Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 274
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Sentenza 28 gennaio 1999

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In base a una logica e sistematica interpretazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, soltanto in presenza di un'esecuzione in atto della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata opera il divieto di dar luogo alla sorveglianza speciale, mentre nessuna incompatibilità è da riscontrare nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza per ragioni diverse dal venire meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, ragione alla quale deve ricondursi la previsione del divieto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 274
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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