Sentenza 27 maggio 1997
Massime • 1
Il codice penale, nell'art.440, punisce il delitto di corrompimento od adulterazione di acque, prima che queste siano attinte o distribuite per il consumo, sicché il delitto si realizza con il fatto del corrompimento o dell'adulterazione: l'uso effettivo delle acque non è necessario e tanto meno occorre che ne sia derivato un danno attuale alla salute delle persone. Pertanto, non è richiesta una qualche forma diretta od indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, ma è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità. ( La S.C., nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto che le acque, quale risorsa naturale nella loro purezza, siano l'oggetto specifico della protezione legale, "ancorché non estratte dal sottosuolo", come recita l'art.1 Legge 5 gennaio 1994, n.36; che la protezione del valore alimentare anche futuro delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili con le moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano, deve essere assicurato "in loco" da ogni forma arbitraria di corrompimento od adulterazione, non solo dolosa, ma anche e soltanto colposa, come nel caso di specie; che la sentenza impugnata dà atto, con adeguata motivazione, del grave inquinamento della falda e del nesso di causalità con la fuoriuscita del percolato della discarica illegittimamente gestita ).
Commentari • 2
- 1. Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentarihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …
Leggi di più… - 2. Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1997, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1997 |
Testo completo
4 0 7 1 REPUBBLICA ITALIANA
7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE Udienza pubblica
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 27.5.97
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente
1. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere Sentenza It n. 1304 2. 1 POSTIGLIONE Amedeo
3. 11 ONORATO Pierluigi 11
" Reg. Gen. 11 SQUASSONI Claudia 4.
n. 9493/97ha pronunciato la seguente
S ENT ENZA
sul ricorso proposto da
EA TO nato a [...] il [...]
1500
22LUG. 1997 avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 20.1.1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
ILFISCO So, 1500
- 9 AGO. 1997
CORTE SUPREMACI CASSAZIONE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal UFFIC ORIE
Richiesta copia studio Consigliere dott. Amedeo Postiglione
d. Gig REDIS per diritti L. 1500 il - 7 FEB. 1998 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- IL CANCELLIERE
Richiesta copia studio che ha concluso per il rigetto del ricorso dal Sig. S a FATTO E DIRITTO per diritti L. 1502. 11 107 of La Corte di Appello di Torino, con senten- IL CANCELLIERE
za emessa in sede di rinvio il 20 gennaio 1997, condannava EA TO alla pena di mesi otto di
reclusione per il delitto di cui agli articoli 440
e 452 codice penale, con il beneficio della sospen-
sione.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassa-
deducendo carenza di motivazione in ordine zione, delleal requisito della potenziale attingibilità
acque inquinanti e l'erroneo riferimento ai risul-
tati di una perizia, inesistente agli atti.
Il ricorso è infondato. La sentenza impu-
gnata con ampia motivazione ispirata a corretti
criteri logico-giuridici, in sintonia con l'orien-
tamento espresso da questa Suprema Corte con la
sentenza 4 luglio 1995, ha individuato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di adul-
terazione colposa di acque di falda destinate al consumo umano, in conseguenza della illegittima gestione di una discarica inquinante.
Ripetute analisi, eseguite a valle della
avevano evidenziato il corrompimento ediscarica,
2 l'adulterazione delle acque di falda, per la immis-
sione in esse di sostanze nocive di origine organi-
ca e metalli, tali da rendere le acque stesse pericolose per la salute pubblica e, comunque, non
idonee al consumo umano.
Ai risultati delle analisi (sia pure impropriamente parificati ad una perizia) i giudici di merito hanno correttamente fatto riferimento per ritenere integrato l'elemento materiale del delitto in questione. Il codice penale nell'art. 440 puni-
sce il delitto di corrompimento od adulterazioni di prima acque, fanne che siano attinte o distribuite per il consumo, sicchè il delitto si con con il fatto del corrompimento ° dell'adulterazione: l'uso
effettivo delle acque non è necessario e tanto meno occorre che ne sia derivato un danno attuale alla salute delle persone. Di conseguenza non è richie- sta una qualche forma diretta od indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, ma è suffi-
ciente la potenziale attingibilità ed utilizzabili-
tà. Ritiene la Corte che le acque, quale risorsa naturale nella loro purezza, siano l'oggetto speci-
fico della protezione legale, "ancorchè non estrat-
te dal sottosuolo", come recita l'articolo 1 della
legge 5 gennaio 1994 n. 36.
3 La protezione del valore alimentare anche
futuro delle acque di falda, potenzialmente rag-
giungibili con le moderne tecnologie per lo sfrut-
tamento ad uso umano, deve essere assicurato "in odloco" da ogni forma arbitraria di corrompimento adulterazione, non solo dolosa, ma anche soltanto
colposa, come nel caso di specie. La sentenza
impugnata con adeguata motivazione dà atto del grave inquinamento della falda e del nesso di causalità con la fuoriuscita delpercolatodella discarica.
P.Q.M.
i
La Corte;
Rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.5.1997
IL PRESIDENTE
(dr. Giovanni Pioletti)
Lithuan
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Amedeo Postiglione)
Host form 2 LUG 1997
O
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