Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice della prevenzione rigetta la richiesta di rateizzazione della cauzione di cui all'art. 3 bis L. n. 575 del 1965, poichè manca un'espressa previsione di legge.
Commentario • 1
- 1. Rapporti fra CEDU, diritto comunitario e diritto nazionale (Corte cost., sent. 80/2011)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La summa del pensiero della Corte in tema di rapporti interordinamentali, sia con la CEDU che col diritto dell?Unione , a favore di una separazione di procedimenti (a discapito di quelli di integrazione). sentenza 80/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO ? - Alfonso QUARANTA ? - Franco GALLO ? - Luigi MAZZELLA ? - Gaetano SILVESTRI ? - Sabino CASSESE ? - Giuseppe TESAURO ? - Paolo Maria NAPOLITANO ? - Giuseppe FRIGO ? - Alessandro CRISCUOLO ? - Paolo GROSSI ? - Giorgio LATTANZI ? ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2008, n. 46751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46751 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE ET - Consigliere - N. 1710
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI AN - Consigliere - N. 36110/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AN AR, nata a [...] il [...];
UB ET, nato a [...] il [...];
TE MO, nato a [...] il [...];
TE AN, nato a [...] il [...];
TE ON, nato ad [...] il [...];
TE NZ, nata ad [...] il [...];
TO IT OU S.r.l. di Coralli OS MO RL;
avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce, in data 22.3.2007. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 10.11.2003, il Tribunale di Brindisi sottopose TE MO, TE AN e TE SI alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Con decreto del 6.3.2006 il Tribunale di Brindisi confisco i beni indicati nel decreto stesso nei confronti di TE AN, UC ANmaria, TE NZ, TE EO, UB ET e TO IT OU S.r.l. di Coralli OS MO RL.
Avverso tali provvedimenti le persone e la società sopra menzionate proposero appello, ma la Corte d'appello di Lecce rigettò le impugnazioni.
Ricorrono per cassazione i difensori di UC AN AR, UB ET, TE MO, TE AN, TE ON, TE NZ, e TO IT OU S.r.l. di OR OS MO RL.
I difensori di TE MO, TE AN, TE NZ e UC AN AR deducono:
1. violazione della legge processuale in relazione alla omissione dell'avviso del rinvio dell'udienza disposto il 19.5.2003 al difensore di fiducia dei TE Avv. Domenico Conticchio a causa dell'astensione dalle udienze;
non sarebbe sufficiente l'avviso orale al difensore d'ufficio in quanto nessuna norma attribuirebbe al sostituto del difensore nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 la rappresentanza del difensore titolare;
troverebbe applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 ter c.p.p., comma 5 in forza del quale spetterebbe al difensore personalmente la notifica dell'avviso della nuova udienza, che potrebbe essere omesso solo in presenza di sostituto processuale nominato dal difensore;
2. violazione della legge processuale in relazione alla non corrispondenza fra contestazione e pronunzia in quanto la proposta era stata formulata dal P.M. in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 che riguarda gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso mentre sarebbe stata ritenuta una pericolosità generica ai sensi della L. n. 1423 del 1956, come sarebbe desumibile anche dal precedente decreto di rigetto in data 13.4.1992; anche la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una pericolosità generica;
3. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 3, comma 1 in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità in quanto i fatti contestati con l'ordinanza di custodia cautelare sono sino a tutto l'anno 2000, mentre la pronunzia del decreto è del giorno 11.11.2003; sarebbe illogica la motivazione nella parte in cui fa riferimento allo stato di detenzione dei proposti che la escluderebbe;
in ogni caso la custodia in carcere non escluderebbe l'obbligo di verificare la attualità della pericolosità;
mancherebbe un giudizio sulla concreta attuale pericolosità dei proposti;
4. violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter in quanto se la misura patrimoniale è differita rispetto al momento dell'applicazione di quella personale dovrebbe procedersi ad un nuovo esame della pericolosità per la sicurezza pubblica;
5. violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem in quanto il decreto del Tribunale di Brindisi in data 10.11.2003 aveva deciso sulla misura personale ma non su quella patrimoniale e sarebbe passato in giudicato per mancata impugnazione da parte del P.M.; il presidente del Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro dei beni di UC AN AR (coniuge di TE AN), nè tale sequestro fu adottato all'esito di ulteriori indagini;
sarebbe infondata la tesi della Corte territoriale secondo la quale il Tribunale non avrebbe preso in esame altri beni perché non compresi nella richiesta del P.M., la corrispondenza tra il Tribunale e la D.I.A. sarebbe irrilevante sia perché ignota alla difesa, sia perché anteriore al rigetto della richiesta di sequestro del 26.2.2004 relativa all'autovettura ed all'immobile di Torre Canne;
la richiesta di sequestro del 19.9.2005 riproporrebbe le identiche risultanze, sicché la pronunzia sarebbe intervenuta nonostante il giudicato;
6. violazione di legge in quanto sarebbe stata applicata la confisca anche a beni acquisiti prima della L. n. 172 del 1992; non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte d'appello secondo cui il divieto di retroattività non opererebbe in quanto valido solo per le leggi penali, mentre nel caso di specie si sarebbe in presenza di misura di carattere amministrativo, tanto più che le nuove disposizioni non si applicavano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore;
7. violazione di legge in relazione alla omessa pronunzia sulla domanda subordinata di riduzione della durata della misura e comunque dell'obbligo di soggiorno;
8. violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis con riferimento all'entità della cauzione in quanto la Corte
territoriale avrebbe fatto esclusivo riferimento, nel valutare le possibilità economiche dei proposti, agli elementi indiziar posti a fondamento della misura, ritenendo che dovessero essere i proposti a dimostrare l'impossibilità di versare la cauzione, imponendo un'inversione dell'onere della prova.
Il difensore di UB ET e TE ON deduce:
1. violazione di legge in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e ter, in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 in rapporto all'insussistenza della presunzione di appartenenza al proposto per misura di prevenzione TE AN dei beni intestati al suo prossimo congiunto ed a terzo estraneo, con riferimento alla confisca della palestra City GY;
la Corte territoriale avrebbe eluso le argomentazioni difensive senza spiegare perché le circostanze che si prestavano a ricostruzioni alternative dovevano essere interpretate in chiave accusatoria;
è stato ritenuto che gli appellanti non avessero avuto ne' dimostrato disponibilità economiche per l'acquisto dei beni sequestrati, sicché si è presunto che sarebbero stati acquistati con i proventi di attività illecite di TE AN;
l'indagine avrebbe dovuto essere effettuata con riguardo a ciascuno dei beni di cui si assume l'illecita provenienza e non sarebbe sufficiente la sproporzione fra patrimonio e reddito;
la presunzione di illecita accumulazione non riguarderebbe il terzo e sarebbe onere del giudice dimostrare che i beni, formalmente intestati a terzi, siano nella disponibilità dell'indiziato e derivino da sua illecita attività, non sarebbe perciò possibile pretendere che siano i terzi a dover giustificare la titolarità dei beni offrendo la dimostrazione che non derivino da attività illecite dei proposti per misura di prevenzione;
gli apporti iniziali di TE AN sarebbero leciti e rinvenibili nella disponibilità finanziaria di TE ON e UB ET;
2. violazione di legge in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 ter e ss. e vizio di motivazione, essendo la stessa meramente apparente, con riferimento alla esistenza delle condizioni legittimanti la confisca della palestra City GY;
la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di vendita con riserva di proprietà, intercorso tra la TO IT S.r.l. e la City GY sia materialmente falso e formato solo dopo l'avvenuto sequestro siccome privo di data certa;
secondo la disciplina civilistica un contratto privo di data conserva veridicità e validità fra le parti;
sarebbe illogico ritenere la falsità del contratto dalla sola mancanza di data certa;
inoltre gli accordi e la durata del patto troverebbero conferma nella scrittura privata del 10.10.2004 sottoscritta da TE ON, spedita in epoca non sospetta e nel fatto che dopo la consegna della merce alla City GY e prima del sequestro, per quasi un anno la palestra avrebbe effettuato versamenti in favore della TO IT per almeno 43.000,00 Euro;
l'assunto della falsità del contratto si fonderebbe sul fatto che non fu rinvenuto dal custode giudiziario al momento del sequestro, ma tale contratto si trovava presso il consulente fiscale della City GY;
il fatto che il contratto fosse in esecuzione sarebbe provato dalla lettera raccomandata del 25.11.2005 in cui City GY comunicava alla dante causa l'avvenuto sequestro ed il conseguente avviso ai sensi del punto 3 del contratto;
3. violazione di legge in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e ter, nonché art. 3 ter, in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11 in rapporto alla insussistenza della presunzione di appartenenza al proposto per misura di prevenzione TE AN dell'autovettura VW Golf targata CJ842AR intestata a TE ON e vizio di motivazione in relazione alle condizioni legittimanti la confisca di beni appartenenti a terzi, per le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso;
a fronte della denunziata omessa valutazione delle argomentazioni difensive la Corte territoriale anziché annullare il provvedimento impugnato avrebbe posto rimedio alle omissioni giustificando la confisca dell'autovettura con qualche rigo, con acrobazie giuridiche ma senza riferimento alla sproporzione fra reddito e bene ed alle altre condizioni richieste dalla legge per la confisca;
in particolare la Corte d'appello ha sostenuto che il reddito di Euro 825,00 mensili non avrebbe consentito a TE ON di pagare la rata mensile di Euro 423,01 per l'acquisto dell'auto, ma TE ON aveva incassato 4.000,00 Euro per la cessione delle quote sociali della TE ON & C. avvenuta il 27.4.2005, avrebbe vinto al gioco Euro 10.000, come da ricevute allegate ed avrebbe percepito provvigioni dalla TO IT OU S.r.l.; il giudizio sulla notevole sperequazione dovrebbe essere compiuto tra il tenore di vita ed i redditi apparenti o dichiarati;
l'uso della disgiuntiva escluderebbe la possibilità di confiscare i beni provenienti da redditi non dichiarati. Il difensore della TO IT OU S.r.l. di Coralli OS MO RL deduce:
1. vizio di motivazione in relazione alla mancanza di data certa del contratto di vendita con riservato dominio della fra la TO IT e la City GY della palestra che sarebbe antecedente al sequestro;
la motivazione sarebbe mancante o apparente in ordine all'interesse dalla TO IT a redigere un contratto posticcio ed avrebbe travisato il significato delle fatture 503 e 504 del 30.9.2004, nonché 655 del 29.11.2004; ad oggi la TO IT non ha ancora ricevuto il saldo;
2. violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter in merito all'oggetto, alla titolarità e disponibilità dei beni confiscabili;
non opererebbero presunzioni in ordina alla disponibilità da parte del proposto di beni di terzi e gli indizi dovrebbero essere più precisi e strettamente inerenti ad ogni bene quando risulti il coinvolgimento di un terzo;
avrebbero dovuto esservi elementi che concretamente provassero che TE ON (figlio di TE AN) e UB ET avessero ricevuto da TE AN denaro di provenienza illecita con cui pagare le attrezzature e che il contratto di vendita con riservato dominio fosse fittizio e redatto allo scopo di evitare la confisca dei beni;
tali elementi mancherebbero e l'assunto sarebbe smentito dai riscontri bancari offerti dal rappresentante della IT in sede di primo ascolto e la società sarebbe estranea qualsiasi rapporto illecito ed anche altrove collocata territorialmente;
il pagamento ancora in corso escluderebbe investimenti pregressi di natura illecita;
la disciplina delle misure di prevenzione non potrebbe risolversi in meri sospetti o deduzioni presuntive, tanto più alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche dell'art. 11 Cost. in tema di giusto processo;
per procedere a confisca è necessario che si tratti di beni di cui TE AN potesse disporre direttamente o indirettamente e che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
non opererebbero presunzioni e l'indagine sulla disponibilità deve essere più accurata se il terzo intestatario non ha rapporti di parentela con il proposto per misura di prevenzione;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bontà e regolarità del rapporto tra la TO IT e la City GY ritenuto sospetto per l'assenza di garanzie;
la vendita sarebbe avvenuta sulla base di altre considerazioni quali le prospettive di sviluppo del Centro e la redditività dell'affare; non sarebbe stata considerata la prospettiva di lancio dei vari prodotti commercializzati dalla TO IT OU;
la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto fosse stato creato successivamente perché non registrato e con sottoscrizioni non autenticate ed avrebbe storpiato gli argomenti difensivi, così violando gli artt. 1523, 1524, 1525 e 1526 c.c., trascurando che le fatture sopra indicate (rinvenute al momento del sequestro) fanno espresso riferimento ad un contratto di noleggio che indicherebbe la vendita a rate con riserva di proprietà e perciò ne evidenzierebbero l'anteriorità al sequestro;
la mancata autenticazione delle sottoscrizioni non sarebbe requisito di opponibilità al terzo, quale è il curatore nell'esercizio dell'azione revocatoria e la certezza della data può essere provata altrimenti che con la registrazione;
non sarebbe decisivo il mancato rinvenimento del contratto al momento del sequestro riferibile a vari motivi;
ciò renderebbe superfluo il fatto che anche la lettera datata 10.10.2004 (relativa ai termini di pagamento concordati) non abbia data certa ed anche a prescindere da tale lettera non potrebbe sostenersi che il pagamento non sia più dovuto solo perché i termini non furono pattuiti;
se la redazione del contratto fosse postuma e la TO IT fosse già stata pagata non avrebbe interesse a sostenere la titolarità dei beni;
la Corte territoriale avrebbe fondato i sospetti sulla fittizi età del contratto sul fatto che nei motivi di impugnazione la TO IT avrebbe confessato la mancata assunzione di informazioni sulla situazione economica della City GY: ciò non sarebbe vero ed in ogni caso la vendita era stata condotta sulla base di considerazioni diverse;
dalla relazione del curatore si evidenzierebbe peraltro che la TO IT era praticamente l'unico creditore della City GY, sicché non aveva da temere per il proprio credito;
in ogni caso la possibilità di risoluzione del contratto consentiva di avere un certo controllo sull'andamento della società acquirente;
la motivazione della Corte territoriale sarebbe perciò viziata, secondo l'argomento dedotto tutti i creditori di un fallimento sarebbero fasulli o posticci per non aver valutato le condizioni economiche del soggetto poi fallito;
inoltre era stata testata la serietà ed affidabilità di TE ON in ragione del rapporto in essere da alcuni anni;
costui aveva effettuato ordinativi e chiesto preventivi per Euro 727.938,33 e tale risultanza è stata ignorata;
sono state ignorate altre similari vendite effettuate dalla TO IT OU senza richiedere particolari garanzie che proverebbero come il rapporto con la City GY rientrasse nella normalità commerciale;
ciò evidenzierebbe che la Corte d'appello ha basato la sua decisione su mere presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza e contraddette da elementi di fatto;
la Corte ha inoltre ignorato la richiesta subordinata di autorizzare il commissario giudiziale a pagare i residui importi sull'assunto che non vi sarebbe prova che i beni fossero della ricorrente, ma in ogni caso mancherebbe la prova che le somme corrispondenti al valore dei beni siano state integralmente pagate, in quanto nell'anno precedente il sequestro la TO IT ha incassato 43.000,00 Euro per le forniture citate, come si evince dalle scritture contabili regolarmente tenute e dalla corrispondenza alle contabili bancarie;
la Corte territoriale ha erroneamente affermato che nessuna specifica censura sul punto era contenuta nei motivi di impugnazione, sicché la motivazione sul punto sarebbe omessa;
non sarebbe pertinente la motivazione in risposta ai motivi dedotti da TE ON e UB ET, perché non avrebbe considerato le prove ed i documenti agli atti: se si considera che l'ammontare della vendita era pari ad Euro 153.661,00 + I.V.A. e che i pagamenti effettuati erano solo di Euro 43.000,00 era stato pagato solo un quarto dell'importo dovuto e sarebbero prive di plausibilità le argomentazioni circa possibili pagamenti in nero;
la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale incorrendo nelle stesse contraddizioni;
il Tribunale aveva indicato come punto più sospetto dell'intera vicenda il rapporto di agenzia con TE ON, ma sarebbe contraddittorio segnalare la mancanza di garanzie e poi trovare strano che TE ON avesse garantito con le proprie provvigioni;
il Tribunale aveva riconosciuto che il contratto sottoscritto da UB RL vincolava anche TE ON in quanto a lui riconducibile e non si spiegava come fosse possibile che fra le provvigioni maturate rientrassero quelle allo stesso spettanti per l'ordine City GY, individuando in tale corresponsione un conflitto di interessi che non ricorrerebbe ne' ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. ne' ai sensi dell'art. 2373 cod. civ.;
il fatto che TE ON ricevesse in quanto agente di TO IT le provvigioni sugli importi incassati dell'ordine City GY proverebbe la linearità dei rapporti;
tali contraddizioni non sono state prese in considerazione dalla Corte d'appello. Con memoria in data 29.10.2008 i difensori di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ hanno eccepito la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione dell'art. 6 comma 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la nullità della giudizio di cassazione per l'identica violazione in relazione alla mancanza di pubblicità dell'udienza, preliminarmente richiedendo che il presente procedimento sia trattato in pubblica udienza, eccependo altresì l'illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 per violazione degli artt. 10 e 11 Cost. derivata dalla violazione dell'art. 6 comma 1 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Con riferimento alla requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte deducono che il difensore di ufficio si era arrogato poteri di rappresentanza dell'Avv. Domenico Conticchio, che non gli erano mai stati conferiti. Ribadiscono poi la violazione di legge in relazione al difetto di pericolosità attuale del proposto. In relazione alla dedotta violazione del divieto di bis in idem, richiamano il provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di Brindisi che aveva escluso dal sequestro i beni di UC AN AR. In relazione all'imposizione di cauzione segnalano che la stessa presuppone l'accertamento di redditi leciti e non può essere desunta dalla supposta esistenza di risorse illecitamente accumulate. Ribadiscono infine il divieto di retroattività in materia penale quanto alla confisca dei beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma che consente tale confisca.
Il difensore di TE ON e UB ET, con memoria in data 30.10.2008, ribadisce che è necessario dimostrare che i beni dei terzi interessati siano in realtà nella disponibilità diretta od indiretta del proposto. Ribadisce poi la legittima provenienza dei mezzi utilizzati per l'acquisto dell'autovettura. È pregiudiziale esaminare la richiesta di trattazione del presente procedimento in pubblica udienza avanzata con la memoria dei difensori di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ.
Tale richiesta deve essere disattesa, dal momento che la pubblicità dell'udienza in Corte di cassazione non è richiesta dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, stante il carattere eminentemente tecnico e di sola legittimità del giudizio di cassazione, nel quale non è neppure previsto l'intervento personale della parte.
La Convenzione citata prevede invece, secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la pubblicità delle udienze nei giudizi di merito.
Tuttavì a non è configurabile alcuna nullità, non essendo questa prevista dalla legge e stante il principio di tassatività delle nullità, sicché la relativa eccezione è manifestamente infondata. La questione di legittimità costituzionale proposta non è rilevante.
Infatti i ricorrenti avrebbero dovuto richiedere ai giudici di merito che il procedimento fosse trattato in pubblica udienza ed eccepire la illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 per l'ipotesi di diniego.
Poiché tale richiesta non consta che sia stata formulata ne' innanzi al Tribunale ne' innanzi alla Corte d'appello, la questione non è più rilevante in questa sede.
Incidentalmente, infatti, si osserva che, benché la L. n. 1423 del 1956, art. 4 preveda la trattazione in camera di consiglio, nulla vieta che il giudice, seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, applichi analogicamente la disposizione di cui all'art.441 cod. proc. pen., la quale prevede che il giudizio abbreviato si svolga in camera di consiglio, ma che se tutti gli imputati ne fanno richiesta abbia luogo in pubblica udienza, così facendo venire meno i profili di contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso è necessario ricordare che non assumono rilievo gli ipotizzati vizi di motivazione, in quanto in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato". (Cass. Sez. 2A sent. n. 2181 del 6.5.1999 dep. 26.5.1999 rv 213852). I motivi di ricorso saranno pertanto esaminati soltanto sotto il profilo dell'eventuale violazione di legge.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ è manifestamente infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, "qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza". (Cass. Sez. 3 sent. n. 14291 del 28.2.2002 dep. 15.4.2002 rv 221781). Nello stesso senso si è espressa questa Corte Sez. 4 (sent. n. 44657 12.10.2005 dep.
7.12.2005 rv 232373): "In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto". (Fattispecie in tema di adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze). Tale orientamento è contestato nel ricorso in quanto nessuna norma attribuirebbe al sostituto del difensore nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 la rappresentanza del difensore titolare;
troverebbe applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 ter c.p.p., comma 5 in forza del quale spetterebbe al difensore personalmente la notifica dell'avviso della nuova udienza, che potrebbe essere omesso solo in presenza di sostituto processuale nominato dal difensore. L'argomento è stato affrontato e risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sent. n. 8285 del 28.2.2006 dep.
9.3.2006 rv 232906 "Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo".
Vale la pena di riportare il relativo passo della sentenza: "4. Ciò posto, occorre stabilire quali siano gli effetti delle decisioni relative alle posizioni e dell'imputato contumace e del difensore assente, ai fini della comunicazione dell'eventuale rinvio dell'udienza.
Secondo quanto prevede l'art. 484 c.p.p., comma 3, in ragione del rinvio all'art. 420 ter c.p.p., comma 1, l'imputato ha diritto a una nuova citazione a giudizio solo quando venga accertata la legittimità del suo impedimento a comparire. Se l'imputato viene dichiarato contumace, non ha diritto a ulteriori avvisi, perché, essendo rappresentato dal difensore (art. 420 quater c.p.p., comma 2), deve considerarsi presente (art. 420 ter c.p.p., comma 4 e art.477 c.p.p., comma 3). E non può esservi dubbio che anche il sostituto designato per il difensore assente rappresenti l'imputato contumace, tale essendo appunto la funzione di garanzia per la quale viene designato. Ma questa regola vale ovviamente solo nei casi in cui la data della nuova udienza sia fissata già nell'ordinanza che dispone il rinvio a udienza fissa (o la sospensione) del dibattimento;
non può valere nei casi in cui si disponga un rinvio a tempo indeterminato, come pure può avvenire, perché in tal caso neppure il difensore presente alla lettura dell'ordinanza di rinvio risulta immediatamente informato della data della nuova udienza. Quanto al difensore, l'art. 420 ter c.p.p., comma 5 stabilisce che si debba provvedere a norma del comma 1 quando risulti che la sua assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato. Ne consegue che il difensore assente per legittimo impedimento ha diritto all'avviso della nuova udienza (Cass., sez. 6^, 1 ottobre 2003, Sadu, m. 227722).
Occorre tuttavia stabilire se la notifica dell'avviso competa al difensore legittimamente assente anche quando la nuova udienza risulti fissata già nell'ordinanza che dispone il rinvio (o la sospensione) del dibattimento. Infatti, mentre l'imputato assente è rappresentato dal difensore solo quando sia stato dichiarato contumace, un sostituto del difensore assente è comunque presente alla lettura dell'ordinanza di rinvio;
e, secondo quanto prevede l'art. 102 c.p.p., comma 2, "il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore".
Come queste Sezioni unite hanno avuto già modo di chiarire, in realtà, la legittimazione del sostituto è limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un'impugnazione o l'intervento a un atto garantito, ma non può consentire una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti, m. 199398-199399, Cass., sez. 2^, 9 maggio 2000, Pistoia, m. 217343, Cass., sez. 2^, 17 ottobre 2003, Caruso, m. 227688, Cass., sez. 4^, 10 febbraio 2005, Ennejmy, m. 231324). Tuttavia il titolare dell'ufficio di difesa rimane destinatario delle sole notificazioni che siano effettivamente necessarie;
mentre qui si discute appunto della necessità di notificare l'avviso della nuova udienza già fissata nell'ordinanza di rinvio (o di sospensione) del dibattimento letta alla presenza del sostituto. E quindi il problema non attiene alla posizione del difensore sostituito, bensì alla funzione del sostituto, che, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (art. 102 c.p.p., comma 2), assume anche il compito di destinatario dell'avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato. Secondo quanto prevede l'art. 477 c.p.p., comma 3, infatti, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti.
Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l'avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice (Cass., sez. 6^, 31 marzo 2004, Foltran, m. 228229, Cass., sez. 3^, 13 novembre 2003, Pacca, m. 227491).
Si deve pertanto concludere con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio a udienza fissa del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio".
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ non è stato dedotto in appello e comunque è
manifestamente infondato.
La misura di prevenzione è stata infatti applicata sull'assunto che i proposti "agivano di concerto con soggetti posti ai vertici della organizzazione criminale di tipo mafioso denominata sacra corona unita", oltre ai rapporti fra TE MO ed appartenenti a Cosa nostra ed alla AM (f. 5 impugnato decreto). Si tratta perciò della pericolosità specifica di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ sono manifestamente infondati. Premesso che comunque la Corte territoriale ha dato atto della vicinanza dei fatti contestati alla pronunzia del giudice di primo grado e della irrilevanza del tempo trascorso fra tali fatti e la pronunzia, stante il periodo di detenzione, va ricordato che, quanto all'attualità della pericolosità, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (v. Cass. Sez. 2 sent. n. 44326 del 11.10.2005 dep.
5.12.2005 rv 232779). Ciò supera anche la doglianza relativa al preteso mancato accertamento del permanere della pericolosità al momento del giudizio sulla confisca dei beni.
Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ è manifestamente infondato.
Va ricordato anzitutto che, quantunque sia applicabile al procedimento di prevenzione il principio del "ne bis in idem", tuttavia, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, elementi indizianti, già in precedenza valutati negativamente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura. (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 6515 del 20.11.1997 dep. 26.2.1998 rv 209893). Nel caso in esame peraltro la Corte territoriale ha escluso che il Tribunale avesse rigettato per implicito la richiesta di sequestro e confisca degli stessi beni per la ragione decisiva che non vi era stata richiesta in tal senso del P.M..
In assenza di esplicita richiesta dell'organo proponente, l'assenza di un provvedimento ablatorio non può essere interpretata come rigetto implicito, pur in assenza di sequestro.
Il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ è manifestamente infondato.
Poiché la pericolosità per la sicurezza pubblica è conseguente anche ai legami di tipo mafioso, è inconferente il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con L. 18 febbraio 1992, n. 172, che ha esteso ai fatti di contrabbando la previsione di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14. Il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ è manifestamente infondato.
Il rigetto della richiesta subordinata è implicito nella conferma del provvedimento di primo grado.
Del resto questa Corte ha chiarito, con riferimento all'ordinario giudizio di cognizione, dove è deducibile in sede di ricorso per cassazione anche il vizio di motivazione, che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione". (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220).
L'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UC AN AR, TE MO, TE AN e TE NZ è inammissibile in quanto proposto contro provvedimento non impugnabile.
Infatti, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione è preclusa, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di diniego di rateizzazione (non prevista dalla legge) della cauzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, che non contempla alcun mezzo di gravame in relazione a tale ipotesi. L'impugnazione non è ammissibile neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 568 c.p.p., comma 2, non vertendosi in ipotesi di provvedimento che decide sulla libertà personale e, tanto meno, di sentenza, (v. Cass. Sez. 6 sent. n. 4183 del 9.12.1999 dep.
1.2.2000 rv 226631).
In particolare va rilevato che la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 là ove indica espressamente le pronunce adottabili dal Tribunale (a norma dei precedenti arti 2 ter e 3 bis) soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 5493 in data 8.10.1998 dep. 11.1.1999). Il ricorsi di TE ON e UB RL, nonché quello della TO IT OU S.r.l. di OR OS MO RL sono proposti al di fuori dei casi consentiti sia perché, sotto l'apparenza della violazione di legge deducono in realtà vizi di motivazione, sia perché tentano di sottoporre a questa Corte giudizi di merito sulla fittizietà o meno del contratto di vendita con riserva di proprietà, sulla disponibilità diretta od indiretta dei beni o del denaro utilizzato per il loro acquisto in capo al padre di TE ON, sul rapporto fra redditi e beni acquisiti. Viene invocato il travisamento della prova che questa Corte ritiene motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Anzitutto tale ipotesi è pur sempre limitata ai casi nei quali sia deducibile il vizio di motivazione e quindi non è deducibile in materia di misure di prevenzione dove il ricorso è consentito solo per violazione di legge.
Va poi ricordato che comunque la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito non hanno affatto travisato il contenuto di un atto, ma ne hanno dato un'interpretazione non condivisa dai ricorrenti. I ricorrenti propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Peraltro, lo si deve ripetere ancora una volta, ciò vale soltanto in ipotesi di ricorso per vizio di motivazione quando questo sia consentito e non con riferimento alla violazione di legge. Le residue doglianze riconducibili a lamentata violazione di legge e cioè disponibilità dei beni e criterio di valutazione della liceità dei redditi sono manifestamente infondate. Questa Corte ha più volte affrontato (e risolto nel senso indicato dal giudice d'appello) la questione proposta, affermando che nei confronti dei soggetti, rientranti nel novero di quelli considerati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, separatamente da tutti gli altri terzi "opera una fondata presunzione di essere solo "prestanomi" circa l'effettiva disponibilità dei beni in testa al proposto, salvo rigorosa e fondata prova contraria posta a carico dei predetti soggetti legati da vincoli parentelari "aut similia" (convivenza) con detto proposto, essendo intuibilmente più accentuato, in caso di titolarità dei beni in capo a costoro, il pericolo di una intestazione meramente fittizia "a copertura" di quella concreta e reale in testa al detto proposto raggiunto dalla misura di prevenzione personale". (Cass. Sez. 6 sent. 18047 del 10.3.2005 dep. 13.5.2005, Mollica). Infatti "il concetto di disponibilità ... non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche se costui eserciti il proprio potere su esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente;
con la conseguenza che quando la disponibilità diretta, in concreto, della abitazione familiare viene meno in capo all'originario soggetto titolare, il quale sia costretto a lasciarla per causa di forza maggiore ... continuando in essa a dimorare i componenti della sua famiglia legittima o di fatto, non per ciò viene meno anche, per lo stesso, la disponibilità indiretta (attraverso l'uso diretto dei familiari), essa pure sufficiente, nella previsione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, a fondare il provvedimento di confisca". (Cass. Sez. 6 sent. n. 274 del 28.1.1999 dep. 16.6.1999, Sartor). Tali principi valgono quindi con riferimento alla posizione di TE ON.
D'altro canto secondo il consolidato orientamento di questa Corte per procedere a sequestro e confisca non è necessario che un bene provenga da un illecito di stretta tipologia mafiosa: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 (cd. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (Cass. Sez. 2A sent. n. 2181 del 6.5.1999 dep. 26.5.1999 rv 213853). Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008