Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione il provvedimento con cui il giudice dispone una cauzione deve ritenersi - in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma primo, cod.proc. pen., che opera anche in siffatta materia - inoppugnabile non essendo prevista dalla legge, nei suoi confronti, alcuna forma di gravame. (La S.C., peraltro, non ha ritenuto invocabile, nella specie, l'art. 111 della Cost. poiché non si versa in materia di libertà personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1998, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 8/10/1998
1. Dott. Guido Jetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 5493
3. " NU ET " REGISTRO GENERALE
4. " AR OT " N. 5637/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA LD nato in [...] il [...]
avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 19.11.97 Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 25.10.95 il Tribunale di Torre Annunziata disponeva a carico di TA LD - quale probabile affiliato al clan camorristico capeggiato dal di lui padre AL TA - la misura della sorveglianza speciale per anni 4, ai sensi delle leggi 1423/56 e 575/65; con obbligo di soggiorno e pagamento di una cauzione di L.20.000.000.
Tale provvedimento, a seguito di ricorso del citato soggetto, veniva confermato dalla Corte di Appello di Napoli con pronuncia 19.11.97 la quale è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal proposto in base agli infradescritti motivi.
I. Nullità del decreto per violazione di precedente giudicato e comunque per erronea interpretazione dell'art. 1 L. 575/65; mancanza di motivazione sugli indizi di appartenenza ad associazione camorristica.
Le censure sono manifestamente infondate osservandosi quanto segue. Secondo insegnamento del tutto pacifico di questa Corte il giudicato che si forma nell'ambito di un procedimento di prevenzione è sottoposto, stante la peculiarità e le finalità di quest'ultimo, alla clausola "rebus sic stantibus" che ne consente la revoca o la modifica allorché cessi o muti la causa che lo ha determinato. Ne consegue che, qualora sopravvengono o emergano elementi nuovi, essi possono essere utilizzati per un ulteriore procedimento essendo consentito valutare globalmente la condotta dello stesso soggetto e ritenere che i fatti già precedentemente esaminati e quelli successivi costituiscano manifestazione di una pericolosità sociale nel tempo immutata (Cass. 28.10.87 n. 0 3468 RV 176916; Cass 10.5.89 n. 00 941 RV 181308; Cass.
3.12.93 n. 0 4436 RV 195734). Orbene, nel caso in esame i giudici di merito hanno segnalato che rispetto al contesto valutato in un precedente provvedimento, con il quale era stata rigettata la proposta di applicazione della sorveglianza speciale al TA LD, erano intervenuti ulteriori fatti significativi di appartenenza di tale personaggio alla camorra e che anzi questi ultimi rendevano univoci anche quelli che originariamente tali non si erano palesati.
Nel richiamato quadro le nuove emergenze si sostanziavano: nel fermo del proposto e nel rinvio a giudizio del medesimo quale autore materiale di un omicidio ai danni di un soggetto appartenente al clan avversario;
nelle imputazioni di concorso in ulteriori analoghi omicidi e nei relativi provvedimenti di custodia cautelare, basati su plurime chiamate in correità. Per quanto concerne i pregressi elementi, i medesimi erano rappresentati: da reazioni violente a giornalisti che intendevano fotografare il palazzo di famiglia ed alla polizia intervenuta;
da concorso in omicidio ai tempi della minore età; da latitanze e da denuncie per furto ed altraggio a p.u. In tale situazione deve all'evidenza escludersi violazione del principio del "ne bis in idem" ed al contempo va riconosciuto che - essendosi evidenziato che gli omicidi attribuiti si collocavano nell'ambito della guerra tra cosche per il predominio del territorio - la conclusione circa la partecipazione, ovviamente in chiave di mera probabilità (sufficiente per l'adozione di misura di prevenzione), del TA al clan di cui sopra risulta del tutto giustificata e per tanto sottratta a sindacato di legittimità. Assolutamente destituito di fondamento è l'assunto difensivo secondo cui la pericolosità del proposto sarebbe stata affermata in base a semplici denuncie ed all'esistenza di carichi pendenti, senza autonoma valutazione dei fatti. Sul punto basti considerare che la Corte territoriale ha rilevato l'esistenza di molteplici chiamate in correità, dimostrando di ritenerne la valenza accusatoria siccome convergenti ed in quanto relative ad azioni tipiche di faide contrapposte.
II. Mancanza di motivazione sull'imposto obbligo di soggiorno. La doglianza è a sua volta manifestamente infondata avendo la Corte di Appello operato al proposito congrui richiami all'elevato grado di pericolosità dell'individuo in questione alla luce del carattere degli episodi emersi a suo carico nonché alla necessità di impedire rapporti con realtà criminali operanti in altri comuni. III. Mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura. La deduzione è assolutamente generica omettendo l'impugnante di prendere in esame le pur precise ragioni della decisione sul punto. IV. Violazione dell'art. 3 bis L. 575/65, come introdotto dall'art.15 L. 646/82; mancanza di motivazione sull'imposizione della cauzione.
La censura è inammissibile.
Invero il provvedimento con cui il giudice delle prevenzione dispone una cauzione deve ritenersi - in base al principio di tassatività di cui all'art. 568 c. 1 c.p.p. che opera anche in siffatta materia - inoppugnabile non essendo prevista dalla legge, nei suoi confronti, alcuna forma di gravame. In particolare va rilevato che l'art. 3 ter c. 2 L. 575/65 là ove indica espressamente le pronunce adottabili dal Tribunale (a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis) soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione. Nè varrebbe invocare l'art. 111 della Costituzione ovvero l'art. 568 c. 2 c.p.p. poiché siffatta imposizione non è riconducibile a quelle attinenti alla libertà personale (Cass. 13.6.90 n. 0 1231 RV 184634); del resto trattasi di misura a carattere non definitivo che può, ai sensi dell'art. 3 bis c. 3 cit. L 575/65, sempre essere revocata in tutto o in parte dallo stesso organo che l'ha disposta per "comprovate gravi necessità personali o famigliari". Per le svolte argomentazioni il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende di somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999