Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1997, n. 7170
CASS
Sentenza 27 maggio 1997

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Il codice penale, nell'art.440, punisce il delitto di corrompimento od adulterazione di acque, prima che queste siano attinte o distribuite per il consumo, sicché il delitto si realizza con il fatto del corrompimento o dell'adulterazione: l'uso effettivo delle acque non è necessario e tanto meno occorre che ne sia derivato un danno attuale alla salute delle persone. Pertanto, non è richiesta una qualche forma diretta od indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, ma è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità. ( La S.C., nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto che le acque, quale risorsa naturale nella loro purezza, siano l'oggetto specifico della protezione legale, "ancorché non estratte dal sottosuolo", come recita l'art.1 Legge 5 gennaio 1994, n.36; che la protezione del valore alimentare anche futuro delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili con le moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano, deve essere assicurato "in loco" da ogni forma arbitraria di corrompimento od adulterazione, non solo dolosa, ma anche e soltanto colposa, come nel caso di specie; che la sentenza impugnata dà atto, con adeguata motivazione, del grave inquinamento della falda e del nesso di causalità con la fuoriuscita del percolato della discarica illegittimamente gestita ).

Commentari2

  • 1Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …

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  • 2Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

    In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1997, n. 7170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7170
Data del deposito : 27 maggio 1997

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