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2 agosto 2016
2 agosto 2016
Art. 384-ter.
(( (Circostanze speciali). )) ((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori))
(( (Circostanze speciali). )) ((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori))
Commentari • 6
- 1. Frode processuale, depistaggio, pubblico ufficiale, condotta illecita, reato proprioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2017 · 95.74447
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40498Provvedimento: […] Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 378 e 384-ter. cod. pen. Contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 384-ter. cod. pen. […] 384-ter e 416-bis.1 cod. pen. Contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e tra loro compatibili le due aggravanti previste dagli art. 416-bis.1 e 384-ter cod. pen. […] in quanto la condotta che integra l'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. finirebbe per includere anche gli effetti tipici dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1. […] infine, rilevato che non sussiste alcuna incompatibilità tra le aggravanti di cui agli artt. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., […]Leggi di più...
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