Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44326
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44326
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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