Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso é rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto (fattispecie in tema di adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2005, n. 44657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44657 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 12/10/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1471
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 10403/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ER CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 15 luglio 2004 dalla Corte di Appello di ROMA;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 3 dicembre 2002 il Tribunale di CASSINO dichiarava CO ER colpevole del delitto di cui all'articolo 449 c.p., comma 1, per avere, in ROCCA D'EVANDRO il 7 agosto 1998,
sparato, senza adottare cautela alcuna, fuochi pirotecnici, così cagionando un incendio che aveva interessato 6.000 mq. di zona boschiva. Di conseguenza, lo condannava, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p., alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Sull'appello dell'imputato, la Corte di Appello di ROMA, con sentenza in data 15 luglio 2004, confermava la decisione impugnata.
3. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato.
3.1 Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), l'inosservanza di norma processuale (l'articolo 484 c.p.p., comma 2 bis, nella parte in cui richiama l'articolo 420 ter c.p.p.) stabilita a pena di nullità.
Sostiene, in particolare, che all'udienza del 1 aprile 2004, il processo venne rinviato al successivo 15 luglio perché il suo difensore aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Nazionali.
Il rinvio non era stato preceduto da accertamenti sulla costituzione delle parti e, in particolare, non gli era stato notificato.
3.2 Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che dal verbale dell'udienza dibattimentale del 1 aprile 2004 risulta che venne dichiarata la contumacia dell'imputato alla presenza dell'avv. Antonio TEMPORALI, designato in sostituzione del difensore di fiducia dell'imputato, il quale aveva fatto pervenire dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze. L'udienza era stata rinviata al 15 luglio 2004 ed il provvedimento era stato letto alla presenza del difensore d'ufficio. Erra, dunque, il difensore dell'imputato là dove afferma che il rinvio non fu preceduto da accertamenti sulla costituzione delle parti.
Detti accertamenti vennero, invero, eseguiti e l'imputato fu dichiarato contumace.
È indubbio, poi, che il provvedimento di rinvio dell'udienza fu notificato mediante lettura al difensore designato in sostituzione ma non all'imputato.
In siffatta situazione deve escludersi, peraltro, che l'imputato vanti un diritto all'autonoma notificazione del provvedimento di rinvio.
Legittimamente, invero, in assenza del difensore di fiducia che abbia aderito all'astensione, può essere dichiarata la contumacia dell'imputato alla presenza del difensore designato come sostituto a norma dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, sempre che a detta dichiarazione segua il rinvio dell'udienza (cfr. Cass. 28 maggio 2004, B.; Cass. 12 maggio 2004, Dibiase, RV 228938 che ha escluso la nullità della dichiarazione di contumacia, osservando che "nessuna violazione del diritto di difesa deriva dalla dichiarazione medesima che è basata su un dato di fatto - la ingiustificata assenza dell'imputato - e che peraltro è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione dell'imputato stesso il quale pertanto decide liberamente se comparire e interloquire nel processo").
Sicché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del differimento sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore (cfr. Cass. 15 aprile 2004, Rigetti, RV 228100).
5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che non risultano essere state contestate all'imputato circostanze aggravanti.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005