Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
In base a una logica e sistematica interpretazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, soltanto in presenza di un'esecuzione in atto della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata opera il divieto di dar luogo alla sorveglianza speciale, mentre nessuna incompatibilità è da riscontrare nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza per ragioni diverse dal venire meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, ragione alla quale deve ricondursi la previsione del divieto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 28.1.1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini " N. 274
3. Dott. Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino Assennato " N. 27117/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR AU, FI AT e LL OS
avverso il decreto della Corte di appello di Venezia in data 15 aprile 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. V. Verderosa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
letta la memoria dell'avv. A. Angelucci nell'interesse di OS IM;
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto del giorno 11 dicembre 1997 il tribunale di Verona disponeva la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni nei confronti di LA RT ed ordinava la confisca del fabbricato sito in Verona, alla via Spaziani n. 4, intestato a AT OL, e di altro immobile sito in Castel d'Arzano, intestato a OS IM.
Avverso il decreto del tribunale proponeva impugnazione il RT, la OL e la IM, i quali deducevano, in rito, la incompetenza territoriale del giudice veronese e, nel merito, denunciavano, il primo, quanto alla misura di prevenzione personale, la insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della medesima anche per difetto della attualità della pericolosità sociale;
le altre due, quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'immobile destinato ad abitazione sito in Verona e del fabbricato destinato all'esercizio di attività commerciale, rispettivamente, che era irrilevante la circostanza secondo cui il RT avesse vissuto qualche periodo nell'abitazione dell'anno 1981, non essendone lo stesso il proprietario, e che non sussistevano prove dirette o indirette che la disponibilità del negozio fosse stata acquisita dalla titolare IM con i guadagni illeciti dello stesso RT. Con decreto deliberato il 15 aprile 1998 e depositato il 14 maggio 1998 la Corte di appello di Venezia confermava il provvedimento impugnato, rilevando quanto segue:
a) sussisteva, nella specie, la competenza territoriale del tribunale di Verona, poiché, pur trovandosi il RT ristretto in carcere a Padova in espiazione di pena, questo non doveva considerarsi il luogo della sua dimora, per cui occorreva necessariamente fare riferimento al luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si era manifestata ed aveva trovato alimento, da identificare nel territorio di Verona, ove in prevalenza si era svolta l'attività criminale dello stesso;
b) ai sensi dell'art. 10 della legge 27.12.1956, n. 1423, soltanto in presenza di una attuale esecuzione della misura di sicurezza diventa operativo il divieto di contemporanea applicazione della misura di prevenzione, per cui nella specie di nessun rilievo era la circostanza che al RT fosse stata applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro con provvedimento 17 gennaio 1994 del magistrato di sorveglianza di Verona;
c) sette anni ininterrotti di carcere non avevano minimamente scalfito la pericolosità sociale del RT, che, condannato già ad undici anni di reclusione per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, una volta scarcerato era stato di nuovo arrestato per detenzione di oltre cinque chilogrammi di eroina, reato per il quale stata scontrando la relativa pena di quattordici anni di reclusione;
d) non sussisteva incompatibilità tra lo "status" attuale di detenuto in espiazione di pena e l'adozione della misura della sorveglianza speciale, la cui esecuzione avrebbe potuto avere inizio solo dal momento della cessazione della detenzione in carcere;
e) dal gennaio 1981 il RT, unitamente alla convivente OS IM, risiedeva nell'appartamento di via Spaziani n. 4 in Verona, del quale aveva la piena disponibilità, nonostante che l'immobile fosse intestato alla cugina AT OL, persona che non aveva avuto alcuna possibilità economica di acquistare il lussuoso stabile, da ritenere, perciò, acquisito con i proventi illeciti derivati dall'attività criminosa dello stesso RT, che non aveva, a sua volta, mai goduto di redditi derivanti da attività lecite;
f) allo stesso modo anche la convivente OS IM doveva ritenersi titolare solo apparente dell'immobile destinato alla sua attività commerciale in Castel d'Arzano, acquistato per la dichiarata somma di lire novanta milioni e la cui disponibilità a favore del RT era assistita dalla presunzione "ex lege" dell'art.2 bis della legge n. 575 del 1965, senza che detta presunzione fosse stata superata dalla IM, i cui redditi da lavoro dipendente e da impresa di tutti gli anni precedenti all'acquisto del bene erano assolutamente insufficienti a realizzare il prezzo della dichiarata compravendita.
Avverso il decreto della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione - per il tramite dei loro difensori - LA RT, AT OL e OS IM, i quali deducono nei motivi:
1. la incompetenza territoriale del tribunale di Verona, secondo la prospettazione già del gravame in appello;
2. la inosservanza e la erronea interpretazione dell'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, la quale non consente la applicabilità della sorveglianza speciale quando già sia stata disposta una misura di sicurezza detentiva (nella specie: misura di sicurezza della casa di lavoro per tre anni, cui dovrà essere sottoposto esso RT, in virtù del provvedimento 17.1.1994 del magistrato di sorveglianza, al termine della pena detentiva);
3. il vizio di motivazione e la violazione di legge circa i requisiti della attualità e della concretezza in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del proposto;
4. la conseguente inammissibilità delle disposte misure patrimoniali;
5. il vizio di motivazione circa la disposta confisca dell'immobile destinato ad attività commerciale della IM, che l'aveva acquistato con danaro proprio, nonché dell'immobile destinato ad abitare, essendo il provvedimento relativo a detto secondo immobile in contrasto con quanto disposto in altro procedimento, avente ad oggetto beni appartenenti pure a AT OL. Con successiva memoria con motivi nuovi, presentata in data 12.1.1999 nell'interesse di OS IM dal suo difensore avvocato A. Angelucci, si deduce, altresì, la violazione degli artt. 2 bis e 2 ter della legge n. 575 del 1965 e il vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile destinato al commercio della ricorrente, per avere il giudice di merito affermato la disponibilità del bene da parte del RT in base all'elemento presuntivo della convivenza medesima era stata interrotta da oltre cinque anni, in conseguenza della detenzione in carcere del proposto, e che mancava, allo stato, la prova della esistenza di un potere di fatto dello stesso sull'immobile, il cui acquisto doveva reputarsi essere avvenuto con danaro della ricorrente e senza il contributo del convivente. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con ogni altra conseguenza di legge, ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità, che reputa infondate le proposte impugnazioni.
In rito, in ordine alla preliminare eccezione di incompetenza "ratione loci" del giudice veronese sul presupposto che il RT trovavasi ristretto in espiazione di pena nella casa circondariale di Padova, deve questa Corte suprema ribadire che, ai fini della individuazione del luogo di "dimora", in relazione al quale si determina la competenza del tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione, occorre tener conto dei presupposti e degli scopi della legge n. 1423 del 1956, correlati alla pericolosità del soggetto ed al luogo ove essa si manifesta e trova alimento, per cui detto luogo viene a coincidere con quello in cui il soggetto ha tenuto comportamenti sintomatici di pericolosità sociale e nel quale, perciò, ha tratto vantaggi per la propria attività, essendo irrilevante la indicazione di altra residenza anagrafica. Occorre, altresì, precisare, secondo autorevole indirizzo esegetico pure già affermato (Cass. pen., Sez. Un., 17 luglio 1996, n. 18, Simonelli, n. CED 205.259), che nel procedimento di prevenzione e nella ipotesi in cui siano plurime le manifestazioni di pericolosità sociale che si verifichino in luoghi diversi, la competenza a stabilire le relative misure è quella del giudice del luogo in cui le condotte di tipo qualificate appaiano di maggiore spessore e rilevanza.
Dei criteri suddetti il giudice di merito ha fatto esatta applicazione nel caso in esame, nel quale, essendo risultata la provincia di Verone il luogo nel quale si erano compendiate, in via quasi esclusiva, le manifestazioni di pericolosità della nota famiglia RT e di LA RT in particolare (incontri;
trattative per l'acquisto e lo spaccio della droga;
connivenze;
ubicazione dei posti;
stabile organizzazione del sodalizio criminoso), legittimamente le misure personali e patrimoniali sono state disposte dal tribunale di Verona, a nulla rilevando in contrario l'attuale stato di detenzione a Padova, avendo il giudice di merito evidenziato che il RT, scarcerato nel giugno 1993, nel settembre dello stesso anno era stato di nuovo arrestato dalla Questura di Verona per il possesso di cinque chilogrammi di eroina e cento di cocaina, fatto per il quale stava scontando la pena di quattordici anni di reclusione;
il che, nella implicita valutazione del provvedimento impugnato, costituiva la conferma di attuale ed ininterrotto collegamento del proposto con l'attività illecita, svolgentesi tuttora in quell'ambito territoriale. Confermata, perciò, la competenza territoriale del giudice veronese, rileva, altresì, questa Suprema Corte che è infondata pure l'altra eccezione, circa la incompatibilità tra la disposta misura di prevenzione e quella di sicurezza della "casa di lavoro", poiché, secondo indirizzo pacifico (ex plurimis: Cass. pen., Sez. I, 23 novembre 1993, n. 3597, Comini, m. CED 195.7 11), una logica e sistematica interpretazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in tema di misure di prevenzione delle persone pericolose, conduce a ritenere che soltanto in presenza di una attuale esecuzione della misura di sicurezza si pone il divieto stabilito dalla norma, mentre nessuna incompatibilità è da riscontrare nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della predetta misura, per ragioni diverse dal veni meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare - siccome è nella fattispecie - la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, che costituisce la ragione del divieto. Nel merito, sono manifestamente infondati i motivi della impugnazione di cui innanzi sub 3. e 4., relativi al vizio di motivazione ed alla violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del proposto ed alla ammissibilità conseguente delle disposte misure patrimoniali.
Premesso, infatti, che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena (Cass. pen., Sez. Un., 14 luglio 1993, n. 6, Tumminelli, n. CED 194.06 2), giacché la incompatibilità attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà aere inizio solo quando lo stato di detenzione venga a cessare, restando, comunque, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità
in virtù dell'espiazione della pena e della incidenza positiva sulla sua personalità della funzione di emenda della medesima, considera questo giudice di legittimità che l'impugnato provvedimento espone congrua, logica e convincente motivazione circa l'esistenza dell'attuale pericolosità sociale di LA RT, del quale la detenzione in carcere non ha "minimamente scalfito" la potenza delinquenziale, dato che lo stesso continua a mantenere contatti con gli associati ed è in grado di approfittare anche di brevi periodo di libertà per riprendere immediatamente il traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, sintomo evidente del ruolo eminente che ancora ricopre nella società criminale. Quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'immobile adibito ad abitazione (per il quale figura la intestazione fittizia alla ricorrente AT OL, che neppure risulta averne fatto uso, in tutto o in parte, come sua abituale dimora), le censure avanzate dal RT dalla stessa OL al fine di contestare la legittimità del provvedimento ablativo risultano esse pure infondate, dovendosi, per un verso, considerare che non può venire negata la disponibilità, ex art. 2 ter, 2^ comma, della legge n. 575 del 1965, del bene da parte di LA RT e, per altro verso, che la accurata indagine in fatto, compiuta dal giudice di merito, ha escluso, per il RT, ogni eventualità che l'acquisto dell'immobile possa essere avvenuto con l'impiego di lecite fonti di reddito e, per la OL, la possibilità, comunque, di acquisto in rapporto alla misura, definita "risibile", dei suoi guadagni. In ordine al requisito della disponibilità diretta o indiretta dell'immobile, infatti, il giudice di merito ha stabilito che il lussuoso appartamento sito alla via Spaziani in Verona dal gennaio 1981 è stato occupato, come abitazione, dal RT, dalla IM e dai figli degli stessi, onde a nulla rileva in contrario il fatto che LA RT, in conseguenza della protratta sua detenzione in carcere, da vari anni non occupi più di persona lo stabile. Invero, il concetto di disponibilità, di cui alla norma predetta, non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche se costui eserciti il proprio potere su esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente;
con la conseguenza che quando la disponibilità diretta, in concreto, della abitazione familiare viene meno in capo all'originario soggetto titolare, il quale sia costretto a lasciarla per causa di forza maggiore (come è avvenuto nel caso di specie per il RT) continuando in essa a dimorare i componenti della sua famiglia legittima o di fatto, non per ciò viene meno anche, per lo stesso, la disponibilità "indiretta" (attraverso l'uso diretto dei familiari), essa pure sufficiente, nella previsione dell'art. 2 ter, 2^ comma, della legge n. 575 del 1965, a fondare il provvedimento di confisca.
In ordine, poi, alla dedotta incompatibilità della confisca con altro provvedimento relativo alla proprietà del medesimo bene _ siccome assume in ricorso la OL, reiterando la censura già svolta con il gravame in appello - la infondatezza del motivo deriva dal fatto che il provvedimento impugnato non solo ha dato atto della irrilevanza in questo procedimento della pendenza di altra procedura, in cui si dovesse discutere della proprietà dell'immobile; ma ha precisato addirittura che si ignora quale sia l'oggetto preciso del diverso procedimento.
Quanto, infine, alla confisca dell'immobile adibito a negozio e del quale figura come proprietaria OS IM, che in esso esercita la sua attività commerciale, è da osservare che sono infondate le censure dei ricorrenti, secondo cui per il bene in questione sarebbe da escludere qualsiasi ipotesi di disponibilità da parte del RT e sussisterebbe vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento circa l'affermata impossibilità di acquisto da parte della IM con fondi propri.
Nella ipotesi di beni intestati a terzo, ma che si assume siano nella disponibilità di persone sottoposta a misura di prevenzione personale e come tali soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa quando il terzo intestatario sia un estraneo, che non abbia vincoli particolari con il proposto.
Quando, invece, il terzo presenta vincoli particolari con la persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, in base alla considerazione che più accentuato in tal caso è il pericolo di intestazione fittizia dei beni e più probabile è l'effettiva disponibilità di essi da parte del proposto, la norma di cui all'art. 2 bis, 3^ comma, della legge n. 575 del 1965 pone una vera e propria presunzione di disponibilità per quanto riflette i beni di cui sono titolari il coniuge, i figli e coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto stesso ovvero con lui continuano a convivere (Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 1997, ric. Liso) e detta presunzione non riguarda soltanto gli immobili adibiti ad abitazione (per i quali, del resto, il fatto stesso della eventuale convivenza è di persè il segno univoco di disponibilità diretta in comune, sicché la presunzione di legge conforta e rafforza quella di fatto); ma comprende precipuamente gli immobili adibiti ad uso diverso, specie se di natura produttiva, il cui reddito la norma suppone essenzialmente riversato a beneficio della famiglia parentale o di fatto, di cui fanno parte il proposto ed i soggetti indicati dalla norma predetta.
Nei casi suddetti la presunzione di disponibilità non è assoluta, ma deve essere vinta con onere a carico del terzo intestatario, nella dimostrazione che, in concreto, il rapporto di parentela, di coniugio o di convivenza abbia cessato di produrre ogni effetto di solidarietà e di collaborazione nell'ambito del consesso familiare in senso lato e che tra persona sottoposta a misura di prevenzione personale e detti soggetti non sussista tuttora un interesse comune all'uso patrimoniale del bene, che si intende confiscare. Nella fattispecie in esame il giudice di merito ha proceduto nella esatta applicazione della norma, avendo accertato che la convivenza tra LA RT e OS IM è venuta meno in concreto solo a seguito della detenzione in carcere del proposto;
che la famiglia di fatto, nella sua consistenza originaria, non è venuta meno;
che LA RT anche dal carcere ha continuato a considerare come esclusivo suo referente fiduciario in libertà la convivente IM (significativo, a riguardo, l'affidamento alla stessa dell'incarico di riscuotere, per suo conto, la somma di oltre venti milioni di lire); che la IM con i proventi della sua attività non era in grado di pagare il corrispettivo di acquisto dell'immobile. Nè, ad indurre su detta ultima circostanza una diversa conclusione, possono valere le censure svolte dalla ricorrente nel ricorso e nella memoria con motivi nuovi, trattandosi di valutazioni in via di mero fatto, inammissibili in questa sede di legittimità rispetto alle argomentazioni esaustive e non contraddittorie contenute nel provvedimento impugnato.
I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese del procedimento.
P.T.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999