Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato. (Fattispecie relativa ad impugnazione di provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale e patrimoniale).
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/1999, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 6.5.99
Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro NT SIRENA Consigliere N.2181
Dott. Giuseppe D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N. 39420/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da SA NT, nato a [...], il [...], SA MA AD, nata a [...], il [...], e SA LI, nata a [...], il [...], avverso il decreto della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 22 giugno 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro NT Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, osserva:
in fatto e in diritto
Con decreto del 13 aprile 1995, il Tribunale di Taranto applicò a SA NT la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per- la durata di tre anni, con obbligo di cauzione di lire 50.000.000, ritenendo che vi fossero sufficienti indizi della sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso facente capo al pregiudicato DE CL.
Con successivo decreto del 1^ dicembre 1995, il predetto Tribunale dispose la confisca di alcuni dei beni sequestrati in precedenza al SA, ed alle sue sorelle SA MA AD e SA LI, ritenendo che tali beni fossero nella effettiva disponibilità del prevenuto, e che fossero il frutto di attività illecite.
A seguito di impugnazione presentata dai difensori del SA e delle sue congiunte, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con decreto del 22 giugno 1998, confermò il decreto del Tribunale di Taranto del 13 aprile 1995, relativo all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
mentre, in parziale riforma del decreto del 1^ dicembre 1995, dispose la restituzione ai rispettivi aventi diritto di alcuni beni sequestrati, mantenendo ferma la confisca dei rimanenti cespiti patrimoniali., Ricorrono per cassazione i due difensori di SA NT con separati atti di impugnazione e quello di SA MA AD e SA LI con unico ricorso.
Il primo dei due difensori del proposto, avvocato Caroli, ha dedotto:
erronea applicazione di norme giuridiche (articolo 606, comma 1, lettera b, c.p.p.), per avere il provvedimento impugnato disposto la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni di SA NT, sia pure con le limitazioni di cui al provvedimento stesso, in assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento medesimo e praticando un ragionamento basato su presunzioni non ammesso dalla legge, sia con riferimento alla verifica del l'appartenenza del proposto ad associazione mafiosa, sia con riferimento alla verifica della provenienza dei beni confiscati dal compimento di attività illecita (articolo 1 legge numero 575 del 1965 e successive modifiche;
articolo 2 ter legge numero 646 del 1982 e successive modifiche), nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione su punti probatoriamente essenziali (articolo 606, comma 1, lettera e, c.p.p.).
Con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il ricorrente assume, anzitutto, che la Corte di appello di Lecce si sarebbe "attestata su mere presunzioni sfavorevoli, senza valutare gli unici elementi di prova aventi valenza oggettivamente favorevole al proposto, sui quali i giudici avrebbero illegittimamente sorvolato".
Secondo il ricorrente, inoltre, detti giudici avrebbero "omesso di compiere la valutazione fondamentale circa la personalità del SA, riguardante la sua moralità, la sua professionalità, la sua cinquantennale incensuratezza, per derivarne un giudizio di improbabile assimilazione nella consorteria mafiosa facente capo ai fratelli DE;
ed avrebbero omesso, altresì, di spiegare -posto che "dagli atti del processo emergerebbe la floridità economico - imprenditoriale del SA" - "quale interesse egli avrebbe avuto ad aderire alla consorteria mafiosa in esame a far data dal mese di giugno del 1987".
Infine, secondo la tesi difensiva, "il provvedimento impugnato avrebbe preteso di ricavare elementi di accusa da leali argomentazioni del proposto,' aventi valenza chiaramente difensiva", e si fonderebbe su dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia - ed in particolare di UL IN -senza avere preventivamente verificato l'attendibilità di costoro e senza avere verificato la sussistenza di elementi di riscontro, necessari, ai fini della validità della prova, anche nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.
Con riferimento alla operata confisca di alcuni dei beni facenti parte del patrimonio del SA, il ricorrente ha sostenuto, anzitutto, "la manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello adotta la prova peritale del dottor TI e poi la disattende in toto"; ad avviso del ricorrente, infatti, i giudici del secondo grado - dopo avere percepito chiaramente l'insufficienza della precedenti acquisizioni probatorie ed avere perciò disposto un'integrazione della perizia tecnica - avrebbero illogicamente disatteso i risultati di quest'ultima, valorizzando sempre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UL IN, del tutto inattendibili, e trascurando al contempo "la prova generica, palesemente favorevole a SA NT".
Ad avviso del ricorrente, inoltre, il decreto impugnato sarebbe illogico anche nella parte in cui avrebbe affermato che il SA era il cassiere dei DE, pur avendo il perito accertato che il proposto aveva largamente evaso il fisco;
ed infatti, secondo la tesi difensiva, se il proposto avesse effettivamente riciclato somme di proprietà di malavitosi avrebbe avuto l'interesse non di commettere evasioni fiscali, ma "di contabilizzare quanto più era possibile per "ripulire" il denaro sporco".
Ed ancora, secondo la tesi difensiva, l'evasione fiscale avrebbe costituito "la realtà propulsiva della attività economica del SA, con esclusione di proventi da attività mafiose"; essa costituirebbe, inoltre, "riprova della estraneità del proposto al sodalizio mafioso".
L'altro difensore del SA, avvocato Zappatore, ha pure dedotto violazione ed errata applicazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Analogamente a quanto sostenuto nel ricorso prima menzionato, il ricorrente lamenta che i giudici della Corte di appello di Lecce avrebbero "emesso l'impugnato provvedimento nella palese assenza di tutti i presupposti in fatto ed in diritto richiesti dalla norma per l'applicazione sia della misura personale che della misura patrimoniale", abbandonandosi "ad una serie di indimostrate congetture, illazioni, presunzioni".
Al fine di evidenziare la correttezza del suo assunto difensivo, il ricorrente ha, peraltro, preso in esame numerosi punti del provvedimento impugnato (ed in particolare quello relativo alle propalazioni accusatorie rese da UL IN) e li ha esposti, affermando che nel ragionamento dei giudici del secondo grado sarebbe dato ravvisare il vizio della manifesta illogicità. In particolare, secondo la tesi difensiva, tale vizio sarebbe evidente in maniera macroscopica, con riferimento alla confisca dei beni operata nei confronti del proposto, ove si consideri che la Corte, dopo essersi da un canto richiamata "formalmente alla perizia tecnico contabile del professore Martino, dall'altro se ne sarebbe discostata del tutto, al punto di fare sospettare di non avere compreso l'argomentare dello stesso perito".
Le suddette doglianze di entrambi i difensori dei SA sono state, infine, ribadite in una memoria difensiva tempestivamente presentata al fine di contrastare le richieste del Procuratore generale presso questa Corte.
Il difensore di SA MA AD e di SA LI ha dedotto erronea applicazione della legge penale e delle altre norme ad essa correlate (articolo 606, comma 1, lettera b, c.p.p.), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente assume, anzitutto, che i giudici della Corte di appello di Lecce avrebbero errato ad applicare a SA NT la misura di prevenzione personale, deducendo "il suo inserimento nella consorteria criminale facente capo a CL DE da mere presunzioni, disancorate da qualsivoglia riscontro oggettivo, valorizzando oltre il consentito le dichiarazioni in tale senso dei collaboratori di giustizia (in particolare UL IN e AT CE), omettendo di valutarne le discordanze da dati certi e le contraddizioni - intrinseche ed estrinseche - e soprattutto provati elementi di giudizio, ovvero stravolgendone il contenuto".
3. Quanto alla confisca dei beni, poi, il ricorrente sostiene che sarebbe indimostrata la provenienza del patrimonio dei SA, sottoposto a provvedimento ablativo, da fonti illecite e che le sostanze possedute da quel gruppo familiare in data anteriore al 1987 sarebbero idonee di per sè sole a giustificare gli incrementi e subiti negli anno successivi.
Secondo la tesi difensiva, inoltre, i giudici del merito avrebbero dovuto tenere conto della circostanza che una congrua parte degli incrementi in questione derivavano dall'evasione fiscale, per la quale i germani SA avevano effettuato il condono "tombale", di cui alla legge numero 413 del 1991; con la conseguenza che "tali somme, a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalla cennata fonte normativa avrebbero dismesso ogni valenza contra ius, dovendosi considerare riconosciute dall'ordinamento come legittimamente comprese nel patrimonio del beneficiario".
Infine, per il ricorrente, i giudici della Corte di appello di Lecce non avrebbero in alcun modo provato che SA NT avesse la disponibilità della quota dei beni appartenenti alle sue sorelle. I ricorsi presentati nell'interesse di SA NT sono inammissibili.
Ed infatti, per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, numero 575, la Corte osserva che i giudici della Corte di appello di Lecce hanno applicato al suddetto SA la misura di prevenzione personale, avendo ritenuto che gli elementi posti a sostegno del decreto impugnato dimostrano l'inserimento del proposto nel associazione mafiosa facente capo ai Madeo, e perciò in perfetta aderenza ai criteri dettati dalla norma prima citata.
Ma, in realtà, la vera censura espressa nei ricorsi è relativa alla motivazione del provvedimento impugnato, contestandosi da parte dei ricorrenti la logicità delle argomentazioni che hanno indotto i giudici del merito a considerare il SA indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso.
Sennonché, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'articolo 4, comma 10, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma 9 del citato articolo 4, di provvedere con decreto motivato" (Cass. pen. sez . I, 2 ottobre 1997, RV 209129).
Ora, nel caso concreto, il provvedimento impugnato è stato ampiamente motivato sul punto dai giudici della Corte di appello di Lecce: e da ciò consegue, alla stregua della giurisprudenza prima citata, che il ricorso di che trattasi non può trovare accoglimento. Ed analogo ragionamento deve farsi per la confisca di quella parte dei beni di proprietà del SA, atteso che le censure dei ricorrenti sono volte - fatta eccezione per il problema relativo ai proventi della evasione fiscale - sostanzialmente a dimostrare la manifesta illogicità del ragionamento dei giudici del merito, nella parte in cui hanno ritenuto che i beni in questione sono il frutto di attività illecite poste in essere dal prevenuto ovvero ne costituiscono il reimpiego.
Manifestamente infondata è, invece, la censura relativa alla questione dell'evasione fiscale, per la quale il SA ha effettuato il così detto condono "tombale".
Ed infatti, si osserva che - sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte - "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1996, Anselmo, RV 204036; cfr. anche: Cass. pen., sez. I, 10 novembre 1993, Ciancimino). Ed a tale giurisprudenza, espressamente richiamata, si sono uniformati i giudici della Corte di appello di Lecce (cfr. pagine 60 e segg. del provvedimento di secondo grado).
Nè la circostanza che il SA abbia fatto ricorso al condono di cui alla legge numero 413 del 1991, è idonea a spostare i termini della questione: ed infatti, non rileva che a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo, previsto dalla normativa su citata, le somme di cui all'evasione fiscale entrino a far parte legittimamente del patrimonio del proposto, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
Sono, invece, fondati, i ricorsi proposti nell'interesse di SA MA AD e di SA LI.
Come si desume, infatti, dall'articolo 2 ter della legge 31 maggio 1965, numero 575, il sequestro e la confisca di beni intestati a persone diverse da quella sottoposta a misura di prevenzione possono essere ordinati solo se "la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre direttamente o indirettamente" degli stessi.
Lo scopo evidente di questa norma è quello di impedire che un soggetto indiziato di appartenere ad associazioni mafiose possa - attraverso lo strumento dell'interposizione fittizia di persona - godere di un patrimonio accumulato illecitamente.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che l'articolo 2 bis della legge 31 maggio 1965, numero 575, considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o. giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova" (Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 1996, Liso, RV 207118). Ebbene, nella fattispecie, i giudici del primo grado hanno ritenuto di potere applicare la detta presunzione nei confronti delle sorelle SA, equiparandole alla moglie del prevenuto, PO LI, in favore della quale è stata però successivamente ordinata la restituzione dei beni a lei sequestrati.
In particolare, detti giudici hanno affrontato la questione, risolvendola nel senso che tale applicabilità sarebbe consentita dalla circostanza che entrambe le ricorrenti sarebbero "sostanzialmente" conviventi con il fratello (cfr. pagina 3 del decreto del Tribunale di Taranto).
Sennonché, è proprio il termine "sostanzialmente", privo di ulteriori chiarimenti o specificazioni, a dimostrare l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice;
ed infatti, l'applicazione della presunzione di che trattasi comporta l'effettiva convivenza delle persone, alle quali i beni sono intestati, con il sottoposto;
mentre - nel caso concreto - risulta dalle stesse indicazioni relative alle generalità delle parti e di cui al provvedimento di primo grado, che le due sorelle SA vivono nel corso Vittorio Emanuele del comune di Pulsano, al numero civico 146, mentre il prevenuto abita nella stessa strada, ma al numero civico 67.
I giudici del secondo grado hanno, però, rilevato l'anomalia ed hanno chiarito che il riferimento fatto dal Tribunale all'articolo 2 bis, comma 3, della legge numero 575 del 1965 era improprio, giacché
le sorelle SA non convivevano con il germano;
perciò hanno sostenuto che andava condotta una indagine particolarmente rigorosa sulla "disponibilità" dei beni da parte del proposto. Sennonché, dopo avere ricordato tale principio, sicuramente corretto, detti giudici hanno affermato testualmente che "tale onere di "rigorosa dimostrazione" va correlata con i rilievi, pacifici in fatto, che le sorelle SA, pur se non rientranti tra i soggetti aventi con il proposto i vincoli dall'articolo 2 bis, comma 3, previsti, avessero ed abbiano strettissimi vincoli affettivi ed economici col fratello, talché il pericolo dell'effettiva disponibilità da parte di questo di quei beni è evenienza assolutamente certa" (pagina 93 e 94 del provvedimento di secondo grado).
Ma anche il principio su esposto è errato: ed infatti., gli strettissimi vincoli affettivi ed economici tra germani non sono sufficienti a dimostrare che quello di essi, al quale è affidata l'amministrazione dei beni facenti parte del patrimonio familiare, abbia per ciò solo la "disponibilità" - intesa nel senso di cui agli articoli 2 bis e 2 ter della legge numero 575 del 1965 citata, e cioè uti dominus - delle quote di proprietà in comunione di pertinenza dei fratelli e, a maggior ragione, dei beni a questi ultimi intestati.
Peraltro, ancor prima di esporre il principio di cui sopra, i giudici del secondo grado avevano precisato che "se, per un verso, l'eventualità che le sorelle SA avessero finanziato con i propri redditi il fratello - come la generale loro difesa ha sostenuto - non appare ex se priva di attendibilità, per altro verso, ulteriormente attendibile appare che il SA - il soggetto "mente economica del gruppo" (come è stato dalle stesse parti definito) - avesse la disponibilità dei beni intestati alle proprie sorelle, nei sensi che lo stesso Tribunale ha ben precisato" (fogli 70 e 71 del provvedimento di secondo grado).
Tale precisazione anticipa sul piano logico il principio errato secondo cui l'amministrazione del patrimonio familiare si identifica con la "disponibilità" sia dei beni comuni al proposto ed alle sue sorelle sia di quelli intestati esclusivamente a ciascuna di loro:
dunque è censurabile per tale ragione, ma anche perché ha finito con il rinviare alla motivazione del Tribunale. Ed in questa - come si è cennato - i giudici del primo grado avevano ritenuto, almeno in linea di massima, di potere applicare la presunzione di cui all'articolo 2 bis della legge 31 maggio 1965, numero 575, nei confronti delle ricorrenti, sostenendo che si trattava di persone "sostanzialmente" conviventi;
ed avevano ribadito tale erroneo concetto a pagina, 17 del decreto del 1 dicembre 1995, affermando testualmente che "nel caso di specie nemmeno di terzi in senso tecnico può parlarsi visto che già l'articolo 2 bis pone una presunzione di coinvolgimento a carico degli stretti congiunti del proposto".
È questo l'errore di fondo che aleggia nei provvedimenti dei giudici del merito, e la cui eliminazione appare necessaria ai fini di riportare a giustizia la decisione in ordine alle misure cautelari da adottare nei confronti di due persone, la cui partecipazione al mondo del crimine è stata totalmente esclusa sia dai giudici del Tribunale che da quelli della Corte di appello, dai quali, anzi, le ricorrenti sono state definite "le miti sorelle SA" (cfr.: pagina 92 del provvedimento di secondo grado).
In sede di rinvio, peraltro, i giudici dovranno adeguarsi ai principi su esposti, correlandoli a quelli espressi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto;
disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, deve essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare" (Cass. pen., sez. I, 10 novembre 1997, RV 208941). Ma i giudici del rinvio, al fine di evitare la commissione di un ulteriore errore di diritto, dovranno tenere conto anche del seguente principio.
Nel valutare se la persona sottoposta a misura di prevenzione possa disporre in tutto o in parte dei beni intestati a terzi, essi potranno fare riferimento ai più svariati elementi di prova, uno dei quali - di indubbia efficacia - è costituito dall'accertamento che il valore dei beni in questione risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli intestatari degli stessi;
ed infatti, in un'ipotesi del genere, specie se si tratta di beni in comunione tra le parti, è agevole dedurre che il terzo sia solo un prestanome e che il vero proprietario degli stessi sia il proposto.
Ora, come si è visto, tra le attività illecite della persona sottoposta a misura di prevenzione, v'è anche l'evasione fiscale: e ciò anche se sia stata chiesta ed ottenuta l'applicazione del condono così detto "tombale".
Ma questa regola, volta a sanzionare più efficacemente chi è indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, non vale certamente per i terzi estranei, per i quali dovrà tenersi conto -ai fini di accertare la loro effettiva capacità di acquisizione del patrimonio - anche dei redditi non dichiarati al fisco, e per i quali è stato effettuato il condono.
Alla stregua delle superiori considerazioni appare evidente che l'impugnato decreto deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti SA MA AD e SA LI;
gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto nei confronti delle ricorrenti SA MA AD e SA LI e rinvia alla Corte di appello di Lecce, per nuovo giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da SA NT, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999