avrebbero riscontrato l'assenza di un significativo aumento dello ione solfato, sicché non sarebbe ipotizzabile alcun concreto e serio pericolo per la pubblica incolumità.
Illogica e contraddittoria sarebbe infine l'ordinanza sul punto della intenzione degli indagati di destinare al commercio gli eventuali pesci che sarebbero stati raccolti e della presenza di altri quantitativi di solfato di rame idrato.
I ricorsi sono infondati e meritano il rigetto.
In relazione alla configurabilità del reato contestato, questa Corte ha ritenuto che "L'avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute". (Cass. Sez. 4^, 8 marzo 1984, ric. Bossi, RV. 169990). Nella specie non vi è dubbio, secondo la valutazione del Tribunale del Riesame, che la sostanza in sequestro sia nociva per l'alimentazione, in quanto riconosciuta di elevata tossicità e quindi dannosa per la salute non soltanto in caso di sua diluizione nelle acque di un fiume, ma anche se presente in organismi acquatici entrati in contatto con la stessa, da destinare all'alimentazione. Non assume quindi rilevanza il grado di concentrazione di detta sostanza, purché, come ha affermato la già citata giurisprudenza di legittimità, essa sia potenzialmente nociva per la salute. I rilievi formulati in relazione a tale aspetto dalla difesa non hanno quindi alcun pregio;
gli altri profili dedotti, secondo i quali i pesci raccolti non sarebbero stati destinati al solo uso personale non valgono ad escludere la sussistenza del reato, poiché la norma in questione non richiede che l'avvelenamento delle acque o delle sostanze destinate all'alimentazione possa pregiudicare la salute di un numero indeterminato di soggetti, essendo sufficiente anche la possibilità di avvelenamento di un numero limitato di persone. Nè è richiesto che l'acqua o le sostanze destinate all'alimentazione siano poste in commercio.
Nella specie, quindi, l'ordinanza impugnata appare immune da censure sul piano del presente giudizio di legittimità.
I ricorsi meritano quindi il rigetto.
Segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006