Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2018, n. 3262
CASS
Sentenza 30 novembre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, emessa il 30 novembre 2018. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria contro un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva revocato una misura interdittiva nei confronti di un pubblico dipendente accusato di truffa. Il P.M. ha contestato la decisione del Tribunale, sostenendo che la configurabilità del reato di truffa non potesse essere esclusa sulla base della presunta tenuità del danno economico arrecato all'amministrazione pubblica.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la falsa attestazione della presenza in ufficio da parte di un pubblico dipendente integra il reato di truffa aggravata, indipendentemente dall'entità del danno economico. La Corte ha sottolineato che anche assenze minime possono compromettere l'efficienza dell'ente pubblico e ledere il rapporto fiduciario tra dipendente e amministrazione. Pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto chiaro sulla configurabilità del reato di truffa in simili circostanze.

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Massime1

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2018, n. 3262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3262
Data del deposito : 30 novembre 2018

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