Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9765 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da GI EL Anna Criscuolo PP IO
IC ON
OL Di RO
09765-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
Sent. n. sez. 49/2026
UP 14/01/2026
R.G.N. 29477/2025
-Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC ON;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Luigi Miceli, difensore di TO AN, anche quale sostituto processuale dell'avvocato Raffaele Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato AN TO per i delitti di cui agli artt. 81, 351 cod. pen (capo 1), 81 cod. pen. 55-quinquies d. lgs. n. 165/2021 (capo 1-bis), 640, comma 2, cod. pen. (capo 1-ter), 378, 384-ter cod. pen (capo 2) e 81-378
cod. pen. (capo 3), ha rideterminato la pena inflitta, confermando, nel resto, la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN TO, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 351 cod. pen., di cui difetterebbero tanto l'elemento oggettivo -sottrazione- che quello soggettivo -dolo generico-. Quanto all'oggetto materiale del reato, nella prospettazione difensiva non potrebbero rientrarvi le cd. pandette, ossia i registri di trasmissione degli atti giudiziari verso altri uffici, che hanno funzione meramente interna.
2.2. Difetto di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese da RI NT, che ha solo supposto che il 10 ottobre 2023 il ricorrente fosse in possesso di un fascicolo.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 55-quinquies d. lgs. n. 165/2001 e 640, comma 2, cod. pen., per difetto di danno apprezzabile alla pubblica amministrazione. Nella prospettazione difensiva entrambi i reati richiedono un danno per la pubblica amministrazione, cosicché l'avere comunque garantito il servizio per il tempo previsto al contratto renderebbe la condotta inoffensiva. Difetterebbe, comunque, il dolo richiesto dalla prima fattispecie, che non può sussistere quando l'agente sia certo di non produrre alcun danno, e della seconda, che richiede anche la coscienza e volontà dell'artificio, del correlativo profitto e del
danno.
2.4. Difetto di motivazione in ordine alla offensività della condotta in relazione ai reati di cui agli artt. 55-quinquies d. lgs. n. 165/2001 e 640, comma 2, cod.
pen.
2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 266, comma 2-bis, 270 e 271 cod. proc. pen. in riferimento alla utilizzabilità della conversazione del 29 ottobre 2023, intercettata nell'ambito di un diverso procedimento penale. Nella prospettazione difensiva, poiché la notizia di reato in relazione al delitto di favoreggiamento aggravato ex art. 384-ter cod. pen., di cui al capo n. 2, è stata iscritta il 3 novembre 2023, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito in legge n. 137/2023, che, per i procedimenti iscritti dopo il 10 ottobre 2023, prevede che i risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento siano utilizzabili in altro procedimento solo se quest'ultimo è relativo a reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. Né si potrebbe sostenere che la previgente disciplina sia applicabile in virtù della originaria iscrizione, del 5 ottobre 2023, per il reato di favoreggiamento aggravato
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ex art. 416-bis cod. pen., che nulla ha che vedere con il fatto contestato, in cui non è ravvisabile alcun collegamento con associazioni di stampo mafioso. Non sarebbe, infine, utilizzabile l'altra intercettazione, del 3 ottobre 2023, acquisita in altro procedimento mediante captatore informatico perché il reato per cui procede non rientra in quelli di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal comma 1-bis dell'art. 270 cod. proc. pen. Tali captazioni costituiscono prove decisive in quanto unici elementi da cui sarebbe desumibile il collegamento tra i soggetti asseritamente favoriti e il ricorrente.
2.6. Mancanza di motivazione e travisamento della prova in relazione al contenuto della conversazione del 29 settembre 2023, del tutto generica quanto all'identificazione dell'imputato come soggetto cui gli interlocutori fanno riferimento.
2.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen., in relazione al capo n. 2, in quanto la contestazione elevata a carico dei soggetti favoriti è di rapina a mano armata, mentre manca una qualsivoglia prova, che avrebbe dovuto essere fornita dalla pubblica accusa, sull'esistenza di una indagine su un traffico illegale di armi.
2.8. Violazione di legge in relazione all'art. 378 cod. pen., in quanto il soggetto favorito di cui al capo n. 3 aveva già appreso dell'esistenza di una indagine a suo carico perché aveva subito un sequestro e non è stato informato della stessa dal ricorrente.
2.9. Violazione di legge in relazione agli artt. 271 e 266 cod. proc. pen. in relazione alle conversazioni di cui al prog. n. 227 e 751, intercettate il 24 e il 26 ottobre 2023 mediante captatore informatico inserito nel dispositivo del ricorrente. Il reato di cui al capo n. 3, infatti, non rientra tra quelli di cui all'art. 266 cod. proc. pen. né tali conversazioni possono essere ritenute corpo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, limitatamente al reato di cui al capo 1, lett. b).
2. Al capo 1 viene contestato al ricorrente, in qualità di commesso della Procura della Repubblica di Palermo, il reato di cui all'art. 351 cod. pen. ("violazione della pubblica custodia di cose"). Tale disposizione punisce «chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile
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particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio». L'espressione «cosa mobile particolarmente custodita» rimanda all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite, quindi, oggetto di tutela non è la cosa in sé, quanto l'interesse dell'amministrazione che la cosa venga custodita per le finalità per cui la custodia è stata disposta. Per questo il bene giuridico tutelato dalla norma è da individuare nel buon andamento della pubblica amministrazione, con riferimento alle attività istituzionali volte a assicurare l'intangibilità delle cose ufficialmente custodite. Il reato può compiersi attraverso diverse condotte alternative;
nel caso di specie è contestata la "sottrazione". Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che la sottrazione non richiede un impossessamento, essendo sufficiente una "temporanea rimozione" della cosa custodita dal luogo in cui essa si trova (Sez. 6, n. 33 del 16/01/1968, Grasso, Rv. 108200 01), rimozione che, però, pur sempre presuppone un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi sottrae, anche in ragione del suo contenuto (Sez. 6, n. 4699 del 12/01/2010, PM in proc. Flore, Rv. 246082 -01). Il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico.
3. Al ricorrente sono contestati due reati di sottrazione, in continuazione tra loro, verificatisi, il primo, il 10 ottobre 2023 -capo 1, lett. a)- e, il secondo, il 17 ottobre 2023 -capo 1, lett. b)-.
3.1. La difesa ha dedotto che, nella prima occasione, non si sarebbe realizzata alcuna sottrazione, ma solo una momentanea rimozione dei documenti dal luogo in cui si trovavano, in difetto di qualunque traccia del loro uso per una finalità estranea a quella della pubblica amministrazione. Mancherebbe, inoltre, la coscienza e volontà della sottrazione dei documenti alla funzione per cui dovevano essere conservati. Quanto all'oggetto materiale del reato, ha rilevato che non possono rientrarvi le cd. pandette, ossia i registri di trasmissione degli atti giudiziari verso altri uffici, che hanno funzione meramente interna.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha evidenziato che è stato accertato, mediante un servizio di osservazione e controllo all'uopo predisposto, che il giorno 10 ottobre 2023, il ricorrente, in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di commesso, si è allontanato dal luogo di lavoro alle 10:10 e che vi ha fatto ritorno alle ore 11:42; la polizia giudiziaria lo ha fotografato mentre si allontanava, portando con sé dei documenti dell'ufficio. Le immagini ritraggono, in particolare: un faldone di colore rosa con la scritta "TIAP -Segreteria PM
Campolongo piano 3 stanza 44", una busta bianca con intestazione "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo", un quadernone verde utilizzato come pandetta di segreteria, ossia come registro di passaggio tra uffici. La teste NT Rosalia, assegnata alla Segreteria del sostituto procuratore Campolongo, ha riconosciuto il registro di passaggio e ha precisato che il faldone rosa conteneva normalmente fascicoli in entrata e in uscita tra la segreteria del PM e l'ufficio TIAP che si occupa di scansionare i fascicoli cartacei. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto, quindi, che non vi è dubbio che vi sia stata sottrazione, nel senso sopra indicato, di atti e fascicoli delle indagini preliminari, nonché del registro di passaggio degli atti ad altri uffici, ossia di atti non ostensibili della Procura della Repubblica, da includere nel novero degli atti sottoposti a particolare custodia, che debbono rimanere segreti. Né si può dubitare, secondo la sentenza impugnata, che, per le sue modalità, la condotta sia stata sorretta da coscienza e volontà. Infatti, il ricorrente era certamente consapevole di sottrarre i beni alla funzione per cui dovevano essere da lui custoditi, tanto più che, in considerazione della mansione svolta, sapeva di doversi limitare al trasporto dei fascicoli da una stanza all'altra del Palazzo di giustizia. L'azione posta in essere è stata, quindi, ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia di tali atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto (sul punto Sez. 6, n. 10733 del 28/04/1999, Salerno Rv. 214617-01). Tale motivazione, immune da vizi, non è efficacemente contrastata dal ricorso, che, conseguentemente, deve essere rigettato.
3.2. In relazione al secondo episodio, del 17 ottobre 2023 -capo 1, lett. b)-, la difesa ha dedotto che non vi è stata alcuna sottrazione, in quanto il ricorrente, all'interno degli uffici giudiziari, si è limitato a scattare una fotografia di una nota di un fascicolo contro ignoti, cui era allegato un hard disk.
Il motivo è fondato.
3.3. La condotta materiale, consistente nel fare una fotografia che riproduceva una nota dei carabinieri concernente un procedimento penale, secondo la sentenza impugnata, sarebbe sufficiente a integrare una sottrazione, in quanto vi è stata una custodia inadeguata, negligente o del tutto trascurata della cosa. A sostegno di tale interpretazione è stata citata Sez. 6, n. 4478 del 21/12/2016, Pingitore, Rv. 269426-01, massimata nel senso che, agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen., la particolarità della custodia non si riferisce al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa e alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se, in pratica, la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata.
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Tale sentenza, che riporta altra, risalente, pronuncia sul punto (Sez. 3, n. 1008 del 24/01/1975, Cellieri, Rv. 131933 -01), ha, in realtà, ad oggetto una ipotesi di sottrazione di fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale, e non, come parrebbe dalla sua massima, una negligente o trascurata custodia. Secondo i principi generali la "sottrazione" implica, di per sé, sempre una rimozione della cosa. Né è possibile pervenire in via interpretativa a estendere la punibilità a condotte che non integrino una rimozione, seppur temporanea, se non con una non consentita interpretazione analogica della norma incriminatrice. Si pone, però, il tema di definire il concetto di "cosa" sottoposta a particolare custodia, ossia, per quel che rileva nel caso in esame, di stabilire se essa debba necessariamente coincidere con il bene fisico o possa essere intesa anche come l'insieme delle informazioni che di tale bene fisico costituiscono il contenuto. Ebbene, vi sono casi in cui la "particolare custodia" è apprestata dall'ordinamento per tutelare la cosa fisica in sé, come, ad esempio, nell'ipotesi oggetto di Sez. 6, n. 2278 del 15/06/2012, PG in pro.c Toraldo, Rv. 254179 - 01, relativa alla carta di circolazione ritirata dalla polizia giudiziaria per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di un'autovettura. In altri casi, invece, in cui la "particolare custodia" è apprestata per escludere l'accesso al contenuto della cosa, che non ha unico valore in sé, "racchiuso" nel solo originale, ma assume rilievo in relazione alle informazioni che ne costituiscono il contenuto. Nella prima ipotesi, dunque, la sottrazione richiede la rimozione della cosa fisica, mentre, nella seconda, la sottrazione può essere integrata anche dall'apprensione del contenuto della cosa, generalmente di un documento, apprensione che di per sé costituisce violazione della custodia. Non sarebbe, infatti, razionale ipotizzare che il sistema preveda la tutela della particolare custodia solo del supporto fisico in quanto tale e non tuteli, invece, il patrimonio informativo che in tale supporto è contenuto (cfr. Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093-01, che, con riferimento ai documenti cartacei, rileva che la loro "appropriazione" può essere effettuata con la semplice copia del contenuto, come nel caso di piani industriali o altri contenuti dei quali è rilevante la segretezza;
in senso conforme Sez. 3, n. 8011 del 25/01/2012, Sterpilla, Rv. 252758, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 646 cod. pen. l'appropriazione di documentazione industriale e commerciale, avente rilevanza economica, rappresentativa di un'idea immateriale, in quanto anche la copia è in grado di spossessare il titolare della "idea immateriale").
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3.4. Risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato ha scattato una fotografia di una nota dei carabinieri cui era allegato un hard disk, fotografia poi rinvenuta nel suo cellulare. Grazie all'evoluzione tecnologica, la fotografia (così come la scansione) è certamente uno dei mezzi attraverso cui si può sottrarre il contenuto di un documento, per cui, astrattamente, la condotta posta in essere potrebbe rientrare nel perimetro della norma incriminatrice. Tuttavia, dal provvedimento impugnato ma non emergono le caratteristiche della nota fotografata: se fosse, cioè, una nota priva di contenuto (quale potrebbe, ad esempio, essere una nota di mera trasmissione) o se avesse, invece, un contenuto tutelabile in sé. Premesso, infatti, che non vi è stato accesso all'hard disk, secondo i principi sopra richiamati, nel primo caso la condotta consistente nello scattare una fotografia non integrerebbe una "rimozione", ossia una sottrazione, della cosa - tutelata solo come bene fisico-, mentre nel secondo caso si dovrebbe pervenire a conclusioni contrarie, essendo la cosa tutelata in relazione al suo contenuto. In relazione al capo 1, lett. b), quindi, detta sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio in cui sarà verificata la sussistenza dell'estremo della sottrazione.
4. Il secondo motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di travisamento delle dichiarazioni rese dalla teste NT, che avrebbe solo supposto che il 10 ottobre 2023 il ricorrente fosse in possesso di un fascicolo, è manifestamente infondato. Come emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 11), la teste è stata escussa due volte e, nelle sommarie informazioni rese l'11 novembre 2023, ha riconosciuto nella fotografia scattata dalla polizia giudiziaria e a lei rammostrata, il registro di passaggio e gli atti dei fascicoli processuali in esso contenuti.
5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Al capo 1-bis vengono contestati al ricorrente i reati di cui all'art. 55-quinquies d. gls. n. 165/2001 e 640, comma 2, cod. pen.
5.1. La prima disposizione, «fermo quanto previsto dal codice penale», punisce il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia [...]».
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La norma, che reca la rubrica <false attestazioni o certificazioni>>, prevede un reato di falso, il cui bene giuridico protetto è la pubblica fede, ossia la fiducia nella finalità probatoria e conoscitiva assegnata ad alcuni atti (certificati medici) o ai sistemi di rilevazione della presenza (che affidano allo stesso pubblico dipendente la "timbratura" in entrata a quella in uscita, attestante la presenza in servizio). La condotta decettiva può realizzarsi mediante produzione di falsi certificati, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze, o con altre modalità fraudolente, costituite da ogni attività ingannevole, idonea a creare l'apparenza della presenza in servizio. Secondo l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, <<integra il delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", posto che non assume rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti e ai sistemi di rilevazione della presenza» (Sez. 3, n. 1534 del 26/11/2024, Indirli, Rv. 287432 -01). Il reato si consuma con la falsa attestazione e non richiede la produzione di un danno. Si tratta, quindi, di un reato di pura condotta. Laddove il danno, concretamente, si produca, il reato, in virtù della espressa clausola di riserva (<fermo quanto previsto dal codice penale»), concorre con quello di truffa (Sez. 3, n. 1534 del 2024, cit.) Per l'integrazione della fattispecie incriminatrice non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà della immutatio veri;
il reato sussiste, cioè, anche nella, teorica, ipotesi in cui il dipendente abbia la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsità sia stata compiuta consapevolmente e volontariamente.
5.2. La Corte di appello ha fatto puntuale applicazione di tali principi, rilevando che gli accertati, e non contestati, allontanamenti dal servizio senza timbratura dell'uscita, integrano una manovra fraudolenta, attraverso cui è stata attestata, contrariamente al vero, la presenza in servizio. Ha, poi, correttamente ritenuto integrato il reato, nonostante l'esiguità del danno patrimoniale cagionato all'amministrazione, anche sotto il profilo soggettivo, essendo irrilevante la dedotta e indimostrata- certezza di non cagionare alcun danno.
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5.3. Infondata è anche la censura relativa all'insussistenza del reato di truffa aggravata, per assenza, sotto il profilo oggettivo, del danno, e, sotto il profilo soggettivo, del dolo. Dalla sentenza impugnata, che rinvia sul punto a quella di primo grado, emerge che il ricorrente si è allontanato dal servizio, senza timbrare l'uscita, complessivamente per tre ore e ventuno minuti. Non è possibile "compensare" tale assenza con un asserito, e indimostrato, recupero orario in altri, imprecisati, momenti. Il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione è stato parametrato non solo alla retribuzione indebitamente corrisposta (pari a 17,70 euro) ma anche all'incidenza sull'organizzazione del lavoro e sull'efficienza del servizio, suscettibili di valutazione economica. Sul punto va data continuità all'orientamento secondo cui nel sinallagma contrattuale la sottrazione di energie lavorative dal servizio rileva non solo per il costo destinato a retribuire il tempo e le competenze professionali dell'agente ma anche per le dirette ricadute sulla continuità e funzionalità delle prestazioni dovute, che hanno un valore economico (in tal senso, Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, PG in proc. Leoni, Rv. 276670-01; n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, PM in proc. Plutino, Rv. 274895). Quanto all'elemento soggettivo emerge dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata che il ricorrente ha dolosamente posto in essere artifici e raggiri consistenti nel non timbrare le uscite dal lavoro, così volontariamente cagionando un danno alla pubblica amministrazione.
6. Il quinto motivo di ricorso attiene al delitto di favoreggiamento aggravato ex art 384-ter cod. pen., per avere informato OR D'AR e NC SU dell'esistenza di indagini e di intercettazioni a loro carico nel procedimento n. 10211/2002 RGNR, pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo, per rapina a mano armata in danno di PP ED (capo n. 2). Deduce il ricorrente, in primo luogo, che ai fini dell'accertamento di tale reato non sarebbero utilizzabili le intercettazioni disposte in altro procedimento. Tale censura è infondata.
6.1. L'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nella sua originaria formulazione, prevedeva che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Tale disposizione è stata, dapprima, modificata con d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, così come rimodulato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che ha ampliato i casi di utilizzabilità intercettazioni in altro procedimento: all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, si è aggiunto, nel testo riformato, l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen. Tale ultimo inciso è stato, poi, eliminato dall'art. 1, comma 2-quater, della 1. 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del d.l. 10 agosto 2023 n. 105, applicabile «ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» (10 ottobre 2023). Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 10 ottobre 2023, il presupposto per l'utilizzabilità di conversazioni in altro procedimento è tornato ad essere l'accertamento per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che il reato di cui al capo n. 2 è stato iscritto il 5 ottobre 2023, mentre nel successivo mese di novembre è stata aggiornata la notizia di reato, con introduzione, per il medesimo fatto storico, dell'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. L'aggiornamento, cui il pubblico ministero deve necessariamente procedere per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e per l'accertamento di circostanze aggravanti, non dà luogo a nuova iscrizione (art. 335, comma 2, cod. proc. pen.), che deve essere disposta nel, diversi, casi in cui vengano acquisiti, nei confronti della stessa persona, elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, al reato di cui al capo n. 2 si applica, ratione temporis, la disciplina del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che ha reso utilizzabili le intercettazioni svolte in altro procedimento anche per l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen. Tale norma, al comma 1, lett. a), autorizza il ricorso alle intercettazioni per l'accertamento del «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4»; in relazione al delitto di favoreggiamento, aggravato ex art. 384- ter cod. pen., sono, dunque, utilizzabili le intercettazioni eseguite in altro procedimento, in quanto l'aggravante a effetto speciale comporta l'aumento del massimo edittale previsto dall'art. 378 cod. pen. fino a sei anni e otto mesi.
6.2. E', invece, fondata la censura relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, in quanto tale strumento di ricerca della prova è ammesso, ai sensi dell'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo nel procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater», tra cui non rientra il delitto di cui al capo n. 2.
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6.3. L'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con captatore informatico non intacca la pronuncia di condanna per il capo n. 2, in quanto tali conversazioni non sono indispensabili per la prova del reato contestato. In altri termini, anche espungendo le conversazioni inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata, in quanto le altre prove acquisite sono di per sé sufficienti a fondare la condanna (ex multis Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533-01; Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Pandolfi, Rv. 258007 - 01). Infatti, secondo la sentenza impugnata, la responsabilità del ricorrente in relazione al capo n. 2 emerge non soltanto dalla conversazione del 29 settembre 2023, pienamente utilizzabile (riportata a pagina 41-42 della sentenza di primo grado), ma anche dalle fotografie rinvenute nel suo telefono, aventi ad oggetto numerosi atti di indagini afferenti il procedimento penale n. n. 10211/2002 RGNR, tra i quali stralci di intercettazioni telefoniche, richieste di proroga di intercettazioni, atti indebitamente acquisiti da TO in data antecedente e prossima alla conversazione del 29 settembre 2023 e dagli esiti di servizi di osservazione e controllo.
7. Va, per ragioni di ordine logico, anticipata la trattazione del settimo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. contestata in relazione al favoreggiamento di cui al capo n. 2.
Il motivo è fondato.
7.1. L'art. 384-ter cod. pen. prevede un'aggravante ad effetto speciale <se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter». L'aggravante determina un sensibile aumento di pena (dalla metà a due terzi) per i delitti di falso in ambito giudiziario, allorché siano compiuti con il fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni delitti di particolare gravità in essa indicati. Nel caso di specie si contesta l'aggravante in quanto il favoreggiamento sarebbe stato teso a sviare una indagine penale relativa a reati concernenti il traffico illegale di armi.
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Nella legislazione speciale in materia di armi non è previsto uno specifico reato di "traffico illegale", nozione cui rinviano vari trattati internazionali e relative leggi di ratifica. Ad esempio, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni concluso a New York il 31 maggio 2001, definisce come traffico illecito <l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte, se uno dei due Stati interessati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono munite di una marcatura conformemente all'articolo 8». In ambito europeo, la direttiva 2008/51 ha modificato la precedente direttiva 91/477, al fine di integrare nel diritto dell'Unione il predetto Protocollo, firmato, a nome della Comunità europea, il 16 gennaio 2002, dalla Commissione europea, conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001 (GU 2001, L 280, pag. 5). Anche la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, fa riferimento al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi». In tutti questi casi la nozione di traffico illegale, o illecito, di armi rimanda, come accade nel linguaggio comune, a una, o più, cessioni illegali di qualunque tipo e a qualunque titolo. E a tale ampia nozione, immane nel sistema, non ci si può che rifare nella interpretazione dell'art. 384-bis cod. pen.
7.2. Al capo n. 2 è contestato al ricorrente di aver commesso il favoreggiamento per ostacolare un'indagine in relazione a reati concernenti il traffico illegale di armi. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante in quanto il proc. pen. n. 10211/2023 RGNR aveva ad oggetto una rapina a mano armata, per cui «è indubbio che le indagini [..] avessero ad oggetto anche la provenienza delle due pistole utilizzate dai cinque rapinatori, essendo già accertato, nell'ambito di quel procedimento, che le armi non erano state acquistate tramite canali leciti, non sussistendo inoltre alcun elemento idoneo a giustificarne una legittima provenienza». Tale affermazione è, in primo luogo, contradditoria, perché se fosse effettivamente già stata accertata la provenienza illecita delle armi, non vi sarebbe stato alcun bisogno di precisare che, comunque, non erano stati evidenziati elementi idonei a giustificarne la legittima provenienza.
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Inoltre, dà per scontato che l'indagine sulla rapina abbia ad oggetto anche la provenienza delle armi, e non solo, ad esempio, la loro illecita detenzione o il loro illecito porto. In realtà, l'aggravante può dirsi sussistente solo se il procedimento penale in cui i soggetti favoriti erano indagati aveva ad oggetto, tra gli altri, reati riconducibili alla cessione di armi, nel senso sopra indicato. Sul punto, però, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione, per cui ne va disposto l'annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
8. Va, peraltro, precisato che l'eventuale esclusione dell'aggravante ad opera del giudice di rinvio non inciderebbe sull'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento e acquisite ex art. 270 cod. proc. pen. Tale norma, nell'individuare l'area dei reati per i quali sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento assicura il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte;
dall'altra, l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori), bilanciamento che, da un lato, presuppone la fissazione di limiti di ammissibilità per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova e, dall'altro, l'esatta individuazione dei reati "ulteriori" rispetto ai quali riconoscere l'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione in un ambito ben definito, ossia limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale (Corte cost., n. 63 del 1994).
8.1. Il tema, più in generale, attiene alla modifica del titolo di reato per cui l'intercettazione era stata concessa o all'esclusione di una aggravante, quando per il diverso reato accertato, vuoi per il mutamento del titolo vuoi per l'esclusione dell'aggravante, non sarebbe stata possibile l'intercettazione. L'art. 267 cod. proc. pen. attribuisce al giudice per le indagini preliminari il compito di verificare se l'intercettazione sia richiesta per un titolo di reato che lo consente, se vi siano gravi indizi di reato, se tale mezzo di ricerca della prova sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini e se vi sia un collegamento tra l'indagine tecnica e la persona le cui comunicazioni si intendono utilizzare. Infatti, «per giustificare l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettando» (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi
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Stronati, Rv. 243241; nello stesso senso, Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, 01), in attuazione dell'obbligo di motivazione imposto
Mazzone, Rv. 281989
dall'art. 15 Cost. e dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. Dunque, nel rispetto dei canoni di proporzione e ragionevolezza, a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione, pure provvisoria, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica del presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni di intercettazione, fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così: Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906, in motivazione). Ebbene, è possibile che il fatto storico per cui l'intercettazione è stata legittimamente autorizzata muti, in relazione alla sua qualificazione giuridica o al profilo circostanziale, per la fisiologica evoluzione del procedimento. In tali ipotesi, si ritengono utilizzabili i risultati delle intercettazioni legittimamente disposte anche se l'imputazione sia stata modificata e il giudizio di colpevolezza sia emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699). Totalmente diverso il caso in cui, invece, i presupposti per l'intercettazione mancavano ab origine, in quanto, in tale ipotesi, è lo stesso ricorso allo strumento di prova ad essere una indebita intrusione nelle altrui comunicazioni. Esiste, infatti una forte esigenza di contemperamento tra la necessità di non ritenere inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello autorizzato, ma solo non completamente riscontrato per effetto di fisiologici mutamenti emersi proprio a seguito degli esiti della intercettazione, e quella di evitare abusi, che potrebbero configurarsi con il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto-reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti» (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, PM in proc. Manna, Rv. 284074 01, in motivazione). Al fine di distinguere le due, diverse, situazioni, assume un ruolo centrale il controllo del giudice al momento della autorizzazione del mezzo di ricerca della prova. In conclusione, quindi, in caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto e, a maggiore ragione, in caso di esclusione di una circostanza aggravante, le intercettazioni sono inutilizzabili solo se i presupposti per disporle mancavano già al momento in cui sono state autorizzate.
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8.2. Reputa il Collegio che tali principi, affermati con riferimento al momento genetico dell'atto dispositivo del mezzo di ricerca della prova in un determinato procedimento penale, possano essere applicati anche nel caso di utilizzazione dei risultati delle stesse in altro procedimento (in senso conforme: Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025, Benzi, Rv. 287961-02). Tuttavia, in tale caso, la verifica della sussistenza dei presupposti per l'utilizzazione delle captazioni deve essere compiuta non avendo riguardo al momento in cui le intercettazioni sono state disposte, ma al momento in cui sono state "importate" nel diverso procedimento. Se, al momento della loro acquisizione nel diverso procedimento, sussistevano le condizioni di cui all'art. 270 cod. pen., ossia, secondo la formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, se le intercettazioni erano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o, comunque, per delitti rientranti nella previsione di cui all'art. 266 cod. proc. pen., non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del reato o della modifica degli elementi circostanziali. Del resto, la sanzione di inutilizzabilità è prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. soltanto con riferimento al provvedimenti adottati fuori dai casi consentiti, il che conferma che la ritualità della acquisizione probatoria va valutata con riferimento al momento dell'acquisizione (in senso conforme Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009, Gioffre, Rv. 243780-01). Poiché, nel caso di specie, come sopra detto, l'acquisizione nel "diverso" procedimento è stata legittimamente disposta, secondo la disciplina del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 che ha reso utilizzabili le intercettazioni svolte in altro procedimento anche per l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., per il reato di favoreggiamento, aggravato ex art. 384-ter cod. pen., punito, per effetto dell'aggravante, con pena massima di sei anni e otto mesi, l'utilizzabilità non è intaccata dall'eventuale esclusione dell'aggravante.
8.3. Da ciò consegue che l'accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento di cui al capo n. 2 è definivo, e deve essere dichiarato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., mentre in sede di rinvio si dovrà stabilire se, sulla base degli elementi probatori acquisiti, sussista anche l'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen.
9. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, di fatto, finisce con l'ignorare. Da essa emerge che, dal complesso delle prove acquisite, risulta con certezza che gli interlocutori della conversazione del 29 settembre 2023 si riferiscono al ricorrente.
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Pr
10. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Al capo 3 viene contestato il reato di favoreggiamento continuato perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, informava HE AR dell'esistenza di indagini, a carico suo e dei complici, e di conseguenti intercettazioni telefoniche, così aiutandoli a eludere le investigazioni dell'autorità. Nella prospettazione difensiva il reato non sussiste perché il ricorrente non ha informato il soggetto favorito dell'esistenza dell'indagine, di cui era già a conoscenza. Il reato, però, è stato considerato unico dalle conformi sentenze di merito, per cui il ricorrente non ha interesse a dedurre l'inesistenza del primo segmento della condotta (rivelazione dell'esistenza dell'indagine), se non contesta anche l'esistenza del secondo (rivelazione di intercettazioni in corso). Infatti, anche a voler supporre che il favorito fosse già a conoscenza dell'indagine in corso, il reato non sarebbe escluso, essendo sufficiente per la sua integrazione la rivelazione dell'attivazione di indagini tecniche.
11. Il nono motivo di ricorso, relativo anch'esso al reato di favoreggiamento di cui al capo n. 3, è fondato. 11.1. Il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen. non rientra, per limiti di pena, tra i reati i cui all'art. 266 cod. proc. pen., per cui, secondo i criteri sopra richiamati, non sono utilizzabili per la sua prova i risultati delle intercettazioni acquisiti in altri procedimenti (art. 270 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con d. Igs. 29 dicembre 2017, n. 216). Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che, per tale reato, le captazioni di altro procedimento possano essere utilizzate, se ne ricorrono i presupposti, solo come corpo del reato. L'art. 253, comma 2, cod. pen. stabilisce che sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo». Dal «corpo di reato» va distinta l'operazione di intercettazione o di ripresa della condotta criminosa, giacché, diversamente argomentando si confonderebbe la documentazione del fatto costitutivo di reato con il fatto di reato stesso. Così, ad esempio, la ripresa di notizie o immagini della vita privata altrui, sanzionata dall'art. 615-bis cod. pen., è corpo di reato, perché il reato si compie mediante la registrazione, mentre non lo è il filmato di una rapina con la videocamera della banca.
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Del pari, l'intercettazione di una conversazione telefonica nel corso della quale le parti concludono un accordo corruttivo è corpo del reato (Sez. 6, n. 30566 del 25/06/2025, Cariello, Rv. 288631-01). Diverso è il caso in cui la registrazione costituisce mera documentazione del reato -prova indiretta-, come nell'ipotesi in cui venga intercettata una conversazione tra presenti con cui si fa riferimento al fatto di avere, in altra sede, stretto l'accordo corruttivo, in quanto, in tale caso, la registrazione non costituisce essa stessa la condotta incriminata. 11.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione (Sez. 3, n. 28723 del 13/06/2024, P., Rv. 286730-01; Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 01; Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776-01). La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non è chiaro le conversazioni captate il 24 e il 26 ottobre 2023 esauriscano la condotta delittuosa o rappresentino solo la prova di un frammento del reato, integrato e portato a compimento con condotte ulteriori. Non è specificato, cioè, se, in precedenza, la notizia della pendenza dell'indagine e dell'esistenza delle intercettazioni fosse già stata veicolata, giacché, in tale caso, le comunicazioni intercettate non esaurirebbero il reato, nel senso sopra indicato, rappresentando, piuttosto, la documentazione di un suo segmento. Come dedotto dalla difesa, infatti, la sentenza impugnata rinvia, per la prova del reato in esame, anche ad esiti di servizi di osservazione e controllo, senza specificarne il contenuto, e a documenti rinvenuti nel telefono del ricorrente, senza precisare se essi siano stati, come accaduto in altre ipotesi, inviati al soggetto favorito e, eventualmente, in quale momento. L'incertezza sulla complessiva condotta e sulla idoneità delle conversazioni captate a integrare e esaurire la condotta criminosa, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. In sede di rinvio, espunte le intercettazioni non qualificabili come corpo del reato sulla base dei criteri sopra indicati, dovrà essere accertato se le restanti prove siano o meno sufficienti a fondare una pronuncia di condanna.
12. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata in relazione al capi n. 1, lett. b), e n. 3, nonché all'aggravante di cui all'art. 384-ter cod pen., con rinvio
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per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, mentre il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi 1, lett. b), e 3 nonché all'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. contestata al capo 2 e rinvia per il giudizio in ordine a tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di TO AN per i reati contestati ai capi 1, lett. a), 1-bis, 1-ter e 2.1
Così deciso il 14/01/2026.
Il Consigliere estensore IC ON
Il Presidente
GI EL
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Donsa Giuseppina Cirime
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