Sentenza 20 novembre 1997
Massime • 2
Quantunque sia applicabile al procedimento di prevenzione il principio del "ne bis in idem", tuttavia, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, elementi indizianti, già in precedenza valutati negativamente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura.
Qualora un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale si incontri in un'unica occasione con pregiudicati, ciò non è sufficiente ad integrare, a suo carico, gli estremi del reato di cui all'art. 9, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione all'art. 5, comma terzo, della stessa legge.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4712 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11757-2016 proposto da: D.G., D.S., e DO.ST., rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE SESTA, dall'Avvocato LUIGI ALBISINNI, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro DO.GI.PI., in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1997, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 27.04.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 528
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 05106/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) VENUTO GIUSEPPE n. il 26.05.1964
avverso sentenza del 18.11.1997 C. ASS. APP. di MESSINA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor ZO Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. UI Autru Ryolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Il presente processo ha per oggetto l'omicidio volontario in danno di AT TO ed il ferimento di TT TO, avvenuti nel primo pomeriggio del 20/9/1988 nel rione Camaro di Messina. Il AT - scarcerato poco prima dalla Casa Circondariale di Messina a seguito della sua assoluzione per insufficienza di prove da un reato relativo alle armi - per far ritorno alla propria abitazione aveva usufruito di un passaggio a bordo della autovettura guidata da TT TO, sulla quale aveva preso posto sul sedile posteriore anche SO TO. Dopo un breve tratto autostradale, all'altezza del semaforo posto all'incrocio con la strada che immette nel rione Camaro, l'autovettura con a bordo il AT, che si trovava seduto accanto al conducente, era stata affiancata da una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone munite di casco di protezione, che avevano cominciato a sparare con una pistola contro gli occupanti della autovettura, ferendo il TT e il AT, i quali, nel tentativo di cercare scampo con la fuga, erano scesi nel frattempo dalla autovettura. Il AT era deceduto sul posto, in quanto, come risultava dall'esame autoptico, era stato attinto da un proiettile, che era penetrato nella regione dorsale destra in prossimità della spalla e che aveva attraversato l'emitorace e la zona del collo per poi uscire dal cavo orale. Le prime indagini - che avevano dato esito negativo - erano state indirizzate nei confronti di LE PP e degli associati della sua organizzazione criminale, rivale della banda facente capo a RA UI, alla quale apparteneva il AT. Successivamente, nel mese di febbraio del 1993, il G.I.P. aveva disposto la riapertura delle indagini, in quanto il collaborante SP AR aveva indicato VE PP quale esecutore materiale dell'omicidio e tale accusa aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti, appartenenti alle due bande contrapposte, i quali, oltre al VE, avevano indicato quali autori dell'omicidio anche EN EL, LE PP e AR AT. All'esito delle indagini il VE ed il EN venivano tratti a giudizio della Corte di Assise di Messina per rispondere in concorso tra loro (e con LE e AR nel frattempo deceduti) dei reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione in danno del AT, di tentato omicidio in danno del TT e del SO, di detenzione e porto illegale di armi e di furto aggravato della motocicletta con la quale fu perpetrato l'agguato.
Con sentenza 10/10/1996 la Corte di Assise di Messina dichiarava il VE colpevole del reato di omicidio volontario, esclusa l'aggravante della premeditazione, nonché dei reati di lesioni volontarie in danno del TT e del SO, così modificata l'originaria imputazione di tentato omicidio, e di detenzione e porto illegale di armi e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventitrè di reclusione e L.
1.500.000 di multa, disponendo la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, nonché alle pelle accessorie consequenziali. Con la stessa sentenza venivano assolti per non aver commesso il fatto il VE dal reato di furto della motocicletta e il EN da tutti i reati ascrittigli.
A seguito di rituale appello proposto dal VE, con sentenza 18/11/1997 la Corte di Assise di Appello di Messina - dopo aver rinnovato il dibattimento per procedere alla escussione di alcuni testi di riferimento alle dichiarazioni rese "de relato" dai collaboranti - assolveva il VE dal reato di lesioni volontarie in danno del SO, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena detentiva in anni ventidue e mesi quattro di reclusione e confermando la sentenza impugnata nel resto.
Preliminarmente la Corte di merito osservava che l'eccezione di nullità dedotta in relazione all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, nonostante l'ammissione di tale mezzo di prova, doveva ritenersi infondata. Infatti tale omissione non integrava alcuna delle nullità previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto non riguardava l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.
Nel merito la Corte, condividendo la motivazione del primo giudice sul punto, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base della sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese in modo autonomo da più collaboranti di giustizia (SP AR, RA UI, OR SA, AR ZO, SA UM, HE RI), tutti ritenuti intrinsecamente attendibili. In particolare la Corte - dopo aver evidenziato il clima nel quale si inquadrava l'episodio delittuoso in esame, caratterizzato da numerose vittime a seguito di cruenti scontri intercorsi tra le due bande rivali, l'una facente capo a LE PP, e l'altra a RA UI, capoclan della organizzazione criminale, cui apparteneva il AT - procedeva alla analitica ricostruzione dell'episodio sulla base degli elementi di generica e di specifica acquisiti agli atti, costituiti essenzialmente dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, dall'esame autoptico e dalle dichiarazioni dei testi TT, SO e RE NA, tutti presenti al fatto. La Corte procedeva, quindi, all'esame dettagliato della dichiarazione resa dal collaborante di giustizia SP AR, che aveva per primo riferito di aver appreso nella immediatezza del fatto della uccisione del AT da OR LI e da AL BA. Costoro gli avevano riferito con dovizia di particolari le modalità dell'agguato, precisando che l'autore degli spari era stato VE PP e che l'omicidio era stato ordinato dal LE, che aveva voluto vendicare la morte del ON, suo associato, ucciso dal AT, associato al gruppo dello RA. A tal proposito la Corte di merito svolgeva una ampia motivazione diretta a dimostrare la attendibilità dello SP, considerato un non allineato tra i due gruppi rivali ed estraneo all'ambiente criminale messinese, evidenziando in particolare che il AL ed il OR avevano riferito notizie provenienti da fonti di prima mano anche perché erano stati molto precisi sia nel descrivere le modalità del fatto, riscontrate sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria e dell'esame autoptico, sia nel riferire particolari inediti sul prelevamento del AT all'uscita dal carcere, riscontrati successivamente sulla base delle dichiarazioni rese da altri collaboranti (vedi in particolare OR, AR e RA). Inoltre, secondo la Corte di merito, la dichiarazione dello SP doveva ritenersi attendibile anche sotto altro profilo, in quanto aveva trovato riscontro nella dichiarazione del collaborante AR, che aveva riferito di aver appreso dal AR che il VE ed il AR erano stati visti passare poco prima dell'omicidio a bordo della motocicletta di grossa cilindrata davanti al carcere di Messina, nonché nella dichiarazione del SA, che aveva riferito di aver appreso dal LE e da suo genero SE ET che il VE ed il AR, dopo aver ricevuto l'incarico dal LE di uccidere il AT, erano partiti dal Villaggio Aldisio a bordo di una motocicletta rubata. A tal proposito la Corte superava anche una contraddizione in cui era caduto il SA in relazione al trasporto del AR sul luogo del delitto, chiarendo che doveva ritenersi credibile la prima versione fornita dal SA, tenuto conto che lo stesso aveva precisato che la motocicletta rubata si trovava presso l'abitazione del AR, sita nel Villaggio Aldisio. Pertanto la Corte riteneva che le suddette dichiarazioni, anche se rese "de relato", dovevano ritenersi pienamente attendibili, in quanto convergenti tra loro sui punti essenziali, tanto più che le stesse erano state rese da soggetti appartenenti a bande contrapposte, che avevano diretta conoscenza dei fatti e delle persone riguardanti le rispettive organizzazioni criminali di appartenenza. Inoltre qualche eventuale divergenza tra le varie dichiarazioni, secondo la Corte di merito, poteva considerarsi fisiologica, tenuto conto del tempo trascorso, ma non rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, riguardando tali divergenze elementi non essenziali del fatto.
Nè, secondo la Corte, tali dichiarazioni potevano considerarsi in contraddizione da quella resa dal collaborante RA, che aveva riferito di aver appreso dallo stesso LE, allorché fu siglata la pace tra le due bande, che ad uccidere il AT era stato lui personalmente insieme a suo cognato TÒ IO. Infatti - a parte la considerazione che tale dichiarazione, quanto alla esecuzione materiale dell'omicidio, era stata contraddetta in parte dalle dichiarazioni degli altri collaboranti - era molto probabile che il LE avesse reso tale dichiarazione sia per non esporre a rischi i propri gregari nel caso di riapertura delle ostilità tra le due bande rivali, sia perché, odiando personalmente il AT, che aveva commesso in precedenza contro di lui un attentato, voleva assumere la veste di chi aveva realizzato personale vendetta dell'offesa ricevuta. D'altra parte la narrazione fatta dal LE non escludeva, comunque, la partecipazione del VE al fatto delittuoso, tenuto conto che questi aveva avuto incarico dal LE, come riferito dallo stesso LE allo RA, di controllare l'esito del giudizio a carico del AT, di accertare l'orario della sua uscita dal carcere e del mezzo di trasporto adoperato, e di segnalare l'imminenza dell'arrivo della autovettura allo svincolo autostradale di Messina - Centro, di guisa che anche lo svolgimento di tale attività testimoniava il pieno coinvolgimento del VE nella commissione dell'omicidio.
Infine la Corte di merito, pur rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche per l'estrema gravità del fatto (esecuzione di tipo mafioso svoltasi di giorno nel centro urbano), riduceva la pena detentiva nella misura di mesi otto di reclusione sul rilievo che si imponeva l'assoluzione del VE dal reato di lesioni volontarie in danno del SO perché il fatto non sussiste, atteso che non risultava dagli atti che questi avesse subito lesioni personali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Infondato deve ritenersi il primo motivo con il quale si deduce la nullità del dibattimento di primo grado e di tutti gli atti successivi per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. sul rilievo che la mancata assunzione dell'esame dell'imputato costituisce una lesione del diritto di difesa. Infatti il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per la mancata assunzione di una prova decisiva sul rilievo che, poiché l'esame dell'imputato rientra tra i mezzi di prova, la sua mancata assunzione integra la suddetta nullità. Infatti a tal proposito è sufficiente rilevare che, pur costituendo l'esame dell'imputato un mezzo di prova a difesa, il motivo dedotto dal ricorrente deve considerarsi del tutto generico, atteso che noti è stato specificato in alcun modo sotto quale profilo il mancato esame dell'imputato avrebbe integrato gli estremi di una prova decisiva per la sua assoluzione, tenuto conto che, per quel che si dirà appresso, la responsabilità dell'imputato è stata correttamente desunta dai giudici di merito sulla base di un quadro probatorio grave, preciso ed univoco.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia. In particolare, secondo il difensore, la Corte di merito non aveva tenuto conto che le dichiarazioni dei collaboranti, essendo state tutte rese "de relato", necessitavano di un più rigoroso controllo sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Inoltre la Corte non aveva proceduto a una adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi di riferimento, limitandosi a ritenere valide le dichiarazioni rese dai collaboranti sul mero assunto che i referenti, in quanto legati all'ambiente della malavita organizzata, non avrebbero mai potuto confermare le confidenze in precedenza fatte e sulla illogica considerazione che la difesa non aveva dimostrato l'impossibilità dei contatti tra i collaboranti ed i testi di riferimento, invertendo con tale illogica affermazione l'onere della prova. La Corte di merito, non aveva neanche tenuto conto delle numerose contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti, omettendo di verificare in concreto se le propalazioni degli stessi fossero frutto, più che di una conoscenza reale dei fatti, di loro supposizioni o di voci correnti come del resto risultava da quanto riferito dallo stesso RA, la cui dichiarazione per tale ragione non poteva considerarsi valido elemento di riscontro alle dichiarazioni degli altri collaboranti. D'altra parte la dichiarazione dello RA, quanto agli esecutori materiali dell'omicidio, si trovava in netto contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, avendo lo stesso riferito di aver appreso dal LE che autore dell'omicidio era stato lui stesso. In particolare con i motivi di ricorso il difensore ha proceduto ad una ampia disamina delle dichiarazioni dei collaboranti, evidenziando numerose discrepanze tra le stesse in relazione sia alla fase organizzativa, che alla fase esecutiva dell'omicidio, e escludendo che tali dichiarazioni potessero costituire tra loro un reciproco riscontro, attesa la mancata convergenza delle stesse su punti essenziali. Infine il difensore ha rilevato che neanche la dichiarazione dello SP aveva trovato riscontro in relazione alle modalità del fatto, essendo risultato dall'esame autoptico e dalla dichiarazione della RE una ricostruzione dell'omicidio diversa da quella narrata dallo SP.
Tale motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Invero, in assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192 c.p.p.. Orbene nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di esse indizi significativi;
successivamente, operando il collegamento tra i vari indizi - tutti gravi precisi e concordanti - è pervenuta al convincimento che l'imputato fosse pienamente responsabile del reato di omicidio e dei reati connessi relativi alle armi.
Non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia, anche se "de relato", ben possono costituire fonte di convincimento, qualora le stesse abbiano trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità dei dichiaranti, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da convergente dichiarazione di altro collaborante, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze. Certamente, nel caso si tratti di vicende apprese da terzi, le dichiarazioni dei collaboranti devono essere sottoposte ad un rigoroso controllo della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma, una volta superato positivamente tale esame, le suddette dichiarazioni ben possono essere poste a base del convincimento del giudice di merito, costituendo le stesse prove valide a tutti gli effetti. Orbene nel caso di specie i giudici di merito - le cui decisioni si integrano a vicenda per essere conformi sul punto - si sono adeguati al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio circa la responsabilità dell'imputato alle convergenti ed autonome dichiarazioni dei collaboranti dianzi indicati, ritenuti attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente sulla base di logiche considerazioni non suscettibili di censura in questa sede. In particolare la Corte di merito, proprio perché trattavasi di dichiarazioni rese "de relato", ha proceduto ad una attenta e dettagliata valutazione di ciascuna di esse, spiegando in modo esauriente la ragione per la quale le stesse dovevano ritenersi credibili sia sotto il profilo intrinseco, sia sotto il profilo estrinseco. Basti pensare che la Corte di merito, oltre ad evidenziare la posizione di ciascun collaborante nell'ambito delle rispettive organizzazioni criminali ed il ruolo di estraneità dello SP, ha più volte sottolineato la spontaneità, il disinteresse e la coerenza del loro racconto, che per giurisprudenza costante sono considerati elementi idonei per una corretta valutazione della attendibilità intrinseca. Inoltre la Corte di merito ha correttamente proceduto ad una approfondita valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti sotto il profilo estrinseco, evidenziando che le stesse - rese in piena autonomia, tanto da escludere il pericolo di reciproche influenze - per la loro sostanziale convergenza già da sole erano idonee a costituire tra loro un reciproco riscontro. Infine va rilevato che tali dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro in numerosi elementi di generica e di specifica indubbiamente idonei per la loro rilevanza a confermare la credibilità dei collaboranti. In particolare la Corte di merito, oltre alla sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti, non si è limitata a indicare come riscontri pur significativi elementi riguardanti le modalità del fatto e le risultanze autoptiche, peraltro sostanzialmente aderenti alla ricostruzione dell'omicidio operata dal collaboranti, ma ha altresì evidenziato il contenuto delle testimonianze dei testi presenti al fatto, che indubbiamente costituiscono una ulteriore conferma della piena credibilità dei collaboranti. Peraltro va altresì considerato che la Corte di merito non ha privilegiato le dichiarazioni rese dal collaboranti rispetto a quelle rese dal referenti in modo acritico, ma ha spiegato in modo logico la ragione della sua scelta. Infatti - a parte la condivisibile considerazione che i referenti, in quanto legati all'ambiente della malavita organizzata, non avrebbero mai potuto confermare le confidenze in precedenza fatte ai collaboranti - la Corte di merito ha operato il doveroso raffronto tra le suddette dichiarazioni, privilegiando quelle rese dai collaboranti per i numerosi riscontri dianzi indicati.
Deve ritenersi infondata anche la censura dedotta dal difensore sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti non potevano costituire un riscontro reciproco, in quanto tra di loro contraddittorie. A tal proposito i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alle divergenze insorte tra le dichiarazioni dei collaboranti, superandole con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. In particolare la Corte di merito ha superato con adeguata motivazione la divergenza insorta tra la dichiarazione dello RA e quella degli altri collaboranti, chiarendo le ragioni per le quali la dedotta discrepanza non era idonea ad incrinare il grave quadro probatorio, tanto più che - anche a voler ritenere credibile la versione riferita dal LE allo RA circa l'omicidio del AT - emergeva, comunque, la piena partecipazione del VE alla fase organizzativa ed esecutiva dell'omicidio, tenuto conto che al VE era stato dato incarico dal LE di controllare l'uscita dal carcere del AT e di segnalare il suo arrivo nel luogo della sua esecuzione.
Nè le ulteriori censure mosse dal difensore sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse - specie quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti e dei relativi riscontri - devono considerarsi inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in sede di legittimità.
Pertanto, alla luce dei consolidati criteri vigenti in materia di valutazione della prova, le dichiarazioni dei collaboranti - che, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriore riscontro in numerosi elementi di indubbia rilevanza, peraltro tra loro raccordati in modo logico sulla base di un accertato movente, costituito da scontri tra bande contrapposte finalizzati al controllo sul territorio - ben possono costituire nel caso di specie valida fonte di convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, di guisa che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
Inammissibile, infine, per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il quarto motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. con conseguente lesione del diritto di difesa per la mancata correlazione tra contestazione e decisione sul rilievo che il VE era stato dichiarato colpevole dell'omicidio quale partecipante alla fase organizzativa e non esecutiva diversamente da quanto contestato e ritenuto nella sentenza di primo grado. Infatti a tal proposito è sufficiente rilevare che nel caso di specie si deve escludere che la decisione adottata sia diversa dalla imputazione contestata e dal fatto ritenuto dal giudice di primo grado, tenuto conto che la responsabilità del VE è stata, comunque, ritenuta nella qualità di concorrente nella commissione dell'omicidio, al quale partecipò sia nella fase organizzativa che in quella esecutiva, segnalando l'uscita dal carcere del AT ed il suo arrivo sul luogo della esecuzione.
Pertanto, poiché la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logico - giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1988