Legge 5 marzo 1991, n. 91

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  • 1Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

  • 2AD: Newsletter del 27 dicembre 2018 n.27
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di acque reflue industriali – Individuazione dell'attività di produzione industriale – Insediamenti di attività artigianali e di prestazioni di servizi – Caratteristiche di quantità e qualità delle acque – Fattispecie: lavaggio di capannoni adibiti all'allevamento di tacchini – Artt. 74, 137 e 256, 2 c. d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Stabile sistema di collettamento che unisca il ciclo di produzione del refluo con il suolo – Art. 137 d.lgs. n.152/2006, natura di reato di pericolo – Episodicità delle immissioni – Ininfluenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Potenzialità inquinante dell'ambiente, anche nel suolo o nel sottosuolo – RIFIUTI – Attività …

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  • 3Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Il rinvio per interpretazione pregiudiziale alla Corte di cassazione a oltre un anno dalla sua entrata in vigoreAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 3 ottobre 2024

  • 5Trattamento acque reflue urbane: la Corte UE dichiara lo Stato Italiano inadempiente. Quali le conseguenze?
    Di Ruggero Tumbiolo · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Ruggero Tumbiolo. Su questo quotidiano si è già data notizia della sentenza, resa dalla Settima Sezione della Corte di Giustizia il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, con la quale la Repubblica Italiana è stata dichiarata inadempiente rispetto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. L'inadempimento consiste nell'aver omesso: «– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di … [segue nel testo l'elenco degli agglomerati n.d.a.] aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • diritto potestativo·
    • art. 13 legge n. 1338/1962·
    • risarcimento danni·
    • imprescrittibilità azione·
    • azione surrogatoria·
    • prescrizione diritto costituzione rendita vitalizia·
    • decorrenza prescrizione·
    • art. 2116 cod. civ.·
    • responsabilità datore di lavoro

  • 2Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1057
    Provvedimento: N. R.G. 1221/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Carla Rossi Presidente dr. Silvia Maria Russo Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato DA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1 SCROFA 57 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA …
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    • giurisdizione tributaria·
    • Direttiva 2008/118/CE·
    • disapplicazione diritto comunitario·
    • rivalsa addizionale·
    • ripetizione di indebito·
    • art. 6 D.L. 511/1988·
    • giurisdizione ordinaria·
    • compensazione spese di lite·
    • efficacia orizzontale direttive·
    • addizionale provinciale all'accisa

  • 3Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12262
    Provvedimento: N. SENT N. RGAC N. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 7601 Ruolo Generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione, a seguito di trattazione cartolare, all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente TRA (c.f. ; con sede legale a Roma, in viale Regina Parte_1 P.IVA_1 Margherita n. 125), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in via Barozzi n. 1, presso lo studio dell'avv.to Manuela Malavasi, da cui è rappresentata e difesa in …
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    • diritto di rivalsa fornitore·
    • disapplicazione normativa nazionale·
    • ripetizione di indebito·
    • art. 2033 c.c.·
    • illegittimità costituzionale norma nazionale·
    • principio di effettività tutela·
    • efficacia orizzontale direttive UE·
    • addizionale provinciale accisa·
    • giurisdizione Corte di Giustizia UE·
    • sentenza Corte Costituzionale n. 43/2025

  • 4Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1088
    Provvedimento: N.R.G. 724/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile - In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo all'udienza cartolare dell'8.04.2025 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724/2021 R.Gen.Aff.Cont., TRA (P.I.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta Pt_1 P.IVA_1 procura a margine dell'atto di primo grado, dagli avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto, tutti elettivamente domiciliati in Ercolano, alla Piazza Trieste n. 4 -APPELLANTE- CONTRO (C.F. rappresentato e …
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    • ripetizione indebito·
    • contributo unificato·
    • legittimazione passiva·
    • sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008·
    • spese di giustizia·
    • prova atipica·
    • onere della prova·
    • prescrizione decennale·
    • art. 8 sexies D.L. 208/2008

  • 5Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2112
    Provvedimento: N. R.G. 127/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE * * * * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: - IC DE GI Presidente - MI OZ Consigliere relatore - Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa DA , con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1 C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1 Straulino del Foro di Roma (cod. fisc. ), giusta procura generale C.F._1 alle liti del 26.2.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. …
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    • riserva di attività·
    • interessi legali·
    • ripetizione indebito·
    • inammissibilità appello·
    • credito revolving·
    • giudicato interno·
    • nullità contratto·
    • art. 3 d.lgs. 374/1999·
    • prescrizione decennale·
    • agenzia in attività finanziaria
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 , l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
    2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
    b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell' articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
    3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
    4. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale".
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge n. 754/1969 reca: "Sperimentazione negli istituti professionali".
    - La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
    - Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
    2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
    3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
    L'approvazione preventiva non e' richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
    In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
    4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
    5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
    6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.
    7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
    8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
    9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
    10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
    11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
    12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonche' delle caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
    13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'.
    14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3.
    Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
    15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
    16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
    17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
    18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all' art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".
    - Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
  • Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2. - 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia e' inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
    2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
    3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
    4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
    5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici".
  • Art. 3. 1. L' articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 3. - 1. Il consiglio del collegio provinciale e' composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilita' di rielezione.
    2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
    3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
    4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.
    5. Il consiglio del collegio provinciale puo' essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o piu' membri dimissionari e decaduti; quando non sia piu' in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;
    6. Lo scioglimento del consiglio e' disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento e' nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.
    7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.
    8. L'assemblea e' convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
    9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario.
    L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purche' superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea e' comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.
    10. Il voto e' personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non e' ammesso il voto per delega.
    Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".