Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 8011
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Sentenza 25 gennaio 2012

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La duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.

Integra il reato previsto dall'art. 646 cod. pen. l'appropriazione di documentazione industriale e commerciale, avente rilevanza economica, rappresentativa di un'idea immateriale.

Commentario1

  • 1Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [46]
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 8011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8011
Data del deposito : 25 gennaio 2012

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