Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
Il reato di corruzione o adulterazione di acque si configura anche nell'ipotesi in cui il corrompimento venga operato su acque non originariamente pure dal punto di vista chimico o batteriologico; mentre l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, di modo che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta senza la necessità che sia specificamente voluto l'evento della messa in pericolo della salute pubblica. (Nella specie il corrompimento si era verificato attraverso lo smaltimento fino alla falda acquifera di rifiuti tossici).
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- 1. Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentarihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …
Leggi di più… - 2. Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41983 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO US - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1038
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023218/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA MA n. il 16/06/1928;
2) VA RI n. il 29/11/1956;
3) VA IC n. il 18/09/1958;
4) CH EL n. il 20/07/1962;
5) CH OR n. il 07/12/1963;
6) LA EL n. il 13/06/1944;
7) LA NI n. il 25/07/1963;
8) DI NO NI n. il 04/10/1938;
avverso SENTENZA del 06/04/2004 CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. MARTUSCIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Di NO e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv.ti A. Corte in sost. dell'avv. G. Andreis per NO IO, NO NR e NO MI;
l'avv. C. Petrone per IO EL;
l'avv. s. Maggio per IO AL;
l'avv. V. Maiello per IN NG e l'avv. M. Rossetti per IL NN, i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza in data 03/04/2002, emessa a seguito di giudizio abbreviato, la Corte di Assise di Taranto dichiarava gli attuali imputati NO IO, NO NR, NO MI, IO EL AL, IN NG, IL NN e Di NO NN colpevoli di associazione per delinquere (capo a) della rubrica), il NO IO e IO EL quali promotori, capi ed organizzatori in relazione alla attività svolta dalla s.r.l. Idisud e dalle altre società ad essa collegate aventi ad oggetto la produzione di impianti di depurazione e le diverse fasi di smaltimento di rifiuti speciali nonché dei "reati-fine" a ciascuno rispettivamente addebitati quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p. (capo b), adulterazione di sostanze alimentari art. 440 c.p. (capo c), così modificata l'originaria imputazione di avvelenamento di acqua (art. 439 c.p.) che ha determinato la competenza funzionale della Corte di
Assise, ed ancora, falsità ideologica commessa da privati in atti pubblici (capo d), falso ideologico in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale e soppressione di atti pubblici (capi i), 2) ed n), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo o ed, infine, falso in bilancio (capo q).
La Corte di Assise di Appello di Taranto con la sentenza impugnata, omessa in data 06/04/2004, in parziale riforma di quella di primo grado, ritenuta la già concesse attenuanti generiche prevalenti anche sull'aggravante di cui all'art. 640 bis c.p. ed esclusa per IO EL la qualità di promotore, capo ed organizzatore in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti dei detti imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) (escluso, dunque, il NO IO per il quale rimaneva ferma l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416 c.p.), b), d), o) e q) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e, ritenuta la continuazione dei reati, rideterminava la pena inflitta a NO IO per i residui reati di cui agli artt. 416, comma 1 e 440 c.p. (capi a) e c) in anni 1, mesi 8 di reclusione a quella inflitta a IO EL per i reati di cui ai capi c) (art. 440 c.p.), i), l) ed n ) (falso ideologico e soppressione di atti pubblici) in anni 1, mesi 10 di reclusione, con il beneficio per entrambi della sospensione condizionale della pena, e quanto agli altri imputati, per il residuo reato di cui al capo c) (art. 440 c.p.), in anni 1, mesi 4 di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale della pena già loro concessa in primo grado. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, le indagini svolte dai carabinieri di Castellaneta presso lo stabilimento della "I di Massafra nei mesi di gennaio e febbraio 1995, con servizi di osservazione e riprese filmate, avevano accertato che venivano illegalmente smaltiti direttamente sul suolo e nella falda acquifera profonda grandi quantità di rifiuti speciali che formalmente risultavano essere stati conferiti all'impianto di depurazione esistente presso il detto stabilimento.
Il P.M: in data 08/04/1995 aveva disposto consulenza tecnica collegiale con la forma di cui all'art. 360 c.p.p. al fine di accertare le modalità di smaltimento dei rifiuti e la sussistenza di sversamenti diretti o indiretti di rifiuti nelle acque sotterranee ed all'esito delle analisi sui campioni prelevati risultò che la falda acquifera era inquinata anche se non con sostanze tossiche (cianuro in particolare), come invece in un primo tempo era risultato sulla base delle analisi su 4 campioni di liquame eseguite dal Presidio multinazionale della USL.
Altra consulenza di natura tecnico contabile veniva poi disposta dal P.M. per la ricostruzione della pratica amministrativa e dei comportamenti truffaldini messi in atto dai legali rappresentanti della "I e della collegata società "Italiana Depuratori s.r.l." per ottenere i cospicui finanziamenti pubblici per l'attività di produzione dei depuratori.
Veniva così ritenuta provata la sussistenza di una associazione per delinquere promossa ed organizzata per commettere delitti di adulterazione di acque, falso ideologico in atti pubblici, truffa aggravata, corruzione e falso in bilancio.
Motivo comune a tutti i ricorrenti è quello relativo alla asserita insussistenza dei reati contestati e dalla loro attribuibilità a ciascun imputato, con particolare riferimento ai reati per i quali è intervenuta condanna anche in sede di appello, vale a dire il delitto di cui all'art. 440 c.p. (capo c), per il quale è stata confermata la responsabilità di tutti gli imputati, l'associazione per delinquere di cui NO IO è stato ritenuto il promotore e l'organizzatore (art. 416, comma 1, c.p. capo a) nonché i delitti di falso ideologico e soppressione di atti pubblici (capi i, l ed n) per i quali è stata confermata la responsabilità di IO EL.
Quanto al delitto di cui all'art. 440 c.p. deducono in particolare i ricorrenti IL e IN il mancato accertamento di un elemento costitutivo del reato quale la pericolosità per la salute pubblica delle condotte di adulterazione e corrompimento della acque destinate all'alimentazione, pericolo che deve essere concreto come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21/07/1993 n. 326 e dalla giurisprudenza in genere;
sotto il profilo soggettivo, invece, i ricorrenti NO IO, NO NR NO MI lamentano il mancato accertamento da parte dei giudici di merito della coscienza e volontà di attuare un pericolo per la salute pubblica attraverso il corrompimento delle acque.
L'imputato IO EL, a sua volta, deduce l'erronea applicazione nel caso di specie dell'art. dell'art. 440 c.p. in luogo dell'art. 26 della legge 319/76 (c. d. legge Merli), applicabile in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p.;
IO AL, NO IO, NO NR e NO MI, inoltre, lamentano la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 440 c.p. nell'ipotesi colposa prevista dall'art. 452 c.p.; Di NO NN denunzia, dal canto suo, la assoluta mancanza di prove in ordine alla effettiva alterazione delle acque nonché della loro destinazione all'alimentazione ed in ordine alla consapevolezza della illiceità degli ipotizzati sversamenti di reflui nel sottosuolo.
Con riferimento al reato associativo, NO IO nei cui confronti non è intervenuta la prescrizione stante il ruolo di promotore ed organizzatore a lui attribuito deduce la mancanza degli elementi essenziali del reato quali il vincolo associativo ed una struttura organizzativa predisposta per la realizzazione del programma criminoso non potendosi desumere tali elementi dalla semplice circostanza che gli autori dei fatti criminosi siano persone appartenenti al medesimo nucleo familiare o che collaborino insieme all'interno di un'azienda così come le cariche sociali ricoperte non possono costituire la prova del ruolo svolto nell'ambito di un'associazione per delinquere.
IO EL, con riferimento alla "c.d. vicenda AD", deduce poi violazione di legge nonché vizio di motivazione sul rilievo che, pur dopo il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di corruzione di cui al capo b), la Corte di Assise d'Appello aveva confermato con valutazione del tutto illogica e contraddittoria del materiale probatorio acquisito e con erronea ricostruzione dei fatti, la affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di falso ideologico e soppressione di atti pubblici di cui ai capi i), l) ed n), concernenti la falsa attestazione da parte del dr. AD, componente del comitato tecnico di cui all'art. 5 L. R. n. 30 del 1986, istituito presso la Provincia di Taranto, della idoneità dell'impianto di depurazione installato presso la "I e del parere favorevole espresso dal medesimo in ordine alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio del detto impianto.
Lo stesso ricorrente si duole anche che non sia stata eliminata la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A., prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater c.p., pur essendo stato l'imputato prosciolto dai reati (corruzione ed associazione per delinquere) che in caso di condanna comportano l'applicazione di detta pena accessoria.
Il ricorrente IL nel ricorso sottoscritto dal difensore avv. M. Rossetti, si duole in primo luogo che sia stata dichiarata la prescrizione dei reati pur potendosi pervenire, senza ulteriori accertamenti, ad una assoluzione nel merito dell'imputato per quanto concerne la sua partecipazione all'associazione per delinquere (capo a) e dovendosi ritenere depenalizzato ai sensi dall'art. 52 D.Lvo 22/97 il reato di cui al capo d) relativo alla redazione dei falsi formulari di trasporto dei rifiuti speciali, qualificato come falso ideologico commesso dal privato in atti pubblici (art. 483 c.p.) dai giudici di merito. Sostiene, altresi, il ricorrente la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del IL in ordine al delitto di cui all'art. 440 c.p., stante la sua mera qualifica di socio con funzioni di addetto commerciale da lui rivestita di trasporti "TE", il cui amministratore di diritto era il IN e, d'altra parte, gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto che i trasporti dei c.d. rifiuti speciali di cui alle false bolle di accompagnamento non erano stati in realtà mai effettuati e, dunque, mancava completamente la prova di una adulterazione delle acque cui abbia partecipato il IL;
del resto, essendo rimasto accertato che l'acqua presentava le stesse caratteristiche di inquinamento sia a monte che a valle dello stabilimento della "I, si configurava nella specie l'ipotesi del reato impossibile di cui all'art. 49 cpv. c.p. non potendosi adulterare acque che già erano inquinate. Il difensore di IO EL, infine ha presentato "note di udienza" con le quali vengono ulteriormente approfonditi i motivi di ricorso quanto all'applicabilità nel caso di specie dall'art. 26 legge 319/76 (legge Merli) e non quindi, dell'art. 440 c.p. stante il mancato accertamento del requisito della pericolosità delle acque per la parte pubblica che contraddistingue tale reato, con conseguente inapplicabilità anche delle pene accessorie ed in particolare di quella di cui all'art. 448 c.p., tassativamente previste nell'ipotesi di condanna per i reati ivi indicati, fra i quali quello di cui all'art. 440 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, sotto diversi profili ai limiti dell'inammissibilità per l'incidenza nel merito ovvero la genericità dei motivi addotti, sono comunque infondati e, dunque, non possono essere accolti. L'indagine investigativa ha consentito invero tramite i controlli effettuati in sede di p.g., preceduti da servizi di osservazione e riprese filmate, l'assunzione delle dichiarazioni rilasciate da persone informate dei fatti, le intercettazioni disposte e le stesse parziali ammissioni di taluno degli imputati di evidenziare le linee portanti dell'associazione a delinquere sorta tra questi ultimi per commettere attraverso la società da loro gestite, taluna delle quali sorta proprio allo scopo di favorire le attività illecite oggetto del programma associativo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di adulterazione ed inquinamento delle falde acquifere nonché i reati propedeutici a tali illecite attività.
Per motivi di detti reati, compresa l'associazione per delinquere consistita nella ipotesi di mera partecipazione di cui al capoverso dell'art. 416 c.p., la Corte territoriale correttamente ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.. Quanto a NO IO, nei cui confronti la prescrizione non ha operato stante il ruolo attribuitogli di promotore ed organizzatore, è infondato l'assunto difensivo secondo il vincolo associativo e la struttura organizzativa, costituenti elementi essenziali del reato di cui all'art. 416 c.p., non potevano essere desunti dall'appartenenza degli imputati ad uno o più gruppi familiari ovvero a strutture organizzative aziendali e dalle cariche ricoperte dall'imputato all'interno di dette strutture.
Nel caso di specie, infatti, le strutture organizzative delle varie società (s.r.l. Idisud, Italiana Depuratori s.r.l., Edilnova s.r.l., società di Trasporti "TE" e società Euroacque di nuova costituzione), taluna delle quali costituita proprio allo scopo di realizzare reati facenti parte del programma delinquenziale, venivano utilizzate proprio per il perseguimento delle illecite finalità dell'associazione attraverso il ruolo di promotore ed organizzatore e comunque decisionale svolto dal NO IO quale gestore ed amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione sia della Idisud che della Italiana Depuratori dal 1988 al 1995 (v. consulenza tecnica del P.M. e sentenza di primo grado f. 19 e m). Del resto, come evidenziato proprio nella sentenza di primo grado (f. 45), il ruolo centrale del detto imputato non era meramente formale, bensì di primaria importanza sia con riferimento alle richietse di finanziamento ai sensi della legge n. 44 dal 1986 (c.d. legge De Vito) che riguardo alle trivellazioni dei pozzi ed allo smaltimento dei rifiuti (v. dichiarazioni di IO AL e IO EL sugli interrogatori del 07/07/1995 e del 01/04/1995) e, quanto a quest'ultima attività, le stesse parziali ammissioni dell'imputato.
Parimenti infondate risultano poi, le doglianza degli imputati IN e IL in ordine alla ritenuta partecipazione dei suddetti all'associazione per delinquere, pur essendo stata dichiarata nei loro confronti come nei confronti degli altri imputati dello stesso reato, l'estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione.
Il IN, infatti, quale amministratore della società di Trasporti "TE" fin dagli ultimi mesi dal 1993 costituì con i vertici dalla "I una associazione in partecipazione che inizialmente si espresse in via continuativa nel trasporto dei reflui dalle sedi delle industrie produttrici allo stabilimento della "I ed in epoca successiva si consolidò attraverso la costituzione della società "Euroacque" nel 1994, di cui la TE acquistò il 50% delle quote. La vicenda dei falsi formulari di trasporto è stata ammessa dal IN e dai fratelli IO e si inserisce evidentemente nell'esigenza di far apparire una maggiore quantità di smaltimento di rifiuti da parte della "I ai fini di ottenere illeciti finanziamenti, mentre la stretta collaborazione e la comunanza di interessi e di intenti tra la detta società, concretatasi addirittura nella costituzione di una distinta società, la "Euroacque" rende evidente la consapevolezza da parte dei responsabili della società di trasporti della destinazione al illecito smaltimento di gran parte dei rifiuti trasportati che l'impianto di depurazione della "I per le sue caratteristiche non sarebbe mai stato in grado di trattare.
Significativa al riguardo sono state ritenute dai giudici di merito le dichiarazioni rese dai coimputati IO AL e NO MI, secondo cui l'attività di sversamento illecitamente svolta ebbe inizio con l'ingresso della soc. TE nell'associazione in partecipazione (v. sentenza di primo grado ff. 43 e 47). Quanto a IL NN, socio e direttore commerciale della "TE" il quale tenta di accreditare una sua posizione secondaria e marginale nella gestione dell'impresa valgono le stesse considerazioni svolte per il IN, tenuto conto che insieme a quest'ultimo egli partecipò all'operazione dei fatti formulari di trasporto nonché alla costituzione con i IO ed i NO dell'associazione in partecipazione, tanto che NO MI ha dichiarato che il IL era considerato come uno dei proprietari della "TE" ed in quanto tale i primi contatti per la costituzione della associazione in partecipazione avvennero con il IL prima ancora che con il IN.
E, inoltre, destituito di fondamento il rilievo difensivo sulle condizione di inquinamento delle acque anche a monte dello stabilimento della "I e sulla asserita impossibilità di adulterare acque già inquinate, posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato di cui all'art. 440 c.p. è configurabile anche se il corrompimento delle acque sia stato operato in acque chimicamente e batteriologicamente non pure (Cass. sez. 4 08/03/1984, Bossi). Tanto premesso deve rilevarsi che i giudici del merito hanno compiutamente indicato gli specifici elementi in base ai quali è stata desunta la penale responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati a ciascuno ascritto ed, in particolare, in ordine al delitto di cui all'art. 440 c.p. (v. ff. 44-51 sentenza di primo grado e ff. 63-84 di quelle di appello), essendo rimasto ampiamente provato anche sulla base della consulenza tecnica collegiale disposta dal P.M. lo scarico diritto nella falda acquifera profonda di ingenti quantitativi di acque reflue "tal quali", senza essere cioè sottoposta ad alcun trattamento di depurazione, ed essendo risultato dalle analisi effettuate sui campioni prelevati a varie profondità nel corso della perforazione eseguita dai consulenti che essi erano riferibili a rifiuti speciali, sia liquidi che solidi, costituiti essenzialmente da acque di vegetazione e percolati di discarica, con elevata concentrazione, in taluni campioni, di alluminio e mercurio, quest'ultimo in percentuali allarmanti.
Anche con riferimento al requisito della pericolosità per la salute pubblica della adulterazione e del corrompimento delle acque secondo i parametri indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 21/07/1993, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti IN e IL, tale elemento è stato compiutamente accertato sulla base delle analisi eseguite e dei risultati acquisiti tramite la consulenza tecnica disposta dal P.M. che, pur escludendo il pericolo di avvelenamento in senso tecnico delle acque, ha verificato come l'attività continuativa di illecito sversamento di rifiuti speciali del tipo di quelli trattati dalla "I (acque di vegetazione, pericolati di discarica etc.), per quanto non tossici, costituisse un concreto pericolo per la salute pubblica. D'altra parte, sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese da un proprietario confinante (TA FA) che ha riferito di avere talvolta accusato malori dopo aver bevuto l'acqua del suo pozzo.
Di tale pericolo, per la salute pubblica erano certamente consapevoli gli imputati proprio per le specifiche attività dei medesimi svolte nell'ambito delle loro società e per la modalità e degli illeciti smaltimenti dei rifiuti effettuati notte tempo e con ogni cautela e, dunque, anche sotto tale profilo appaiono infondati i rilievi mossi dai ricorrenti NO IO, NO NR, NO MI e dallo stesso Di NO NN, esecutore degli sversamenti. Parimenti infondate sono anche la censura dei NO e di IO AL in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 440 c.p. nell'ipotesi colposa prevista dall'art. 452 c.p., tenuto conto che l'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 440 c.p. è costituito dal dolo generico, di modo che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso all'adulterazione o al corrompimento delle acque o altre sostanze destinate all'alimentazione) senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito per realizzare un attentato alla salute pubblica.
D'altra parte l'avvenuto accertamento della pericolosità per la salute delle condotte di adulterazione e corrompimento delle acque posti in essere dagli imputati quale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 440 c.p. esclude nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 26 della legge 319/76 (legge Merli), giusta il principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p., tenuto conto altresì che il detto articolo 26 della legge citata, nell'abrogare tutte le altre norme in materia di scarichi, fa salva le ipotesi di delitti contro l'incolumità pubblica.
Pertanto è infondato, come correttamente già ritenuto dai giudici di merito, il motivo di gravame riproposto sul punto dal ricorrente IO EL.
L'assunto del ricorrente Di NO NN che deduce ancora la mancanza assoluta di prove in ordine alla effettiva adulterazione delle acque e smentito dai risultati degli accertamenti effettuati in sede di p.g. e dalle conclusioni della consulenza collegiale disposta dal P.M. mentre la loro destinazione alla alimentazione non richiede una qualche forma diretta o indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, essendo sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità dell'acqua della falda inquinata per tale uso (v. Cass. sez. 3 27/05/1997, Altea). È, invece, inammissibile il motivo dedotto da IO EL in ordine alla sua condanna per i delitti di falso ideologico e soppressione di atti pubblici (capi i), ) ed n) della rubrica) relativa alla c.d."vicenda AD", risolvendosi detto motivo nella riproposizione di argomenti difensivi già adeguatamente presi in esame sia nella sentenza impugnata (ff. 84-88) che in quella di primo grado (ff. 29-34) e confutati correttamente sulla base di specifici e concreti elementi di fatto, risultanti in particolare dalle testimonianze assunte (brig. dei carabinieri Della Corte, IN GI, BR NG US, GI MI) e dalle disposta intercettazioni ambientali e, dunque, le diverse prospettazioni difensive in ordine alla ricostruzione dei fatti incidendo nel merito sono da ritenersi, anche sotto tale profilo, improponibili in questa sede.
Erroneamente, infine, lo stesso ricorrente si duole della mancata eliminazione della pena accessoria prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater c.p. che è stata invece disposta dalla Corte di Assise di
Appello (v. sentenza di appello f. 90 e dispositivo f. 91). È parimenti inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente IL sostiene l'avvenuta depenalizzazione del reato di cui al capo d), già derubricato dalla Corte di primo grado nel delitto di cui all'art. 483 c.p. e dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello: correttamente, infatti, le Corti di merito hanno ritenuto in relazione ai falsi formulari di trasporto dei rifiuti pericolosi la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. pur se i fatti si riferiscono ad epoca precedente al D.Lvo n. 22
del 1997 (c.d. decreto Ronchi) che prevede all'art. 52, comma 3, la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario ovvero con indicazioni in esso contenute di dati incompleti o inesatti, attesa la funzione pubblicistica svolta dei detti formulari di trasporto, pur redatti dal privato, anche anteriormente all'entrata in vigore del detto decreto, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte (v. Cass. 28/09/1983 n. 7636 e Cass. 11/04/1984 n. 3161) con riferimento ai certificati di provenienza degli oli minerali.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005