Provvedimento: […] 4. Controparte_1 depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. 5. All'udienza del 26 giugno 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo. 6. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 440 cpc, sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82. 7. Nel caso di specie, il valore della controversia è di € 7,62, perché tal è quello dichiarato dall'appellante e, comunque, perché a tanto ammonta il credito di cui l'appellante chiede l'attribuzione (v. artt. 10 e 14 cpc. V. ricorso originario e ricorso di appello, entrambi all'ultima pagina).
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