Versione
21 aprile 1942
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12 dicembre 1973
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Art. 440.
(( (Appellabilita' delle sentenze). )) ((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))
(( (Appellabilita' delle sentenze). )) ((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))
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- 1. Appellabilità delle sentenzeAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29.614834
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo I Delle controversie individuali di lavoro Sezione II Del procedimento Par. 1 Del procedimento di primo grado Art. 440 c.p.c. Appellabilità delle sentenze. 1.Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
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Giurisprudenza • 117
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 30/07/2024, n. 2532Provvedimento: […] 4. Controparte_1 depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. 5. All'udienza del 26 giugno 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo. 6. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 440 cpc, sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82. 7. Nel caso di specie, il valore della controversia è di € 7,62, perché tal è quello dichiarato dall'appellante e, comunque, perché a tanto ammonta il credito di cui l'appellante chiede l'attribuzione (v. artt. 10 e 14 cpc. V. ricorso originario e ricorso di appello, entrambi all'ultima pagina).Leggi di più...
- diritto del lavoro·
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- art. 13 D.P.R. n. 115/2002