Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2024, n. 1534
CASS
Sentenza 26 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1988 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dal Presidente Vito Di Nicola. Il ricorrente, un dirigente medico, contestava la condanna per falsa attestazione di presenza in servizio, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'interpretare l'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, affermando che la sua condotta non avesse arrecato danno patrimoniale all'amministrazione e che, in quanto dirigente, avesse un orario di lavoro flessibile. La parte civile, ASL di Lecce, chiedeva la conferma della sentenza, evidenziando l'offensività della condotta e il danno all'immagine dell'ente. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la falsa attestazione compromette la pubblica fede, indipendentemente dal danno patrimoniale. Ha sottolineato che il reato si consuma con la mera attestazione falsa, e che la condotta del ricorrente, pur se non legata a un orario rigido, era comunque penalmente rilevante. Inoltre, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando l'abitualità della condotta e la sua gravità.

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Massime3

Integra il delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", posto che non assume rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti ed ai sistemi di rilevazione della presenza.

L'elemento soggettivo del delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della "immutatio veri", non essendo necessario che l'agente abbia altresì l'"animus nocendi vel decipiendi", sicché il delitto, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche nel caso in cui la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno.

In tema di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le "altre modalità fraudolente", richiamate nel precetto della norma incriminatrice, sono costituite da ogni attività ingannevole, qualificata o non qualificata, idonea a porre in una situazione di errore o di semplice ignoranza un soggetto, non necessariamente coincidente con quello passivo. (Fattispecie relativa ad omessa "timbratura" intermedia in uscita, in cui la Corte ha precisato che, con tale condotta, incidente sul contenuto della prestazione lavorativa, il dipendente, facendo falsamente apparire la propria presenza nel luogo di lavoro, nasconde al datore di lavoro pubblico l'arbitrario allontanamento dal servizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2024, n. 1534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1534
    Data del deposito : 26 novembre 2024

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