Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati di intercettazioni effettuate in base a un titolo di reato per il quale le operazioni sono consentite pur quando esso, a seguito di diversa qualificazione giuridica, venga mutato in altro per il quale l'acquisizione non sarebbe stata consentita. (Fattispecie relativa all'acquisizione di risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento).
Commentario • 1
- 1. Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagineGulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2010
Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d'indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte. Il fatto Nell'ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un'organizzazione finalizzata a far ottenere l'appalto per la realizzazione di un'opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 19852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19852 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 730
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 42565/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RI IN, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 9.8.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura TO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, accoglieva l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza 13.5.2008 con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva respinto la sua richiesta di misura cautelare per detenzione e porto d'arma da fuoco (capo A) e tentato omicidio ai danni di D'AG TO (capo B), e applicava a GI RI IN la custodia cautelare in carcere per il reato al capo A), confermando la qualificazione del fatto sub B alla stregua di lesioni volontarie aggravate dall'uso di arma e respingendo per tale ragione (ex art.278 c.p.p. e art. 282 c.p.p., comma 2) la richiesta di misura cautelare per tale ipotesi.
1.1. Ricordava che i fatti oggetto d'imputazione risalivano al 2.9.2006. L'antecedente si riteneva fosse un diverbio, causato verosimilmente da motivi di circolazione, intercorso verso le ore 9,30 tra D'AG TO, che guidava la sua auto, una Seat, e il conducente di una Opel Corsa. Questo in un primo momento era sceso e aveva colpito la Seat con un bastone, quindi aveva inseguito la macchina del D'AG colpendo nuovamente l'auto del D'AG (il quale in precedenza gli aveva dato uno schiaffo). Successivamente, verso le 11,30, il D'AG, che s'era fermato presso una fontana per lavarsi le mani e si stava avvicinando ad un'altra auto i cui conducenti gli avevano chiesto informazioni, era stato attinto alle gambe da due colpi d'arma da fuoco, sparati da persona che impugnava con entrambe le mani una pistola semiautomatica nera, rivolgendola verso le sue gambe. Sul posto veniva repertato un bossolo di proiettile cal. 7,65 parabellum. Il D'AG aveva precisato d'avere visto solo per una frazione di secondo lo sparatore e lo aveva descritto come alto un metro e 70 cm., esile, con i capelli biondi corti. In sede di ricognizione fotografica aveva ravvisato la somiglianza dello sparatore con la foto di due persone, uno dei quali era il GI. Aveva detto inoltre d'avere saputo che l'attentatore poteva essere di Seminara e appartenere alle famiglie GI o IN. Gli inquirenti avevano quindi accertato che la famiglia di RI IN GI disponeva di una Opel Corsa le cui prime due lettere corrispondevano a quelle della vettura usata nella mattinata dall'aggressore GI RI IN non era stato nell'immediatezza rintracciato, e tornava a Seminara i primi giorni di ottobre. Nel corso di una seconda ricognizione fotografica il D'AG aveva quindi ritrattato le precedenti dichiarazioni e che a suo carico era stato ipotizzato il reato di favoreggiamento personale.
1.2. Iscritto il procedimento contro ignoti per i reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e artt. 582, 585 c.p., il 6.11.2007, sulla base di una informativa in data 7.11.2007 il 22.11.2007 il Pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in tentato omicidio. Il 23 novembre aveva quindi chiesto di acquisire le intercettazioni eseguite nell'ambito di altro procedimento in carico alla Direzione antimafia e in esito a tale acquisizione, il 3.3.2008, aveva iscritto il procedimento per tentato omicidio a nome di GI RI IN, chiedendo nei suoi confronti, il 14 marzo successivo, la custodia cautelare in carcere.
1.3. Il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta affermando che sulla scorta degli atti la condotta lesiva ascritta al GI era riconducibile all'ipotesi di lesioni aggravate (e non tentato omicidio), che pertanto in relazione a nessuno dei reati in concreto ipotizzabili era consentita, a mente dell'art. 270 c.p.p., l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento (per nessuno dei due essendo consentito l'arresto in flagranza). Aveva quindi affermato che, venuto meno il compendio delle intercettazioni, il solo riconoscimento fotografico, scarsamente affidabile, non consentiva di ritenere esistente un compendio indiziario sufficientemente grave.
1.4. Dissentiva sulla inutilizzabilità delle intercettazioni il Tribunale.
Richiamando Sez. 6, n. 33751 del 24/06/2005, AT osservava che le condizioni che legittimano l'utilizzo della prova devono sussistere al momento in cui il dato è acquisito. Sicché le intercettazioni, legittimamente acquisite con riferimento al reato di tentato omicidio ipotizzato dal Pubblico Ministero, restavano utilizzabili nonostante la diversa qualificazione del fatto ritenuta dal giudici dell'incidente cautelare. E l'utilizzabilità concerneva tutti i reati connessi, oggetto di contestazione nel diverso procedimento, non soltanto quello che aveva consentito l'acquisizione delle intercettazioni.
Riteneva perciò accoglibile la richiesta quanto al reato concernente l'arma, osservando che dalla conversazioni intrattenute dal ricorrente all'interno della sua auto emergeva con certezza che egli parlava dell'attentato al D'AG, riferendo di come gli aveva sparato, della vicinanza della fontana, dell'abbigliamento della vittima, del suo atteggiamento. Tali elementi, saldandosi con le originarie dichiarazioni della persona offesa, palesavano la gravità del quadro indiziario.
Conveniva invece che il fatto contestato come tentato omicidio dovesse qualificarsi alla stregua di lesioni aggravate, ed escludeva pertanto che a tale fatto potesse applicarsi misura cautelare.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Santambrogio Mario, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 191 e 270 c.p.p. e vizi di motivazione, assumendo che le intercettazioni non erano utilizzabili. Deduce in particolare che la diversa opinione scaturiva da una lettura analogica (alla luce del diverso disposto dell'art. 271 c.p.p.) dell'art. 270 c.p.p., non consentita. La utilizzazione, ponendosi in contrasto con la espressa previsione di detta norma, eccezionale, violava altresì il divieto dell'art. 191 c.p.p.. 2.2. Con il secondo motivo, riferito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamenta quindi violazione di legge e vizi di motivazione affermando che gli elementi a carico del ricorrente erano inconsistenti. Assume, in particolare, che il Tribunale aveva fatto riferimento all'intercettazione ambientale del 29.5.2007, ma aveva omesso di leggere interamente;
aveva assiomaticamente affermato che l'autore degli spari era probabilmente lo stesso soggetto protagonista della lite avvenuta qualche ora prima, ma se lo sparatore fosse stato la stessa persona il D'AG l'avrebbe riconosciuto con certezza;
aveva omesso di valutare che le discrepanze della ricognizione e delle dichiarazioni della persona offesa (il D'AG aveva indicato due persone in sede di ricognizione fotografica, aveva detto che il primo litigio non lo aveva preoccupato, aveva fornito dell'attentatore una descrizione che non corrispondeva all'indagato (per colore di capelli e corporatura), non aveva detto che l'attentatore aveva il casco - cosa che invece risultava dal racconto fatto dal ricorrente nella conversazione intercettata - e aveva anzi descritto i suoi capelli). DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo è infondato. Come osserva Sez. 6, Sentenza n. 33751 del 24/06/2005, AT, già citata dal Tribunale, nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente e legittimamente disposta con riferimento al reato per il quale si procede e poi l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è utilizzabile, in quanto il divieto previsto dall'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti. La medesima regola va applicata per l'ipotesi della acquisizione e utilizzazione, ex art.270 c.p.p., comma 1, dei risultati di intercettazioni disposte in diverso procedimento. La ritualità della acquisizione probatoria va valutata insomma con riferimento al momento dell'acquisizione stessa. Sicché nel caso in esame l'unica cosa che occorreva verificare è se poteva ritenersi in linea teorica corretta, dopo l'originaria iscrizione della notizia di reato come lesioni volontarie, la variazione di detta iscrizione in tentato omicidio, tale titolo di reato consentendo l'acquisizione delle conversazioni intercettate nell'ambito di altra indagine.
Ora nell'appello il Pubblico ministero aveva evidenziato che la modifica era stata effettuata sulla scorta dei risultati dell'accertamento medico - legale, in considerazione, in particolare, della zona corporea colpita (a 1 cm. dall'arteria femorale), dal mezzo usato (una pistola cal. 7,65) e da numero dei colpi esplosi (2), nonché dalla verosimile posizione assunta in quel momento dalla vittima (curva). L'aggiornamento (ex art. 335 c.p.p., comma 2) della iscrizione appariva dunque non arbitrario e così l'ha plausibilmente valutato il Tribunale, pur discostandosi in concreto (nell'ambito e ai limitati fini della sua cognizione incidentale) dalla qualificazione più grave. Nè il ricorso si duole della regolarità dell'operato del Pubblico Ministero.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Le censure in esso articolate sono infatti per buona parte generiche (laddove si lamenta che il Tribunale non avrebbe letto nella sua interezza il materiale probatorio) e attengono comunque ad aspetti di merito esaurientemente illustrati e plausibilmente valutati, insuscettibili di rilettura in questa sede (laddove si avanzano considerazioni sulle differenze somatiche tra la descrizione dell'attentatore e il ricorrente o si affermano non conducenti la conversazione intercettata e le dichiarazioni della persona offesa). L'apprezzamento sulla gravità indiziaria è per altro adeguatamente motivato sulla scorta di un compendio indiziario correttamente ritenuto univoco, formato dal riconoscimento, per quanto non sicuro, della persona offesa;
dal collegamento con l'autovettura usata dall'aggressore; dalla conversazione intercettata, nelle quali il GI si vantava della sua azione e la descriveva in modo assolutamente corrispondente a quanto accertato. Mentre le discrasie delle dichiarazioni del dichiarante sono congruamente giustificate e ragionevolmente ritenute non rilevanti a fronte del significativo tenore di quella intercettazione, della quale non risulta che il ricorrente abbia mai fornito una spiegazione alternativa (non valutata dal Tribunale).
3. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato e il ricorrente condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Reggio Calabria perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009