Articolo 440 del Codice di procedura civile
Articolo 391 bisArticolo 391 quater
Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
Art. 440.
(( (Appellabilita' delle sentenze). )) ((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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