Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44326 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO IO - Presidente - del 11/11/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1454
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 13656/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RE;
TA PP;
TI NT;
avverso il decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, del 05/11 - 10/02/2005;
Visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Viste le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 06/11/1998 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso nei confronti di ET SE e di ET SA, ritenuti soggetti socialmente pericolosi alla luce di precedenti condanne penali per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona continuato, lesione personale, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata dal fatto di essere tra i promotori ed organizzatori del sodalizio armato, danneggiamento ed estorsione, furto e inosservanza della misura del soggiorno obbligato, veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di tre anni con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di L.
3.000.000 ciascuno. Il Tribunale aveva ordinato la confisca di alcuni beni ed aveva disposto, per altri, approfondimenti tramite la Questura di Reggio Calabria. Per questi ultimi, in esito agli accertamenti, il Tribunale aveva proceduto con decreto del 17/11/1999. Si trattava, nei confronti di ET SE, dei beni indicati con i nn. 1, 2 e 3 del decreto di sequestro (porzione di fabbricato in Stilo: due appartamenti con garage e quota sulla parte comune), ma in seguito era stato restituito il n. 3; mentre nei confronti di ET SA si trattava dei beni di cui ai nn. 4, 5, 6 (in seguito restituito) e 7 del decreto di sequestro, di consistenza speculare ai precedenti. Beni che risultavano pervenuti ai proposti tramite atto di donazione del 28/08/1992 del padre ET IO, essendo stato stimato il valore al momento dell'acquisto in L.. 90.000.000 (escluso nella stima il bene di cui a n. 7, valutato dagli amministratori in L.. 200.000.000), mentre il valore attuale dei beni oggetto della donazione era stimabile in oltre un miliardo di lire (così provvedimento impugnato, pag. 26).
Con decreto emesso il 05/11/2004, depositato il 10/02/2005, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, decidendo sugli appelli proposti da ET SA e ET SE e dai terzi interessati SI TO e ET AT, avverso i decreti emessi il 06/11/1998 e il 17/11/1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, dichiarava inammissibile l'appello di ET SA avverso il decreto del 06/11/1998 e confermava nel resto gli impugnati provvedimenti.
Con ricorso del 28/02/2005 gli Avv.ti Umberto Abate e Sandro Furfaro, difensori di ET SE e di SI TO, impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, deducendo violazione per errata applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, in relazione alla qualifica soggettiva considerata dalla norma per la sottoposizione a misura di prevenzione. Evidenziavano, infatti, i difensori l'assenza del connotato dell'indizio di partecipazione mafiosa attualmente esistente ed operante e l'assenza del connotato della pericolosità attuale, esclusa dal Giudice della Sorveglianza penale con la revoca anticipata della libertà vigilata. Con il secondo motivo di ricorso denunciavano la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, per errata applicazione della confisca in assenza dei presupposti legittimanti e sottolineavano la mancanza di prova della non legittima acquisizione dei beni sottoposti alla misura.
Con ricorso del 24/02/2005 gli Avv.ti SE Gervasi, del Foro di Locri, e Armando Veneto, del Foro di Palmi, difensori di fiducia di ET SA, impugnavano il citato decreto, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il difetto di motivazione, l'illogicità della motivazione desunta dal testo del provvedimento impugnato, nonché la contraddittorietà interna. Lamentavano che la Corte d'Appello, per ritenere raggiunta la prova dell'illecita provenienza del bene, si fosse limitata a richiamare pedissequamente la sentenza di condanna per il reato di associazione mafiosa, senza accertare e verificare il nesso cronologico e logico tra l'attività delittuosa e l'acquisto del bene oggetto di confisca, in presenza di adeguati elementi di segno contrario fomiti dai proposti e documentalmente provati in atti. Deducevano altresì, quale secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 42 Cost. e la violazione ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche. Spiegavano infatti i difensori che dalla formulazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter si doveva ricavare che il sequestro e la confisca non potessero colpire indistintamente tutti i beni di coloro che erano stati sottoposti a misure di prevenzione personale, ma solo quelli ritenuti frutto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego. Da tale rilievo derivava che al giudice di merito spettava un'indagine in relazione a ciascun bene da confiscare anche sulla base degli elementi indicati dal proposto, dal momento che il fine ultimo della L. n. 575 del 1965 doveva essere quello di sottrarre agli indiziati di reati associativi solo ed unicamente il frutto dell'attività illecita e non anche il patrimonio accumulato lecitamente, per non incorrere nella violazione dell'art. 42 Cost.. Con memoria del 30/04/2005 il P.G. presso questa Corte di Cassazione, Dott. Gioacchino Izzo, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo il decreto emesso dalla Corte d'Appello in data 05/11/2004 immune dai vizi di legittimità lamentati.
Con memoria difensiva per ET SE e SI TO, datata 08/08/2005, l'Avv. Sandro Furfaro, confermando e precisando quanto sostenuto con il ricorso, replicava che i problemi concernenti la misura di prevenzione personale e, soprattutto patrimoniale, non potessero dirsi esclusi dal sindacato di legittimità di questo Supremo Collegio. Considerava che la violazione per errata applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, era stata rappresentata in relazione alla qualifica soggettiva considerata condicio sine qua non per la sottoposizione a misura di prevenzione, ossia la partecipazione del soggetto ad un'attuale associazione mafiosa operante in un territorio. Nel caso di ET non solo la "cosca mafiosa" non era più operante (a seguito degli interventi massicci dell'A.G.), ma ciò risultava sostanzialmente confermato dall'assenza del connotato della pericolosità attuale del ET, esclusa dal giudice di sorveglianza a seguito di revoca anticipata della libertà vigilata, appunto per il venir meno della "cosca". La misura di prevenzione era successiva alla condanna per associazione e, venuto meno il consortium sceleris per facta concludentia, non vi era stato spazio neppure per il mantenimento della libertà vigilata imposta con la decisione di condanna. Quanto alla ritenuta omessa prova circa la legittima acquisizione, sosteneva la difesa che la misura ablativa era intervenuta sulla scorta di una mera presupposizione che quanto acquisito da un "mafioso" fosse da considerare sempre illecitamente acquisito, a meno della dimostrazione del contrario, disattendendo il precedente provvedimento di dissequestro e trascurando i principi di alligazione probatoria;
il Tribunale non aveva considerato che la decisione di condanna del ET per l'ipotesi associativa aveva escluso la ricorrenza dell'art. 416 bis, comma 6, nella considerazione che non era risultato provato alcun reinvestimento di proventi illeciti in attività lecite. Ribadiva che l'immobile era pervenuto per donazione da parte dei genitori nel 1982. Il decreto impugnato non ha considerato che esisteva la prova della lecita realizzazione del fabbricato già oggetto di decisione giudiziale positiva in tal senso (il decreto del Giudice istruttore presso il Tribunale di Locri nel processo di associazione di cui a pag. 36 del decreto - vedi anche pag. 29 il proc. si era concluso con sent. 10/04/1985 n. 99). Ha ritenuto la sproporzione ma non ha rapportato gli introiti e la situazione patrimoniale della famiglia d'origine alla realizzazione del bene oggetto certamente di donazione. Il Tribunale ancora non aveva considerato che ET SE non era tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi in quanto operatore del settore agro- alimentare in zona gestita dall'ex Opera Sila.
Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di annullamento dell'impugnato decreto.
Veniva presentata un'ulteriore memoria difensiva in data 22 settembre 2005, a cura dell'Avv.to Antonio Speziale del Foro di Reggio Calabria, munito di procura speciale in calce alla medesima memoria, nell'interesse dei due prevenuti principali ET SA e SE e della terza interessata SI TO. In tale memoria, ad approfondimento ed ampliamento dei motivi di ricorso già formulati, veniva ribadito che la decisione impugnata mostrava di indulgere a palesi violazioni di legge, soprattutto in tema di prova dell'acquisizione illecita, nei termini dell'adesione nei fatti al principio di c.d. "inversione dell'onere della prova". Ribadiva inoltre la difesa Speziale la censurabilità del metodo di valutazione degli elementi probatori acquisiti, sia in relazione alla pericolosità dei preposti, sia in relazione alla formazione del loro patrimonio.
Replicando ai motivi di impugnazione articolati con i due ricorsi sopra indicati, anche alla luce delle integrazioni ed approfondimenti di cui alle memorie difensive in atti, va premesso che la L. n. 575/1965, art. 1 prevede che le misure personali di cui alla L. n. 1423 del 1956 e quelle successivamente introdotte con la L. n. 646 del 1982 si applichino "agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra od alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità od agiscono con metodi corrispondenti a quelli di associazioni di tipo mafioso". È vero, quindi, che il primo onere dimostrativo necessario a fondare l'applicazione di una misura di prevenzione è dato dalla verifica dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, seguita dalla dimostrazione che il soggetto sia indiziato di appartenere ad un'associazione di quel tipo. Simile rapporto di pregiudizialità (dimostrazione dell'esistenza di un'associazione che si possa qualificare come mafiosa o di tipo mafioso e, quindi, verifica degli specifici elementi sintomatici della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale qualificato) non si esaurisce sul piano concettuale ed astratto, ma impone, in materia di prevenzione, la dimostrazione dell'esistenza di una ben individuata associazione che si possa qualificare mafiosa o di tipo mafioso (In tal senso numerosi precedenti di questa Corte: Sez. 5^, 20/10/1993, Alfano;
Sez. 6^, 22/03/1999, Riela;
Sez. 5^, 14/06/2002, Ferrara ed altri). Per definire l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso ben può farsi riferimento alla formulazione dell'art. 416 bis c.p.. È peraltro principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che al fine di escludere la latente ed attuale pericolosità del soggetto, quale conseguenza di tale sua appartenenza ad uno specifico sodalizio criminale, occorre acquisire, il dato di fatto del recesso personale da quella organizzazione o della disintegrazione di questa, essendo di per sè non risolutivo il decorso del tempo;
in mancanza della prova del recesso non è necessaria alcuna specifica motivazione sull'attualità della pericolosità (in tal senso, Sez. 1^, 31/03/1995 Cafai;
Sez. 1^, 19/05/1995, D'Amora; Sez. 2^, 19/12/1996, Buontempo Scavo;
Sez. 1^, 24/03/1997, Fraglica;
Sez. 1^, 27/01/1998, La Rocca;
Sez. 1^, 20/11/1998 - 08/02/1999, Iorio ed altri). In particolare basti qui osservare che con la sentenza da ultimo citata questa Corte di legittimità ha considerato, circa l'attualità della pericolosità specifica, che tale requisito è da reputarsi necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed invero la pericolosità è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma 1, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, e non anche dalla L. 31 maggio 1965 n. 575, artt. 1 e 2, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure in questione a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerarsi anche attualmente pericoloso.
In tema di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, la valutazione richiesta al giudice deve essere fondata su specifici elementi sintomatici della partecipazione della persona ad un sodalizio criminale "qualificato": appartenenza, questa, che di per sè implica una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto (tra le altre, Sez. 1^, 31/03/1995, Cafai;
Sez. 1^, 24/03/1997, Fraglica;
Sez. 6^, 22/03/1999, Riela, ove si afferma che, ai fini dell'applicazione della misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico, tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma e cioè dalla L. n. 575 del 1965, art. 1, nel testo sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13;
nello stesso senso, Sez. 5^, 14/06/2002, Ferrara ed altri). Tale punto di vista riprende il tradizionale insegnamento della Corte in forza del quale la qualità di indiziato di prevenzione viene a coincidere con quella di associato richiesta per l'applicazione della sanzione penale, secondo la teoria del c.d. doppio binario, e la differenza tra le due figure consiste solo nel differente livello probatorio richiesto per affermarne l'ontologica esistenza. In tale contesto l'intervenuta sentenza di condanna per appartenenza ad associazione di tipo mafioso appare valido strumento di accertamento della responsabilità e quindi della inerente pericolosità sociale, idoneo a fondare il giudizio di applicazione delle previste misure di prevenzione.
Deve poi essere sicuramente condiviso il rilievo del P.G. presso questa Corte di Cassazione a proposito del limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, circoscritto alla violazione di legge, risultando sottratto il controllo circa l'adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione.
Va ribadito, infatti, che a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Anche di recente tale disposizione ha superato il vaglio di legittimità rimesso alla Corte Costituzionale (sent. 28/10 - 05/11/2004 n. 321) che ha ritenuto infondata la questione proposta, nel rilievo che la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere la deducibilità del vizio di motivazione, fatta tuttavia eccezione per l'ipotesi in cui la motivazione sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che, qualora il ricorso per Cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, nel rilievo che in simile ipotesi si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, e ciò in base al combinato disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e comma 3, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, (Cass. S. U., 28/05/2003, Pellegrino).
Si conviene, quindi, in termini astratti con i rilievi svolti a tale riguardo nella memoria dell'Avv. Speziale.
I rilievi sopra svolti, tuttavia, consentono di affermare l'inammissibilità del primo motivo del ricorso degli Avv.ti Gervasi e Veneto nell'interesse di ET SA, con il quale sono state proposte censure riguardanti la pretesa carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo stata dedotta, ne' comunque essendo ravvisatale, una radicale inesistenza della motivazione deducibile quale violazione di legge. Possono, invece, essere presi in considerazioni i motivi dei ricorsi degli Avv.ti Abate-Furfaro e Gervasi-Veneto con i quali sono state dedotte violazioni di legge, anche nell'ottica degli approfondimenti di cui alla citata memoria Speziale.
Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamati, e passando all'esame del primo motivo di ricorso con il quale, nell'interesse di ET SE e SI TO, è stata dedotta l'errata applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, non può non affermarsi l'assoluta infondatezza di un simile addebito, rilevato che la Corte d'appello di Reggio Calabria non si è limitata a dare atto delle diverse sentenze di condanna intervenute nei confronti di ET SE, ma ha sottoposto a vaglio critico le affermazioni del Tribunale circa la qualifica soggettiva ai fini dell'appartenenza alla cosca mafiosa ed ai fini dell'affermazione della pericolosità attuale del prevenuto, rispondendo dettagliatamente ed in modo puntuale a tutti i rilievi svolti dalla difesa e dimostrando di avere presente l'esatta portata normativa della L. n. 565, art. 1, e di dare corretta applicazione di tale norma nello specifico caso.
Con il provvedimento impugnato la Corte di merito si è data carico di esprimere il proprio giudizio anche in merito alla permanenza della pericolosità sociale, conformandosi al già richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di comprovata appartenenza a cosche mafiose, detta pericolosità debba ritenersi presunta, a meno che non risultino elementi da cui trarre la recisione dei legami di affiliazione. Neppure in occasione del presente gravame parte ricorrente è stata in grado di confutare validamente le osservazioni svolte sul punto dalla Corte calabrese. Quanto all'affermazione che il consortium sceleris sarebbe venuto meno perfacta concludentia a seguito degli interventi dell'autorità giudiziaria, deve osservarsi come non possa ritenersi che ne' gli interventi indicati ne' la pronuncia di una sentenza di condanna siano di per sè indicativi del venir meno della persistenza della "cosca", essendo dato di comune esperienza che, nonostante l'intervento di sentenze definitive e di provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'appartenenza all'associazione mafiosa non si possa considerare fatto risolto e come pur nelle strutture carcerarie sia possibile mantenere i contatti e addirittura la direzione di associazioni criminose.
Parimenti con riguardo all'affermazione secondo cui i giudici del primo grado e dell'appello non avrebbero tenuto nella giusta considerazione che la decisione di condanna del ET per l'ipotesi associativa aveva escluso la ricorrenza del dell'art. 416 bis, comma 6, nel rilievo che non era risultato provato alcun reinvestimento di proventi illeciti in attività lecite, va considerato che la previsione di cui al ricordato sesto comma dell'art. 416 bis c.p., è cosa ben diversa rispetto all'affermazione circa l'illiceità dell'acquisizione del bene sottoposto a confisca. Infatti la norma indicata riguarda l'aumento di pena per il caso in cui le attività economiche di cui i prevenuti intendano assumere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il profitto dei delitti. È evidente dalla semplice lettura del comma in questione che la finalità della disposizione (prevedere una sanzione più severa) ed il suo presupposto (finanziamento delle attività economiche controllate dalla cosca mediante il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti) sono ben diversi e del tutto disomogenei e non comparabili rispetto all'obbligatorietà della confisca delle cose destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto o che ne costituiscono impiego, secondo il disposto del medesimo articolo, comma 7, ovvero secondo la previsione di cui alla L. 31 maggio 1965 n. 575, art. 2 ter. In tal modo può affermarsi che possono ricorrere gli estremi dell'obbligatorietà della confisca anche laddove non ricorra l'ipotesi di cui al dell'art. 416 bis c.p.p., comma 6, per disporre il previsto aumento di pena.
Per le considerazioni espresse appare del tutto infondato l'addebito di violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art.
1. Con il secondo motivo di ricorso i difensori di ET SE e SI TO, nonché, con il proprio separato ricorso, i difensori di ET SA (come integrati per tutti dalla memoria dell'Avv. Speziale) hanno dedotto violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, con riferimento alla disposta confisca dei beni dei ricorrenti in assenza dei presupposti legittimanti ed in particolare in mancanza della prova della non legittima acquisizione dei beni sottoposti alla misura. Gli Avv.ti Gervasi e Veneto per ET SA hanno dedotto, oltre alla violazione del citato art. 2 ter, anche la violazione dell'art. 42 Cost.. Questo Collegio ritiene che le censure mosse dai ricorrenti sono infondate. La Corte calabrese ha fatto corretta applicazione delle norme di legge, verificando la ricorrenza dei presupposti previsti ex lege per l'applicazione della misura della confisca. Quello che invece da parte dei ricorrenti si tenta di ottenere è
un'inammissibile revisione nel merito delle valutazioni offerte dal Giudice a quo circa la verifica di detti presupposti. Inoltre deve rilevarsi che i ricorrenti ripropongono in sostanza le stesse deduzioni in fatto già sottoposte alla Corte d'appello di Reggio Calabria e da questa analizzate, traducendosi i ricorsi, per gran parte delle loro argomentazioni, nell'evidente quanto inammissibile intento di sottoporre a questa Corte una revisione di merito circa il giudizio formulato dalla Corte calabrese.
Quest'ultima, infatti, ha, peraltro con motivazione congrua e logicamente articolata, valutato la carenza di un apporto probatorio sufficiente da parte degli imputati circa un flusso reddituale lecito, idoneo all'acquisizione dei beni confiscati, a fronte della ricorrenza di diversi elementi cronologici ed ambientali che inducevano a ritenere che tutti i beni acquistati fossero da ritenere frutto dell'attività mafiosa dell'associazione facente capo ai fratelli ET. Comunque, per replicare ai rilievi dei ricorrenti che possono essere inquadrati nella censura della violazione di legge, può rilevarsi che il provvedimento impugnato ricorda come il Tribunale abbia ritenuto necessario verificare di quali risorse finanziarie disponessero all'epoca i coniugi ET IO e TI AT (genitori dei prevenuti) e se all'epoca i proposti convivessero con i genitori. Ha concluso, a seguito degli accertamenti esperiti, che all'epoca i genitori erano semplici braccianti agricoli (la notazione circa l'inesistenza di dichiarazioni dei redditi, non assume alcun connotato negativo - quindi non rileva l'assunto della difesa che gli stessi non fossero tenuti alla presentazione di denuncia dei redditi - posto che il provvedimento impugnato ha svolto tale osservazione solo al fine di rilevare che dei redditi percepiti non risultava alcuna documentazione). Quanto al rilievo della difesa che all'epoca della costruzione dell'immobile, dei dodici figli della coppia, dieci fossero ormai sistemati per conto loro, si deve ancora osservare che le considerazioni dei giudici di merito al riguardo rimangono comunque valide, dal momento che le stesse erano state svolte per considerare che i genitori, con un famiglia così pesante da mantenere negli anni precedenti, mai avrebbero avuto possibilità di mettere da parte le somme necessarie all'edificazione dell'immobile. La Corte d'appello ha ben considerato nuovamente la situazione alla luce dei motivi d'impugnazione ed ha valutata la peculiare situazione della famiglia.
Sul valore degli immobili e sulle capacità economiche della famiglia, la Corte si è dilungata spendendo ben sette pagine (da pag. 31 e 37) di considerazioni logiche e supportate da coerente ed esaustiva motivazione, dimostrando di aver dato una corretta interpretazione ed applicazione della normativa giuridica di rilievo e della interpretazione datane dalla giurisprudenza. Quanto al rilievo svolto con la memoria difensiva dell'Avv. Furfaro, secondo cui la Corte d'appello non avrebbe considerato che esisteva la prova della lecita realizzazione del fabbricato già oggetto di decisione giudiziale positiva in tal senso (vale a dire il decreto del Giudice istruttore presso il Tribunale di Locri nel processo di associazione di cui a pag. 36 del decreto impugnato, mentre a pag. 29 si dice che il procedimento si è concluso con sent. 10/04/1985 n. 99) si deve osservare che la Corte d'appello ha già esaminato l'eccezione ed ha risposto in maniera esaustiva ed immune da censure (pagg. 29-30) avendo considerato che la confisca ben potesse essere disposta nella presente sede sulla base di ulteriori elementi di valutazione sopravvenuti, esaminati se non altro sulla base della sentenza 19/12/1996. Assolutamente infondato appare l'assunto circa l'omesso esame da parte della Corte territoriale in termini di rapporto fra gli introiti e la situazione patrimoniale della famiglia d'origine per la realizzazione del bene che si assume essere stato oggetto di donazione. L'assoluta inconsistenza dell'addebito nasce dal rilievo che, come già si è detto, il decreto impugnato dedica ben sette pagine della sua motivazione a tale questione, svolgendo argomentazioni puntuali, coerenti e logiche che non consentono di individuare in alcun modo quelle violazioni di legge che sole risultano deducibili nella presente sede.
Ancora una volta si deve rilevare come i ricorrenti ripropongano i medesimi argomenti nell'intento di ottenere una diversa valutazione di merito a loro più favorevole da parte di questa Corte. Alla luce delle considerazioni svolte entrambi i ricorsi risultano infondati. Devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005