Art. 374.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70))
[…] L'art. 374 richiede una immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone «al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia», mentre l'art. 374-bis richiede la falsa attestazione concernente «condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere, o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione». […]
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