Sentenza 26 novembre 2024
Massime • 3
Integra il delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", posto che non assume rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti ed ai sistemi di rilevazione della presenza.
L'elemento soggettivo del delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della "immutatio veri", non essendo necessario che l'agente abbia altresì l'"animus nocendi vel decipiendi", sicché il delitto, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche nel caso in cui la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno.
In tema di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le "altre modalità fraudolente", richiamate nel precetto della norma incriminatrice, sono costituite da ogni attività ingannevole, qualificata o non qualificata, idonea a porre in una situazione di errore o di semplice ignoranza un soggetto, non necessariamente coincidente con quello passivo. (Fattispecie relativa ad omessa "timbratura" intermedia in uscita, in cui la Corte ha precisato che, con tale condotta, incidente sul contenuto della prestazione lavorativa, il dipendente, facendo falsamente apparire la propria presenza nel luogo di lavoro, nasconde al datore di lavoro pubblico l'arbitrario allontanamento dal servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2024, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
01534-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA Composta da · Presidente rel. - Sent. n.n. 1988 Vito Di Nicola ( sez. Vittorio Pazienza UP - 26/11/2024 Stefano Corbetta Emanuela Gai R.G.N. 23023/2024 Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR LV IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Presidente Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria e le conclusioni scritte presentate dall'avv. Alfredo Cacciapaglia, per la parte civile ASL di Lecce, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Letta la memoria presentata dall'avv. Giuseppe Romano nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. LV IE IR ricorre per la cassazione della sentenza incicata in epigrafe con la quale, in data 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato quella emessa, in data 3 giugno 2020, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, escludendo le circostanze aggravanti contestate e rideterminando la pena in quella di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
1.1. Al ricorrente era stato contestato il reato di cui agli articoli 81 cov. cod. pen. e 55-quinques d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, perché in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in qualità di lavoratore dipendente della pubblica amministrazione - direttore medico di struttura complessa dell'unità operativa di Radiodiagnostica del presidio Territoriale del Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina - attestava falsamente la propria presenza sul posto d lavoro, allontanandosi dallo stesso senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (tessera magnetica) per segnalare l'interruzione del proprio servizio, per poi ritornare dopo molte ore presso la struttura a timbrare la fine del servizio non prestato: fatto commesso in Campi Salentina, da ottobre a novembre 2017. 1.2. I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, dopo aver tiniorato il badge (tessera magnetica) in entrata all'inizio della giornata lavorativa, si allontanava dal luogo di lavoro senza fare uso, uscendo dall'ospedale, dell'apposito sistema di rilevamento della presenza. Successivamente, dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro per diverse ore consecutive, rientrava in ufficio, timbrando il badge in uscita al termine della giornata di lavoro. In tal modo, il ricorrente, secondo il conforme e non contestato (in fatto) Maccertamento compiuto dai giudici di merito, faceva falsamente figurare la sua presenza in servizio presso l'ospedale di Campi Salentina per recarsi, allontanandosi arbitrariamente dal luogo di lavoro, presso la propria abitazione o in spiaggia, protraendosi l'assenza dal servizio, ogni volta, per un lasso ci tempo considerevole, di cinque-sei ore, pari alla quasi totalità della giornata lavorativa media.
2. Il ricorso è affidato a due complessi e articolati motivi di seguito enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e lerronea applicazione dell'art. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 530, comma 2, 2 vch cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che la Corte d'appello avrebbe fondato il proprio convincimer to sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001, avendo ritenuto che, ai fini della configurazione del reato de quo, fosse sufficiente la mera falsa attestazione da parte del dipendente pubblico della presenza in servizio, mediante un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze, e precisando che l'offensività di tale condotta andasse rapportata non al danno patrimoniale arrecato ma alla capacità decettiva della falsa attestazione, in termini di offesa alla pubblica fede. Osserva come, in tal modo, la Corte territoriale abbia erroneamente litenuto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in questione osse la "fede pubblica", opzione interpretativa non percorribile, perché altrimenti la previsione normativa si rivolverebbe in una inutile duplicazione dei reati ci falso previsti dal codice penale. Di contro, sarebbe pacifico, ad avviso del ricorrente, che la ratio della norrna incriminatrice vada individuata nell'esigenza di prevenire e/o cont astare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio pubblico, le condotte assente istiche, nonché di garantire l'osservanza scrupolosa dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione pubblica. Da ciò il ricorrente trae argomento per affermare che alcuna offensività possa essere attribuita alla condotta contestatagli, ove vi sia la prova, nella specie, a suo dire, sussistente, che egli abbia comunque provveduto all'espletamento del proprio incarico, garantendo la propria presenza per il numero di ore previsto da contratto e ancor più ove si consideri che l'attestazione della propria pesenza per un numero di ore superiore a quelle previste non avrebbe comunque comportato un danno patrimoniale per il datore di lavoro pubblico. In altri termini, secondo l'assunto del ricorrente, affinché la falsa attestazione della presenza possa ritenersi penalmente rilevante, in termini di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, sarebbe necessario verificare - laddove, ccine nel caso di specie, il dipendente pubblico rivesta la qualifica di "dirigente” e, quindi, di dipendente non tenuto all'osservanza di un rigido orario di lavoro se lo stesso abbia comunque espletato il proprio incarico, garantendo la propria presenza presso il luogo di lavoro per le ore previste dal proprio contratto. Sennonché la Corte di merito avrebbe completamente obliterato la circostanza che il ricorrente, quale dirigente medico, avesse un orario d lavoro flessibile, e che, per contratto, dovesse svolgere una media di 38 ore settimanali, da ripartirsi in cinque giorni, con le modalità ritenute più opportune senza godere di alcun "trattamento" economico per gli straordinari, omettendo, altresì, 3 n a v di considerare che le ore, assunte come sottratte, fossero più che compensate dalle ulteriori ore svolte nei giorni lavorativi anche delle successive settimane, come agevolmente riscontrabile dai fogli presenza attestanti i monte ore di lavoro svolto dal ricorrente nei mesi di ottobre, novembre e dicemt re, per ciascuna settimana di riferimento. Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, l'illogicità della motivazione della sentenza gravata, sul rilievo che la penale responsabilità e, durque, il - convincimento circa il fatto che la condotta dell'imputato avesse determinato una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e prodotto una comprorr issione della funzionalità dell'ufficio - sarebbe stata affermata prescindendo dal necessario accertamento circa il corretto adempimento della prestazione cui lo ste: so era tenuto. Infatti, la Corte d'appello avrebbe erroneamente e immotivatamente escluso che l'inoffensività della condotta del ricorrente potesse derivare dalla prospettata prestazione di ore di lavoro rese a compensazione di quelle nelle qua i. pur risultando in servizio, si era accertato che il dipendente pubblico si trovasse altrove senza svolgere alcuna attività lavorativa ed incorrendo perciò nel vizio di motivazione denunciato dal momento che, in tali casi, alcuna comprorr issione della funzionalità dell'ufficio può ritenersi determinata dalla falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, laddove, come in ispecie, vi sia prova della circostanza che l'imputato abbia comunque assolto la prestazione cui era tenuto ex contractu. Sulla base di ciò, il ricorrente afferma che la Corte distrettuale, in spregio al principio di offensività, ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, malgrado la condotta posta in essere dall'imputato, seppur astrattamente sussumibile nella fattispecie legale, fosse inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, e, dunque, a compromettere la funzonalità dell'ufficio, incorrendo, anche sotto tale aspetto, nel vizio di violazione di legge denunciato. Sotto altro e concorrente profilo, il ricorrente afferma che non sarebbero state integrate le note di tipicità dell'illecito contestato, non avendo egli compiuto alcuna alterazione del sistema di rilevamento delle presenze e neppure utilizzato mezzi fraudolenti, richiedendo questi ultimi una condotta del reo che si caratterizzi per l'esistenza di un quid pluris, realmente percepibile sul piano fattuale, rispetto all'attività materiale di base inserita nella costruzione della fattispecie, ovvero che il soggetto agente impronti la propria azione ad astuzia e scaltrezza, diretta ad eludere le cautele e frustrare gli accorgimenti predisposti a garanzia de bene- interesse tutelato. n a 4 v Nel caso di specie, nonostante il diverso avviso espresso dalla Corte territoriale, tale quid pluris non sarebbe rinvenibile nella condotta del ricorrente, laddove si consideri che egli non ha alterato i dispositivi di rilevazione delle presenze, né ha adoperato altre modalità fraudolente, ma si è limitat a non timbrare in occasione delle asserite "uscite" oggetto di contestazione, in maniera manifesta e riscontabile da chiunque, anche nell'immediatezza della consurazione della condotta.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto concernente la mancata applicazione cell'art. 131-bis cod. pen. (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che, senza adeguata e logica motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello concernente l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'a . 131- bis cod. pen., sul rilievo della ritenuta abitualità della violazione. Dopo aver esposto la ratio dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. ed elencato i requisiti che la sorreggono, il ricorrente assume che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto ostativo, alla declaratoria di non punibilità per la particolare ter uità del fatto, il vincolo della continuazione, stabilendo un'improponibile equaz one tra continuazione nel reato ed abitualità, espressamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità ed incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato. Ricorda che l'istituto della continuazione non può essere considera o come sinonimo di "abitualità”, tant'è che le Sezioni Unite hanno precisato che, in presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di es: usione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della vicenda concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entita delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si co locano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Cassazione, Sez. Un. 27/01/2022, n. 18891). Ciò posto, il ricorrente osserva come le modalità di commissione del reato (assenza di poche ore in una serie ravvicinata di giorni lavorativi) fossero rivelatrici di una unitaria e circoscritta delibazione criminosa, incompatibile con l'a itualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen., atteso che le condotte per cui è stata pronunciata la condanna sarebbero sostanziate di azioni n 5 e v commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo nonché nei confronti della stessa persona offesa, la ASL di Lecce. Stigmatizzando la motivazione della Corte di merito che, per escludere l'applicabilità della causa di esclusione delle punibilità rivendicata, ha fa to leva sulla qualità soggettiva di dirigente medico dell'imputato e, conseguentemente, ai suoi connessi doveri d'ufficio in quanto direttore di una unità operativa dell'ospedale nonché sul fatto che gli allontanamenti sarebbero avvenuti senza autorizzazione e giustificazione alcuna, il ricorrente lamenta che la Corte salentina abbia del tutto obliterato le emergenze probatorie rappresentative del fatto che l'asserita offesa fosse di particolare tenuità e il comportamento dell'imputato non abituale. Quanto poi alla tenuità dell'offesa, il ricorrente precisa che oggetto di contestazione e condanna sarebbero soltanto cinque giorni lavorativi nell'arco dei mesi di ottobre e novembre del 2017, per un limitatissimo numero di ore e per come emerso dalle risultanze probatorie in atti, e segnatamente dalle dichiarazioni del teste Francesco Salvatore Perrone, secondo le quali, per contratto, il ricorrente avrebbe dovuto prestare, in media, 38 ore lavorative a settimana, con orario flessibile, non essendo vincolato a nessun orario di ingresso, potendo prestare il proprio servizio in qualsiasi fascia oraria nell'arco delle 12 ore lavorative, senza il riconoscimento di straordinari. Parimenti priva di pregio sarebbe, ad avviso del ricorrente, la mot vazione della Corte di merito secondo la quale egli avrebbe agito per esclusive ragioni di piacere e diletto personali, recandosi a casa, senza che l'allontanamento dal servizio fosse giustificato da necessità personali o familiari, ovvero in spiaggia. Sul punto, il ricorrente obietta che l'art. 131-bis cod. pen. esclude la punibilità quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del cericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazior e della condotta susseguente al reato l'offesa sia di particolare tenuià e il - comportamento risulti non abituale ed annota che, stando al dettato letter ile della norma, alcuna rilevanza sarebbe possibile attribuire ai motivi a delinquere, stante il chiaro rinvio al solo primo comma dell'art. 133 cod. pen. Infine, la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare l'esiguità del danno, anche sotto profilo economico, "virtualmente" procu ato alla persona offesa dal reato ed avrebbe delpari ad appena 1000,00 euro circa - - tutto trascurato che l'imputato lo ha integralmente risarcito;
circostanza di non poco momento, atteso che a seguito delle modifiche apportate all'art. 31-bis cod. pen., ad opera dell'art. dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commiss one del reato assume valore ai fini della valutazione della gravità dell'offesa, incor endo la 6 n a v sentenza impugnata, per tutte queste ragioni, nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
3. Il Procuratore generale - sulla base della corretta motivazione adottata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, stimata conforme agli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità e citati nella requisitoria - ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. La parte civile ha presentato memoria con la quale, contrastando i motivi di ricorso dell'imputato, ha chiesto il rigetto del gravame e la rifusione dell: spese di costituzione, come da nota depositata, ripercorrendo i passaggi argor ientavi espressi nella sentenza, impugnata, ritenuta corretta e immune dai vizi den inciati.
5. Il ricorrente ha presentato memoria a sostegno dei motivi di impugnazione, replicando alle argomentazioni espresse dal Procuratore generale nella requisitoria al quale rimprovera di aver del tutto obliterato, quanto al primo motivo di icorso, la fondamentale circostanza secondo la quale la condotta dell'imputato sarebbe del tutto inidonea ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione e, quanto al secondo motivo, di essersi adagiato acriticamente sulla motivazione della sentenza impugnata, motivazione ampiamente censurata con il motivo di ricorso, richiamato per relationem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. -2. Quanto al primo motivo che contiene una pluralità di rilievi per vizi di violazione di legge e di motivazione incorporati in un'unica, complessa, doglianza la Corte osserva come tutte le censure sollevate siano prive di guridico - fondamento.
2.1. Innanzitutto, è infondata la doglianza concernente l'asserita inoffensività della condotta contestata al ricorrente. Sul punto, la Corte di merito - con logica e adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità - ha correttamente considerato che l'imputato, attraverso la fraudolenta uscita dal luogo di lavoro senza "timbrare" il badge, aveva in sostanza attestato, contrariamente al vero, la sua presenza in servizio, pur se assente dal luogo di svolgimento dello stesso. 7 Da ciò la Corte territoriale ha tratto logico argomento per ritenere che l'inoffensività di tale condotta non potesse certo derivare dalla circostanza che - secondo la difesa dell'imputato fosse agevolmente verificabile la sua assenza dal posto di lavoro, poiché la possibilità di un accertamento, volto ad acce tare la falsità, non poteva assolutamente privare la falsa attestazione di ogni valenza. Né l'inoffensività poteva derivare dalla prospettata assenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione, in ragione della flessibilità dell'orario di lavoro del d rigente medico e della prestazione di ore di lavoro che avrebbero potuto compensare quelle nelle quali, pur risultando in servizio, si era accertato che il dipencente si trovasse altrove senza svolgere alcuna attività lavorativa. Escluso, sulla base delle ragioni che saranno più chiare in seguito, che per l'integrazione del fatto di reato fosse necessario procurare un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, la Corte distrettuale ha correttamente affermato che l'offensività della condotta va rapportata, nel caso in esame, non al danno patrimoniale arrecato ma alla capacità decettiva della falsa attestazione, ossia alla sua offensività diretta a compromettere il bene giuridico della pubblica fede.
2.3. Per comprendere appieno la correttezza del ragionamento giuridico esposto nel testo del provvedimento impugnato in relazione al contenuto del motivo di ricorso sviluppato dal ricorrente in parte qua, va precisato che - con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15 sono state introdotte misure finalizzate a - contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni e a rafforzare, in termini di effettività, corretta funzionalità del settore pubblico, la cui efficienza costituisce requisito essenziale per la concretizzazione del canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, enunciato nell'art. 97 Cost. Rientrano, tra queste misure, anche le fattispecie, aventi natura speciale, intese a tipizzare casi di responsabilità disciplinare e penale. L'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 costituisce, sul versante penalistico, una fattispecie diretta a sanzionare i fenomeni più gravi di assenteism: nelle pubbliche amministrazioni, tipizzando le condotte penalmente rilevanti e con le quali il pubblico dipendente elude, alterandoli o usando altre modalità fraudolente, i sistemi approntati dal datore di lavoro pubblico per il rilevamento della presenza in ufficio del lavoratore, che in tal modo attesta falsamente, mediante l'aggiramento della funzione certificativa che tali sistemi possiedono, la propria presenza in servizio oppure giustifica, colludendo o meno con un medico, l'assenza dal servizio mediante una certificazione sanitaria falsa o falsamente attestance uno stato di malattia. 8 van Si tratta, dunque, di una fattispecie incriminatrice speciale che, facendo salvo quanto previsto dal codice penale, non richiede la produzione di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione, con la conseguenza che il danno, non rientrando nell'obiettività giuridica criminosa, non costituisce un e emento costitutivo del fatto tipico e perciò il reato sussiste anche a prescindere dalla produzione di un danno patrimoniale che, se cagionato, consente alla fattispecie, proprio in virtù della clausola di riserva contenuta nella disposizione, di cor correre materialmente con il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di al ro ente pubblico (Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223 – 01).- Si tratta poi di un reato proprio (soggetto attivo del delitto può essere esclusivamente il pubblico dipendente), composto da due titoli di reato, cei quali uno di esso è costruito come norma a più fattispecie e perciò a consurazione alternativa, potendo essere integrato sia con una condotta consistente (a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o (b) mediante altre modalità fraudolente (primo titolo di reato) ovvero (c) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia (secondo titolo di reato). Il fatto di reato descritto nella fattispecie incriminatrice corrisponde poi anche alla fattispecie di illecito disciplinare regolata dall'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, anch'esso introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 1 del citato art. 55-quater, prevede, per tali ipotesi, la sanzione disciplinare (non automatica) del licenziamento senza preavviso. Il bene giuridico protetto dall'incriminazione risiede, quindi, nella funzione certificativa assegnata a determinati atti (certificati medici) e ai sistemi di rilevazione della presenza ossia, con specifico riferimento a tale ultima ipotesi, nell'attestazione, affidata allo stesso pubblico dipendente, della sua presenza in ufficio dal momento della "timbratura" in entrata a quello della "timbra ura" in uscita, così da assicurare valore probatorio ai segni rappresentativi del fatto giuridico (esecuzione e durata della prestazione di lavoro) che il sistema di rilevamento è destinato, di regola, a riprodurre in un documento informat co. Infatti, siccome ad ogni dipendente viene assegnato un badge personale (tessera magnetica) che è associato ad un elaboratore dei dati registrati a seguito della "timbratura", il lavoratore ogni qualvolta entra o esce dall'ufficio e, quindi, - anche nei casi di uscite e di rientri intermedi è tenuto ad avvicinare personalmente il badge al lettore il quale, a sua volta, riconoscendo il badge, lo associa all'identità del suo possessore, registrando e, quindi, documentando l'ora di entrata o di uscita, anche intermedia se del caso, del singolo dipendente. n 9 e v Ne consegue che se il soggetto attivo, mediante una condotta attiva o omissiva, altera il sistema di rilevamento della presenza oppure usa altre rr odalità fraudolente stravolge la funzione certificativa assegnata al sistema stesso e compie una falsa attestazione circa la sua presenza sul luogo di lavoro e tale falsa attestazione, integrando il modello legale di reato, si risolve nel privare di rilevanza probatoria la registrazione della presenza e vulnera, mediante la immutatio veri, il rapporto sinallagmatico che lega il dipendente al datore di lavoro pubblico, compromettendo l'efficiente e regolare funzionamento del servizio. Il reato de quo è dunque correttamente inquadrato nella categoria dei reati di falso ed è posto a tutela della pubblica fede intesa, secondo quanto affermato da un'autorevole dottrina lontana nel tempo ma sempre presente nell'insegnamento, non come un'entità a sé stante, ma come predicato di relazione di determinate cose materiali con la generalità dei cittadini, sicché l'oggetto giuridico di tuti i reati di falso è costituito dalla violazione dell'apparenza come manifestazione di una situazione rilevante nell'ambito dei rapporti giuridici. Il legislatore, incriminando il falso, tutela il vero e, principalmente, l'interesse connesso alla finalità probatoria e conoscitiva assegnata ad alcuni segni, atti o documenti composti con modalità predeterminate e tale finalità viene, nel caso di specie, del tutto compromessa dalla falsa attestazione della preser za del dipendente in ufficio, compiuta mediante alterazione del sistema di rilevamento o mediante altre modalità fraudolente, posto che, in tal modo, si cor prova, contrariamente al vero, e si rappresenta l'esistenza di un fatto in realtà ines stente, vulnerando la funzione certificativa propria del sistema di rilevazion: delle presenze e ledendo il bene giuridico come in precedenza delineato. Il delitto in questione rientra pertanto nella categoria dei reati contro a fede pubblica e l'interesse penalmente tutelato ruota intorno ad un nucleo comune a tutti i reati di falso, che è costituito dall'affidamento o dalla fiducia che la generalità dei consociati ripone in determinati segni, atti o documenti e al valore probatorio ad essi attribuito, che si traduce nella garanzia di veridicità degli atti stessi. Ricostruito così il bene giuridico protetto dalla norma penale ex art. 55- quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, è di tutta evidenza come il delitto de quo debba essere sussunto nella categoria dei reati di pericolo, non rientrando. come anticipato, il danno nell'obbiettività giuridica criminosa. E' inoltre un reato di pura condotta, che si consuma con la falsa attestazione della presenza, risultando pertanto ininfluente che il pubblico dipendente, a prescindere dalla qualifica posseduta, non sia vincolato a un preciso crario di servizio, abbia comunque garantito la propria presenza per il numero di ore previsto da contratto, anche in ipotesi compensando le ore in precedenza non س لام 10 ی lavorate, e non abbia arrecato alcun danno patrimoniale al datore di lavoro pubblico. Per l'integrazione della fattispecie incriminatrice non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà della "immutatio veri" e, quindi, non occorre che l'agente possegga l' "animus nocendi vel decipiendi" (il dolo è infatti generico); il reato sussiste anche quando la falsa attestazione sia stata commessa con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsità sia stata compiuta consapevolmente e volontariamente, in quanto l'oggettività giuridica del reato consiste nella messa in pericolo dell'interesse alla genuinità e alla veridicità della richiesta attestazione, i cui segni, attraverso la timbratura, restano impressi su un documento, proteggendosi, con la tutela penale, il valore probatorio della certificazione della presenza per con rastare efficacemente gli episodi di assenteismo produttivi dell'inefficienza e dell'irregolare funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Va poi chiarito che la valutazione in ordine all'offesa del bene giuridico protetto, ossia la questione concernente la realizzazione di un fatto (di reato) tipico ma inoffensivo (art. 49 cod. pen.) deve essere eseguita in relazione al momento di attuazione della condotta punibile secondo un giudizio prognostico che va effettuato "ex ante" (cd. criterio della prognosi postuma), vale a dire su la base delle circostanze di fatto conosciute dall'agente al momento in cui la condotta viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post, essendo perciò irrilevante la mancanza, successivamente e per qualsiasi motivo riscontrata, di qualsivoglia lesione. Tutto ciò dimostra l'infondatezza delle doglianze con le quali il ricorrente rivendica, sulla base di fatti susseguenti rispetto al momento consuma: vo del reato e sprovvisti peraltro di prova, l'inoffensività della condotta contestat: gli. Infatti, va nuovamente sottolineato che la falsa attestazione della pre: enza in ufficio, operata mediante l'alterazione o altre modalità fraudolente del sistema di rilevamento delle presenze, è pienamente idonea ad ingannare il datore di lavoro pubblico. Sulla base della funzione (auto) certificativa dell'attestazione, il sistema di rilevamento costituisce, infatti, lo strumento legale diretto ad acce care la presenza in servizio del lavoratore al fine di attribuire piena efficacia probatoria al fatto giuridicamente rilevante dell'esatta, e pertanto funzionale ed eficiente, esecuzione giornaliera della prestazione lavorativa nello spazio temporale compreso tra la "timbratura" in entrata (che attesta l'inizio, o la ripresa nel caso di uscita temporanea, del servizio connesso al rapporto di lavoro) e la "timbratura" in uscita" (che attesta la fine, o l'interruzione, della prestazione lavorativa quotidiana), e tanto sia con riferimento alla presenza in ufficio del dipendente pubblico e sia con riferimento al computo esatto delle ore lavorate, cosicché 11 ven qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze dell'attestazione è, di per sé, idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente pubblico presta servizio in relazione alle circostanze di fatto che quella attestazione è intesa a dimostrare, ossia la presenza o meno del dipendente sul luogo di lavoro.
3. Le precedenti considerazioni consentono di ritenere privo di fondamento anche l'ulteriore rilievo che il ricorrente muove alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso. Egli cioè sostiene che il reato non sarebbe configurabile per la rrancata integrazione del modello legale, in quanto l'omessa "timbratura" intermedia in uscita, in assenza di un quid pluris, non concretizzerebbe il requisito del e altre modalità fraudolente, requisito che richiesto, in alternativa all'alterazione del sistema di rilevamento della presenza, per l'integrazione del fatto tipico. L'assunto non è corretto: è falsa attestazione non solo la alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la condotta con la quale non sono registrate le uscite interruttive del servizio, in quanto attraverso la mancata segnalazione dell'uscita nel sistema di rilevazione della presenza - da effettuarsi, come per l'entrata, attraverso la "timbratu "a" con badge (tessera magnetica) - viene, come nel caso di specie, attestata falsamente, e con l'elusione del sistema di rilevamento, una circostanza non vera e cioè la presenza in servizio, traendo perciò in inganno il datore di lavoro pubblico. Il sintagma, "modalità fraudolente", enunciato nella norma penale ex art. 55- quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001, al pari dell'espressione, "mezzi fraudolen: ", che compare in diverse fattispecie incriminatrici del codice penale in rubrica nelle note descrittive dei rispettivi illeciti (ad es. artt. 353, 353-bis, 366, 428, 5: 3, 641 cod. pen.), non implica che l'agente, affinché il requisito della fraudolenza possa ritenersi integrato, faccia necessariamente ricorso a mezzi ingannatori qualificati - quali, ad esempio, gli artifici o i raggiri o inganni sofisticati - ma è sufficiente, senza la necessità che ricorra alcun quid pluris, una qualsiasi modalità della condotta, anche simulata o dissimulata, purché idonea a porre un sogget o, non necessariamente coincidente con quello passivo, in una situazione di e Tore o anche di semplice ignoranza. Anzi, in talune fattispecie, come nel delitto di insolvenza fraudolenta, è addirittura escluso il ricorso all'uso di mezzi fraudolenti qualificati, in presenza dei quali è configurabile, a condizioni esatte, il reato di truffa. Nel delitto in questione, poi, il soggetto attivo del reato, omettendo la "timbratura" in uscita e facendo così falsamente apparire la sua presenza nel luogo di lavoro, nasconde tale importante fatto giuridico, incidente sul cor tenuto n 12 e v prestazione lavorativa, al datore di lavoro pubblico, che perciò ignora l'arbitrario allontanamento dal servizio del dipendente, restando vittima dell'inganno Ne consegue che le "altre modalità fraudolente", richiamate nel precetto dell'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, sono costituite da ogni attività ingannevole, qualificata o non qualificata, compreso il mancato azionamento del sistema di rilevazione della presenza nel caso di allontanamento del dipendente dall'ufficio dopo che ne sia stata certificata la presenza, essenc tale comportamento equiparabile al silenzio maliziosamente serbato e alla semplice menzogna.
4. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente rivendica l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis col. pen. rimproverando alla Corte d'appello di averla negata in violazione di legge e con motivazione illogica, sul rilievo della ritenuta abitualità della condotta, della qualità soggettiva di dirigente medico dell'imputato e dei motivi a delinquere che, enunciati nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., non potevano essere presi in considerazione e obliterando peraltro che il comportamento dell'in outato successivo al reato avesse reso evidente la tenuità dell'offesa in presenza di un danno lieve (circa 1000 euro), che era stato anche risarcito.
4.1. Osserva il Collegio che, come lo stesso ricorrente annota nell atto di gravame, le Sezioni Unite della Corte, nel ritenere la compatibilità, a determinate condizioni, del reato continuato con la causa di non punibilità per la par icolare tenuità del fatto hanno chiarito che detta causa di esclusione della punibi ità può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessive della fattispecie concreta, che salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di in dicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, DI, Rv. 283064 -01). Ne consegue che il giudice di merito, in presenza di reati unificati dal vincolo della continuazione, è tenuto ad eseguire una valutazione complessiva della fattispecie concreta sulla base di una serie di indicatori che possono consentire di ritenere integrata o meno la causa di esclusione della punibilità ex art. 31-bis cod. pen., con i conseguenti oneri motivazionali che ne derivano, soltanto se non n 13 a v sussistono fattori che, in partenza, ne precludono l'applicabilità avuto rigua do alle condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale.
4.2. Ciò posto, la Corte di merito, dopo aver dato ampiamente conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite US e DI, ha affermato che, nel caso in esame, l'applicazione della causa di non punibilità dovesse ritenersi preclusa dall'abitualità della violazione, essendosi accertato che il ricorrente aveva realizzato le condotte di falsa attestazione della sua presenza in sei occasioni, nell'arco temporale di meno di un mese, e dunque in modo reiterato e siste natico, sicché il dato obiettivo della pluralità delle violazioni doveva essere interpretato come espressivo di un carattere di serialità dei comportamenti e, dunque, di una abitualità.
4.3. Nonostante tale ratio decidendi fosse, come sarà più chiaro inseguito, autosufficiente per negare la rivendicata causa di esclusione della punib lità, la Corte salentina ha aggiunto come, nel caso in esame, la condotta posta in essere dall'imputato non potesse ritenersi di particolare tenuità, sul rilievo che la valutazione complessiva della vicenda andasse parametrata alla concreta gravità dei fatti desunta, nella specie, dalla circostanza che ciascuna condotta, posta in essere dal ricorrente, aveva comportato il suo allontanamento dal luogo d lavoro senza alcuna autorizzazione, in assenza di alcuna giustificazione, per recars a casa o in spiaggia e dunque per attività di personale piacere e diletto, non comprovate da alcuna necessità personale o familiare;
inoltre, l'assenza dal lavoro si era protratta, ogni volta, per un lasso di tempo considerevole, di cinque-sei ore ed afferente alla quasi totalità di una giornata lavorativa media. Non si era assolutamente trattato perciò di un allontanamento di pochi minuti o altro stacco di breve durata, poiché l'imputato aveva fatto risultare la sua presenza, pur se assente dal luogo di lavoro, per molte ore ininterrottamente, con la conseguenza che tutto ciò denotava un rilevante grado di colpevolezza, non essendo la violazione minimamente correlabile ad una necessità occasionale e momentanea, né ad indispensabili esigenze di vita, ma era dimostrativa di una consistente offensività, comportando, ogni violazione, una prolungata assenza dall'ospedale, che rimaneva sguarnito della figura professionale di riferimento ossia del d rettore dell'Unità operativa di radiodiagnostica che si assentava arbitrariamente per molte ore consecutive e per più giorni, con un danno rilevante per i pazienti € per lo stesso personale dell'unità operativa, che non poteva fare affidamentɔ sulla presenza e sull'apporto del proprio direttore, e con un inevitabile nonché serio pregiudizio per la stessa affidabilità del sistema di rilevazione delle presenze, venendo così vulnerata in modo consistente la funzione certificativa del sistema n 14 e v stesso, per più volte nello stesso arco temporale, e procurando anche in non trascurabile danno all'immagine per l'azienda ospedaliera, tenuto conto della gravità della condotta in considerazione che fosse proprio il direttore di una unità operativa, che avrebbe dovuto essere di esempio e di modello di comportamento per i dipendenti, a reiterare false attestazioni di presenza in servizio, fonte di pericoloso stimolo ad analoghe condotte da parte degli altri dipendenti dell'ospedale e di incentivo al mal costume dell'assenteismo.
4.4. Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte di merito ha correttamente applicato le indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite e non è i corsa, contrariamente a quanto annota il ricorrente, in alcun vizio motivazionale.
4.4.1. Quanto al primo aspetto, concernente l'integrazione di una condizione ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 31-bis cod. pen. in presenza di un'abitualità del comportamento, la sentenza imp.gnata non merita le cesure che le vengono mosse. La Corte territoriale non ha affatto affermato che la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto fosse preclusa dalla commissione di più reati unificati dal vincolo della continuazione, stabilendo un'improponibile equazione tra continuazione nel reato ed abitualità. Nel richiamare la lezione interpretativa impartita dalle Sezioni Unite con le sentenze US e DI, la Corte di merito ha ricordato come la noz one di abitualità si riferisca ad una qualità che progressivamente si delinea e consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime condotte omc genee, intesa come disposizione acquisita con il costante e periodico ripelersi di determinati atti», e non può essere pertanto sovrapposta ad una situazione connotata dalla mera reiterazione di azioni, con la conseguenza che l'applicazione della causa di esclusione della punibilità deve ritenersi preclusa nelle sole potesi in cui il dato obiettivo della pluralità delle violazioni possa essere interpretat: come espressivo di un carattere di serialità dei comportamenti. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che, nella sua dinamica funzionale, la continuazione assume fisionomie tra loro sensibilmente diverse, potendo variare, di volta in volta, la tipologia del bene giuridico protetto, il numero dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, lo spazio temporale che distanzia i singoli episodi illeciti, l'omogeneità o la eterogeneità delle violazioni, la loro gravità in astratto, le forme e modalità di realizzazione dei diversi segmenti storico-fattuali in cui si articola, nel tempo, il disegno criminoso, con la conseguenza che, in relazione alla disciplina del reato continuato, l'eventuale connotazione di "abituali a" del comportamento deve essere necessariamente valutata in concreto, in rrodo da evitare automatismi preclusivi che irragionevolmente ostino al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità nei confronti di persone per le quali non 15 an v sia effettivamente individuabile alcuna esigenza special-preventiva e, a tal proposito, il giudice è tenuto a motivare in maniera adeguata sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno d pena. E' stato, inoltre, precisato che, nell'esaminare la natura dei reati in continuazione e del bene giuridico leso, potrebbe venire in rilievo una situazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di reati della stessa indole, con la conseguente necessità di verificarne il dato numerico, in applicazione del p*ncipio al riguardo affermato dalle Sezioni Unite US, secondo cui la serialità orativa, come tale idonea ad integrare l'abitualità del comportamento, si realizza < quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita», il che significa che i reati della stessa indole devono essere almer o tre. Cosicché, applicando tale principio di diritto al reato continuato, deriva che la causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, pur se avvinti fra loro da nesso della continuazione. Siccome nella nozione di reati della stessa indole rientrano non soltanto quelli che, pur previsti da testi normativi diversi, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, ma soprattutto vi rientrano quei reati che viola una medesima disposizione di legge (art. 101 cod. pen.), tale nozione risulterà per lo più sovrapponibile, nei casi concreti, all'ipotesi in cui venga in rilievo la forma della cd. "continuazione omogenea", caratterizzata appunto, come nel caso di specie, dalla plurima violazione della stessa disposizione di legge. Va ricordato, infatti, che, a norma dell'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore (a) sia stato dichiarato delir quente abituale, professionale o per tendenza, (b) abbia commesso più reati della stessa indole, anche se gli stessi isolatamente considerati siano di particolare tenuità, (c) abbia commesso reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate, con la conseguenza che quando, in presenza di reato continuato e sopratt.tto in costanza di continuazione omogenea, ricorrono, anche alternativamente, le condizioni sub b) e c) il comportamento deve ritenersi abituale e, dunque, preclusa l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare ten ità del fatto. Ciò posto, la sentenza impugnata non si è discostata da tali insegnamenti ma ha ritenuto sussistente l'abitualità del comportamento in considerazione del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a viclare la legge, argomentando perciò sulla maggiore pericolosità del soggetto nel caso in esame. In particolare, ha ritenuto ostativo alla declaratoria di non punibi ità per 16 van particolare tenuità del fatto non il riconoscimento del vincolo della continuazione in sé e per sé, ma in quanto indicativo, nel caso concreto, del carattere seriale delle condotte, tutte omogenee, della medesima indole e reiteratamente poste in essere dall'imputato in almeno sei occasioni - lungo rilevante arco teniporale di circa un mese.
4.4.2. Quanto al secondo aspetto, è sufficiente ricordare come la sentenza impugnata abbia correttamente valutato il profilo inerente alla mancar za del requisito della particolare tenuità dell'offesa, escludendone la configurabilità all'esito di una valutazione complessiva della vicenda, svolta sulla base di ur a serie di indicatori coerentemente ritenuti ostativi alla declaratoria dell'invocata causa di esclusione della punibilità, avuto riguardo alla natura, al numero e alle specifiche modalità di realizzazione delle condotte in continuazione (v. sub 4.3.). A tale riguardo e come già anticipato, va considerato che, ai firi della valutazione complessiva della fattispecie concreta, il giudice - pur dovendo tenere conto di una serie di indicatori (rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si colocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti) non è necessario che esamini espressamente ogni indicatore e sp eghi la - ragione della prevalenza degli uni rispetto agli altri, onde ritenere o escludere l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma è sufficiente che egli, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta ill: gicità, indichi quelli stimati rilevanti e, conseguentemente, prevalenti per ritener = o per escludere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità (Sez. 7, n 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha adeguatamente arnotato, scrutinando funditus la fattispecie storica nei suoi aspetti essenziali, come la natura, il numero e le specifiche modalità di realizzazione delle condotte escludessero l'applicazione della causa di non punibilità reclamata.
5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché la condar na alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Asl di Lecce, liquidate in complessivi euro 3.696, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di sentenza penale emessa nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione 17 va pubblica, il dispositivo va trasmesso all'amministrazione di appartenenza (Asl di Lecce) a cura della cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.696, oltre accessori di legge. Dispone la trasmissione del dispositivo a cura della cancelleria alla Asl di Lecce. Così deciso 26/11/2024 Il Presidente estensore Vito Di Nicola Tociniare Deposi ta in Cancelleria Oggi, 14 GEN. 2025 م NDIZIARIO IL FUNZIONA س Luaja 18