Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 14291
CASS
Sentenza 28 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.

Commentario1

  • 1Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 14291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14291
Data del deposito : 28 febbraio 2002

Testo completo