Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 14291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14291 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 28/02/2002
1. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 491
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 1313/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE NN AR, n. il 6.5.1972 a Palermo, res. in Misilmeri.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18/10.16/11/2001, confermativa di quella in data 27/10/2000 del Tribunale di Palermo - sez. dist. di Bagheria
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata colpevole di contravvenzione edilizia ed altre connesse, ricorre l'imputata, deducendo, nell'unico motivo "violazione dell'art. 606 lett. a) b) e c) in relazione all'art. 486 co. 5 c.p.p", così ribadendo la censura, disattesa dalla corte territoriale, di nullità del giudizio di primo grado, per essere stato omesso l'avviso al difensore di fiducia, aderente ad un'astensione collettiva forense, della data del rinvio del dibattimento, disposto su richiesta del difensore di ufficio, il quale aveva a sua volta dichiarato di aderire all'astensione medesima.
La censura è infondata.
Se è vero che le pronunzie della Corte Costituzionale (sent. n. 114/94 e 171/96) e la giurisprudenza di questa S.C. hanno riconosciuto, sia pur con i dovuti limiti correlati al contemperamento con le esigenze della regolare amministrazione della Giustizia, la legittimità delle astensioni collettive forensi con la conseguente possibilità degli aderenti di far valere, agli effetti di cui all'art. 486 co. 5 c.p.p, quale legittimo impedimento, l'adesione alle stesse, va tuttavia evidenziato che non è l'astensione collettiva in sè ad essere equiparata al legittimo impedimento del difensore a comparire, bensì la libera scelta del professionista di aderirvi.
In altri termini, non essendo obbligatoria, ma solo facoltativa l'adesione in questione, è onere dell'aderente esternarla, con la debita tempestività, all'autorità giudiziaria procedente, ne' questa è tenuta, in mancanza di alcuna comunicazione al riguardo, a presumerla (v., tra le altre, sez. 4^ n. 5076/96, nonché, tra le più recenti, sez. 3^, p.u. 24/1/2002, ric. Greco).
Nel caso di specie, in cui il difensore di fiducia non era comparso e non aveva inoltrato alcuna comunicazione, in ordine all'eventuale propria adesione all'astensione collettiva (la cui proclamazione non risulta neppure, ne' viene dedotto, essere stata comunicata al Tribunale), ritualmente fu nominato un difensore di ufficio all'imputata ed altrettanto correttamente, avendo quello, a sua volta, esternato al Tribunale la propria adesione all'astensione collettiva in corso, il giudizio fu rinviato ad una successiva udienza, previo avviso orale al difensore presente, il quale, in quanto sostituto (v. art. 96 co. 4^ e 102 co. 2 c.p.p), esercitava tutti i diritti e le facoltà della difesa, rappresentando nella stessa anche l'assente difensore di fiducia, così ritualmente ricevendo, in luogo dello stesso, l'avviso orale del giudice. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha disatteso la doglianza, ne' è sostenibile l'obiezione, contenuta nel ricorso, secondo la quale la dichiarazione di astensione da parte del difensore di fiducia avrebbe implicato la sua presenza e, dunque, pregiudicato la possibilità di "potere eccepire la mancata conoscenza, per omessa notifica del verbale, della data di rinvio", considerato che la stessa non tiene conto del consolidato principio in base al quale l'esercizio della facoltà di astensione è subordinato all'onere di palesarlo (non necessariamente in udienza) e che l'astensione stessa, proprio in considerazione delle esigenze di contemperamento con il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia, poteva solo rendere legittimo il rifiuto di partecipare a quella udienza, ma non anche autorizzare condotte finalizzate a pregiudicare l'ulteriore corso del processo, con lo strumentale esercizio del diritto de quo.
L'infondatezza dell'unico motivo del ricorso ne comporta il rigetto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002