Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
È inammissibile, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di diniego di rateizzazione (non prevista dalla legge) della cauzione di cui all'art. 3 bis della l. 31 maggio 1965, n. 575, che non contempla alcun mezzo di gravame in relazione a tale ipotesi. L'impugnazione non è ammissibile neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 568, secondo comma, cod. proc. pen., non vertendosi in ipotesi di provvedimento che decide sulla libertà personale e, tanto meno, di sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1999, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 9.12.1999
1. Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere SENTENZA
2. " Ilario MARTELLA " N. 4183
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N. 18156/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GE MA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo - sez. Misure di Prevenzione del 25-3-1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per:
Dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sull'istanza avanzata nell'interesse di GE MA, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni tre, con la quale si richiedeva la rateizzazione della cauzione originariamente impostagli nella misura di lire tremilioni, il Tribunale di Palermo sez. Misure di Prevenzione, con ordinanza del 25-3-1999, rigettava detta istanza, non prevedendo la normativa in materia la rateizzazione della cauzione imposta all'istante. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto GE MA deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art.606 lett. b) cpp., per inosservanza o erronea applicazione della legge nel rigetto dell'istanza, di rateizzazione della cauzione, posto che, secondo il ricorrente, la normativa in materia non pone alcun divieto è espresso di rateizzazione, affidando la decisione al potere discrezionale del giudice, come del resto, per altri soggetti istanti in via analoga, si era deciso da parte della stessa A.G. di cui si impugna la decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art.591 lett. b) cpp., non essendo impugnabile il provvedimento de quo che non rientra tra quelli ricorribili in appello, ex art.3 ter L.575/65, per il principio generale secondo cui non tutti i provvedimenti sono impugnabili, ma solo quelli tassativamente previsti come tali, giusto il disposto del co. I^ dell'art.568 cpp. Esattamente il PG requirente rileva che non è dato invocare al riguardo l'art. III della Cost. e 568 co. 2^ cpp., non trattandosi di provvedimenti attinenti la libertà personale, ne' di sentenze. Irrilevante, pertanto, il richiamo ad asserite (e non provate) decisioni favorevoli all'assunto del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue ex lege la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma equitativamente determinata nella misura di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000