Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2006, n. 35456
CASS
Sentenza 26 settembre 2006

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Ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve necessariamente avere potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia idoneità a nuocere alla salute. (Nella specie, concernente l'applicazione di una misura di cautela personale, si è ritenuta la sussistenza del reato nel versamento di vetriolo presso la sorgente di un fiume, finalizzato a raccogliere pesci da destinare all'alimentazione)

Commentari3

  • 1Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …

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  • 2Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La tutela penale della contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è contemplata negli artt. 439 e 440 che sono le fattispecie dolose alle quali l'art. 452 associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose. La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incriminazioni. Le ipotesi di «avvelenamento» …

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  • 3Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

    In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2006, n. 35456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35456
Data del deposito : 26 settembre 2006

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