Sentenza 13 febbraio 2007
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un "avvelenamento", di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico- nocivi per la salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale, da parte dell'imputato, dichiarato responsabile del reato "de quo" a causa dello sversamento accidentale in un corso di acqua pubblica di un quantitativo di acido cromico, si era denunciato il mancato accertamento, in sede di merito, dell'effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in corrispondenza del punto d'ingresso delle acque nell'impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …
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Rassegna di giurisprudenza La tutela penale della contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è contemplata negli artt. 439 e 440 che sono le fattispecie dolose alle quali l'art. 452 associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose. La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incriminazioni. Le ipotesi di «avvelenamento» …
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In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2007, n. 15216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/02/2007
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. novembre - Consigliere - N. 192
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 33336/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LL TO ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 3 giugno 2005 dalla Corte di appello di Venezia;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di VENEZIA confermava la responsabilità di ER LL TO, affermata in primo grado dal Tribunale di TREVISO, per il reato di cui agli artt. 439 e 452 c.p. (avvelenamento colposo di acque destinate all'alimentazione) per avere, in BREDA di Piave il 14 giugno 2001, avvelenato acque destinate all'alimentazione, colposamente omettendo di "contattare l'autorità pubblica allo scopo di prevenire la diffusione nelle acque del Rio Bagnon di una soluzione di acido cromico riversatasi sul pavimento della propria azienda".
Il 14 giugno 2001, i tecnici dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) avevano individuato, risalendo il Rio Bagnon, in località BREDA DI PIAVE, una fuoriuscita di liquido giallastro dal collettore delle acque bianche (a servizio della locale zona industriale) proveniente dall'azienda dell'imputato dove si era verificata la rottura di un tubo contenente acido cromico. La sostanza, finita sul pavimento del fabbricato, era poi defluita verso l'esterno, fino a raggiungere un pozzetto di raccolta della acque meteoriche dal quale si era, infine, riversata nel Rio Bagnon.
Si era accertato che la fuoriuscita del cromo era dipesa dalla rottura di un raccordo dovuta al difettoso montaggio effettuato da un'altra impresa.
Pur tuttavia, l'imputato era stato ritenuto responsabile per non avere avvertito tempestivamente le autorità competenti, tanto che i tecnici dell'ARPAV avevano impiegato alcune ore per individuare lo stabilimento dal quale era fuoriuscito il ' liquido;
inoltre, l'attivazione dell'impianto di depurazione dell'azienda aveva propagato piu' rapidamente l'onda inquinante.
Ad avviso della Corte di merito era stata correttamente affermata la responsabilità dell'imputato.
Egli era certamente a conoscenza - osservavano i giudici di appello - che "lo spargimento nelle acque pubbliche di quantità anche non rilevanti di acido cromico costituiva grave pericolo per la salute pubblica".
Sull'imputato gravava, pertanto, l'obbligo di immediato avviso alle autorità competenti.
Non poteva, invero, sostenersi:
- che l'imputato non si fosse raffigurato, almeno potenzialmente, il rischio della fuoriuscita dal proprio stabilimento di tale sostanza, tenuto conto sia della giornata piovosa sia dell'ingente quantità riversatasi a terra dal raccordo rotto;
- che l'imputato non fosse a conoscenza che l'acqua del Rio Bagnon (acqua pubblica e, come tale, potenzialmente utilizzabile per l'alimentazione) confluiva nel Sile e quindi nel collettore dell'acquedotto veneziano;
- che l'imputato non fosse a conoscenza dell'orografia della zona, e quindi del fatto che l'acquedotto veneziano non prendesse acqua da risorgive, ma dai fiumi.
In relazione, poi, alla considerazione difensiva secondo cui non si sarebbe corso alcun pericolo di inquinamento dell'acquedotto perché, anche se non fosse stata chiusa la presa, non sarebbero entrate quantità di liquido tali da danneggiare la salute pubblica, la Corte osservava che il reato contestato era di "pericolo presunto" sicché per l'accusa era sufficiente dimostrare che "astrattamente quella sostanza avrebbe potuto inquinare l'acqua potabile". La concentrazione di acido cromico era "superiore ai limiti previsti dalla legge" - affermava la Corte - e, pertanto, potenzialmente idonea a ledere la salute pubblica.
Anche una percentuale minima di sostanza inquinante poteva essere considerata nociva, ma il superamento del limite legislativo faceva presumere la realizzazione dell'offesa al bene giuridico tutelato.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p., comma 2, in relazione agli artt. 439 e 452 c.p., con conseguente violazione dei principi costituzionali della riserva di legge (anche sub specie di determinatezza della fattispecie penale) e della personalità della responsabilità penale (art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., commi 1 e 3). Rileva, in particolare, il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe spiegato da quale fonte normativa avesse desunto l'esistenza dell'obbligo gravante sull'imputato di avvisare le autorità competenti e di informarsi sull'orografia fluviale limitrofa al suo stabilimento.
2.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata consapevolezza da parte dell'imputato della fuoriuscita di cromo dallo stabilimento.
La Corte lascerebbe priva di adeguato supporto argomentativo la circostanza secondo cui l'imputato avrebbe dovuto rappresentarsi idealmente che una parte del cromo aveva raggiunto la rete esterna. Lo stesso perito aveva "evidenziato la assoluta certezza degli operatori della ditta LL TO ... che la sostanza chimica non avesse raggiunto la rete esterna perché era stata completamente recuperata e che non fosse sorto un danno - pericolo per chicchessia ... tanto che avevano attivato l'impianto di depurazione delle acque".
L'imputato aveva, pertanto, buoni motivi per ritenere che neppure una parte del cromo fuoriuscito dall'impianto avesse raggiunto la rete esterna.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla "nozione di acqua destinata all'alimentazione".
La Corte di merito avrebbe desunto che l'acqua del Rio Bagnon è destinata all'alimentazione dal fatto che essa è "acqua pubblica", in tal modo erroneamente affermando che l'inquinamento di qualunque acqua pubblica darebbe luogo ad avvelenamento.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, rileva che la Corte avrebbe ignorato che il delitto in questione è "di pericolo concreto" ed avrebbe, conseguentemente, omesso di accertare l'effettiva pericolosità della concentrazione raggiunta dall'acqua in ingresso all'impianto di potabilizzazione (sostituendo a tale accertamento il mero superamento dei limiti tabellari).
La norma incriminatrice, richiedendo l'avvelenamento, non si accontenta - rileva il ricorrente - di una mera adulterazione dell'acqua, vale a dire della perdita delle sue caratteristiche di purezza, ma pretende che "la qualità così raggiunta sia tale da determinare un processo morboso ovvero patologico per il consumatore".
Per altro verso, il principio di legalità, sotto il profilo della tassatività, impone che il pericolo sia accertato mediante l'applicazione di criteri razionali, che sia, in altre parole, scientificamente ed empiricamente verificabile e che generi quanto meno la possibilità di avviare il predetto processo patologico. Ma non vi è prova - insiste il ricorrente - del fatto che la concentrazione massima di cromo esavalente rilevata (76 microgrammi per litro) sia idonea a mettere in pericolo la salute pubblica. Nè può sostenersi che sia sufficiente il superamento dei minimi tabellari per esonerare la pubblica accusa dall'onere di offrire la prova anzi detta.
Il semplice superamento della soglia (fissata in 50 microgrammi per litro) non è sintomo certo di pericolo concreto per la salute umana. MOTIVI LL DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e la decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
È fondato, in particolare, l'ultimo motivo, il cui esame ha logica priorità riguardando il tema dell'effettiva verificazione dell'evento-avvelenamento, che segna il momento consumativo del reato ipotizzato (soltanto dopo aver stabilito se si sia verificato l'evento, ha senso, invero, interrogarsi sulla catena degli antecedenti, sulla sussistenza della contestata omissione colposa e sulla configurabilità della posizione di garanzia) ed il cui accoglimento assorbe gli altri profili del ricorso. Si è detto che la Corte di merito ha ritenuto, replicando all'appellante che sosteneva che non fossero state immesse "quantità di liquido tali da danneggiare la salute pubblica", che "era sufficiente dimostrare che astrattamente quella sostanza avrebbe potuto inquinare l'acqua potabile" atteso che ci si trovava al cospetto di "un reato di pericolo presunto".
L'affermazione non è condivisibile, come non lo è - sembra opportuno rilevarlo - quella del ricorrente che colloca la fattispecie in questione tra i reati di pericolo concreto. La norma incriminatrice non richiede apertis verbis che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica e la considerazione può ritenersi sufficiente a giustificare l'orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto.
Ciò nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad accertare che si sia verificato l'avvelenamento (termine che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica, bene giuridico tutelato), che è l'evento del reato. La sentenza impugnata afferma, per contro, in modo del tutto apodittico, la sussistenza dell'avvelenamento; non spiega, in altre parole, da quali elementi abbia dedotto che il cromo versato nel rio avesse determinato l'avvelenamento delle acque.
Manca, tra l'altro, nella decisione impugnata, ogni considerazione sull'effettiva quantità di cromo finita nelle acque, benché l'avvelenamento non possa riferirsi se non a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute), pericolosità che va scientificamente accertata. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Non è corretto, invece, il riferimento a schemi presuntivi;
in particolare, i "limiti - soglia", di cui parla la sentenza impugnata, costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 APRILE 2007