Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2007, n. 15216
CASS
Sentenza 13 febbraio 2007

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Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un "avvelenamento", di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico- nocivi per la salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale, da parte dell'imputato, dichiarato responsabile del reato "de quo" a causa dello sversamento accidentale in un corso di acqua pubblica di un quantitativo di acido cromico, si era denunciato il mancato accertamento, in sede di merito, dell'effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in corrispondenza del punto d'ingresso delle acque nell'impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari).

Commentari4

  • 1Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
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    Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …

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  • 2LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE. (di Adriano Pistilli Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) Il delitto di cui all'articolo 439 c.p. è norma la cui consistenza è collegata a tutta una categorizzazione di fattispecie penali nelle quali entra in funzione il meccanismo del beneficio. Quando il legislatore utilizza tecnicamente una espressione che dice specificamente chiunque avvelena evidentemente non fa riferimento ad un termine generico che è quello del corrompimento dell'acqua o della adulterazione o della caratterizzazione diversa dal punto di vista fisico-chimico, ma fa riferimento ad un qualche cosa che si ricollega alla categoria del beneficio, alla categoria della sostanza …

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  • 3Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La tutela penale della contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è contemplata negli artt. 439 e 440 che sono le fattispecie dolose alle quali l'art. 452 associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose. La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incriminazioni. Le ipotesi di «avvelenamento» …

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  • 4Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

    In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2007, n. 15216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15216
Data del deposito : 13 febbraio 2007

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