Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/1999, n. 2181
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato. (Fattispecie relativa ad impugnazione di provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale e patrimoniale).

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/1999, n. 2181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2181
Data del deposito : 6 maggio 1999

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